Procedure semplificate per il recupero di rifiuti (di A. A. Muntoni e I. Ghiani)

Il Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i. recante “Norme in materia ambientale”, noto come “Testo Unico per l’ambiente”, prevede agli articoli 214 e 216 la possibilità, da parte delle Imprese e Ditte regolarmente iscritte alla CCIAA, di accedere ad una procedura semplificata per l’esercizio dell’attività di recupero di rifiuti, a condizione che essi siano effettivamente avviati a recupero.

Le condizioni per poter usufruire di tale procedura, il cui iter è regolato dalla Provincia competente per territorio, sono espressamente definite dal D.M. 05/02/1998 integrato dal D.M. 04/04/2006 n. 186 per i rifiuti non pericolosi e dal D.M. 12 giugno 2002 n. 161 per i rifiuti pericolosi.

Al di fuori delle tipologie e condizioni previste dai due succitati decreti ministeriali, il recupero dei rifiuti pericolosi e non pericolosi è consentito attraverso le procedure di cui all’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Le Imprese che presentano la Comunicazione per l’attività di recupero in regime di procedure semplificate devono possedere tutte le autorizzazioni necessarie al funzionamento dell’impianto di recupero, che deve essere già realizzato o comunque disponibile, anche mediante l’istituto del “contratto ad uso esclusivo”; un caso particolare potrebbe essere rappresentato da eventuali impianti di vagliatura e frantumazione mobili, molto utilizzati nei cantieri temporanei e mobili, per i quali l’iter tecnico – amministrativo per il loro utilizzo in ogni luogo nel territorio nazionale – dunque anche al di fuori dei limiti amministrativi della Provincia alla quale è stata richiesta l’autorizzazione all’utilizzo ed esercizio dell’impianto stesso – va affrontata sentiti competenti uffici provinciali.

La Provincia competente procede con l’iscrizione solo ai fini dell’esercizio.
Procedimento

L’attività di recupero può essere intrapresa dopo 90 giorni dalla presentazione della Comunicazione; tale termine può essere sospeso per eventuali richieste integrazioni relative ad aspetti tecnici, impiantistici, ambientali. In tal caso, i 90 giorni riprendono a decorrere dal ricevimento della documentazione richiesta.

Nel caso di imprese che non abbiano trasmesso la documentazione richiesta nel termine prefissato, la Provincia – generalmente – emana un provvedimento di divieto di inizio e/o prosecuzione dell’attività.

In caso di rifiuti elettrici ed elettronici (D.Lgs 151/2005), di veicoli fuori uso (D.Lgs 209/2003) e di impianti di coincenerimento (D.Lgs 133/2005) la documentazione deve evidenziare il rispetto alla normativa specifica, e l’inizio dell’attività è – generalmente – subordinato allo svolgimento di un sopralluogo preventivo da parte dei tecnici della Provincia.

Ciascuna Provincia, normalmente, segue un iter tecnico – amministrativo che può differire da una Regione all’altra.
Destinatari e procedure

Le imprese che intendono esercitare attività di messa in riserva, recupero di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi e che pertanto possono accedere alle procedure semplificate debbono, in  generale, essere in possesso dei requisiti previsti dagli art. 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

La comunicazione avviene seguendo le procedure messe in atto da ciascuna Provincia, in qualche caso anche on line.

Nel caso in cui il soggetto richiedente ricada nelle categorie soggette ad Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) occorre anche provvedere a predisporre l’istanza per la richiesta dell’AUA tenendo conto, tra l’altro, della modulistica settoriale predisposta da ciascuna Regione per gli adempimenti che richiedono un passaggio formale attraverso lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) territorialmente competente, che provvederà successivamente a trasmetterlo alla Provincia, al Comune ed all’ARPA della Regione di appartenenza.
Durata

L’iscrizione per il recupero di rifiuti secondo le procedure semplificate ha una durata di 5 anni.

Il rinnovo dell’autorizzazione deve essere presentato alla competente Provincia almeno 90 giorni dalla scadenza.
Chiarimenti in merito al recupero della Tipologia 7.1

La Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle risorse Idriche del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con nota prot. n. 0018563 del 7/03/2013 ha confermato il proprio orientamento interpretativo relativamente all’attività di recupero rifiuti svolte in procedura semplificata ai sensi degli articoli 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per la tipologia 7.1. dell’Allegato 1 – Suballegato 1 al D.M. 05/02/1998.
In particolare nella suddetta nota viene ribadito che l’operazione di recupero rifiuti di cui al punto 7.1.3 lettera a) del D.M. 05/02/1998 si completa con la produzione di materie prime seconde solo se i materiali così ottenuti

sono conformi all’allegato C della Circolare del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205
sono idonei ad essere utilizzati nell’edilizia e sono destinati a questo specifico utilizzo in modo effettivo ed oggettivo (art. 3, comma 3, d.m. 5 febbraio 1998)

Nella nota succitata si precisa altresì che l’attività di recupero di rifiuti di cui al punto 7.1.3, lettere b) del D.M. 05/02/1998 [Recuperi ambientali (R10)] e l’attività di cui al punto 7.1.3, lettere c) del D.M. 05/02/1998 [Rilevati e sottofondi stradali e ferroviari e aeroportuali, piazzali industriali (R5)], si conclude solo con l’effettivo utilizzo dei materiali ottenuti dal trattamento di cui al sopraccitato punto 7.1.3 lettera a). Ne consegue che chiunque voglia utilizzare detti rifiuti per gli impieghi di cui al punto 7.1.3, lettere b) e c) del D.M. 05/02/1998 è tenuto agli adempimenti stabiliti dalla Parte IV del D.Lgs. 152/2006, ivi incluso l’onere di presentare la comunicazione di cui all’art. 216 del suddetto decreto legislativo relativamente al sito specifico ove si intende impiegarli.

Inoltre, per le operazioni di recupero R5, qualora il progetto rientri nella casistica definita dal punto 7-z.a dell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, dovrà essere espletata preventivamente la procedura di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ex art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Fonte; http://www.ingegnereambientale.com
Autori; Dott. Ing. Andrea Alessandro MUNTONI & Ilaria Ghiani

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Mariano Fabris

Consulente e Resp. Tecnico in Materia di Gestione Rifiuti Cat 1,4,5,8 Preposto per il Trasporto Nazionale e Internazionale su strada di Merci.

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