Responsabile Tecnico per la gestione dei rifiuti – una figura troppo spesso sottovalutata

Il trasporto dei rifiuti speciali ed urbani, subordinato all’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per l’ottenimento delle relative autorizzazioni nelle categorie e nelle classi obbligatorie stabilite secondo la vigente normativa, prevede tra gli altri requisiti, sui quali in questo articolo sorvoleremo, la presenza di un Responsabile Tecnico, una figura fin troppo spesso sottovalutata e quasi disdegnata ma della quale si dovrebbe e si potrebbe fare un uso migliore con una serie di ricadute economiche e gestionali, a parere dello scrivente, di un certo spessore per l’impresa.

Durante uno dei seminari tenutosi presso gli stand della fiera annuale Ecomondo che si è tenuta a Rimini nel Novembre 2012, è emersa l’intenzione da parte dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali di dare nuova linfa alla figura del “Responsabile Tecnico” dotandolo di nuove responsabilità e poteri, nonché di doveri, che dovrebbero dare finalmente il giusto lustro ad una figura che ad oggi è troppo spesso trascurata e utilizzata solo sulla carta come mero strumento per l’ottenimento delle autorizzazioni al trasporto rifiuti.

Generalmente la prassi seguita è la seguente: se il titolare di impresa non ha i requisiti per

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DL n.35 08/04/2013: Introdotte nuove modifiche alla normativa TARES

Sabato 06 aprile 2013 il Consiglio dei Ministri ha approvato un Decreto Legge contenente alcune norme in materia di spending review, di Tares e di riequilibrio dei bilanci regionali. Il DL, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.82 dell’08/04/02013, prevede al suo Capo III (Ulteriori misure in materia di equilibrio finanziario degli enti territoriali) quanto segue:

Per il solo anno 2013 la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo Tares vengono stabilite dal singolo Comune in accordo ad apposita deliberazione. A tutela del contribuente è previsto che tale deliberazione sia pubblicata almeno 30 giorni prima della data di versamento.

Sempre per l’anno 2013, viene rinviato all’ultima rata dell’anno il pagamento della maggiorazione legata ai cosiddetti “servizi indivisibili” (illuminazione pubblica, manutenzione stradale, pubblica sicurezza etc…) della Tares. Tale maggiorazione è destinata interamente allo Stato e viene posta pari a 0,30 Euro a metro quadro, senza la possibilità che i Comuni aumentino tale importo standard (ricordiamo che i precedenti decreti in tema di Tares prevedevano il versamento di 0,30 Euro / mq standard e un conguaglio a fine anno nel caso in cui il Comune decidesse di aumentare l’importo fino  al tetto massimo di 0,40 Euro / mq).

Vengono escluse da tributo, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiale di cui all’art.1117 del c.c. che non siano detenute o

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LA DISPERSIONE IN ATMOSFERA DI odori ed inquinanti – UN PROBLEMA SEMPRE PIù ATTUALE

L’impatto generato da odori ed inquinanti prodotti da diverse realtà industriali e commerciali può limitare fortemente la fruibilità dell’ambiente circostante. A tal fine l’utilizzo della modellistica, quale strumento conoscitivo e previsionale, permette di fornire una valutazione oggettiva della qualità dell’aria e di individuare le migliori soluzioni per minimizzare gli impatti, garantendo nel contempo il rispetto dei limiti di legge, ove previsti.
Laura Ranzato, Paolo Montin (Geosolution S.r.l.)

L’attenzione rivolta alle emissioni in atmosfera, in particolare a quelle odorigene, si è accentuata negli ultimi anni, grazie alla crescente sensibilità nei confronti dell’ambiente e della salute umana, ma anche a causa della frequente vicinanza di sorgenti emissive a zone urbanizzate. La semplice presenza di camini legati ad attività industriali, ancorché pienamente rispettosi dei limiti di legge, o di altre attività che producono emissioni odorigene (ad esempio impianti di trattamento, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti, impianti di compostaggio, digestione anaerobica, ecc…), molto spesso può essere motivo di proteste da parte della popolazione residente nelle zone limitrofe (basti pensare che nel 2011, solo in Emilia Romagna sono pervenute ad ARPA oltre 200 segnalazioni di disagio olfattivo derivante da impianti a biogas e spandimenti in agricoltura).

Di fondamentale importanza risulta quindi fornire una valutazione oggettiva della

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SISTRI atto II°

Come nelle rappresentazioni teatrali è possibile assistere a colpi di scena che stravolgono il previsto andamento della trama, anche il SISTRI ha dato dimostrazione nel corso della sua pseudo-esistenza di essere capace di stupire gli operatori del mondo dei rifiuti con svariati colpi di scena. Certo alcuni erano previsti, altri ci hanno lasciato con il fiato sospeso, altri ancora avranno permesso addirittura a qualcuno di vincere qualche scommessa ma quel che è certo è che il SISTRI ritorna ancora una volta sulla scena e questa volta vuole restarci.

Ricordiamo a tutti che lo scopo iniziale del SISTRI era uno snellimento delle procedure ed un tracciamento in tempo reale dei traffici di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi a mezzo di moderni sistemi tecnologici che permettevano rapidamente ed in tempo reale di monitorare la posizione di un determinato rifiuto.

Poco dopo la sua istituzione e la distribuzione dei primi sistemi informatici sovvenne a qualcuno il dubbio che in realtà il SISTRI fosse un mezzo ipertecnologico per confrontare i dati fiscali delle aziende con quelle relative allo smaltimento dei rifiuti e verificare così altri parametri e limitare le evasioni fiscali. Alla fine ciò che è rimasto del SISTRI versione 1.0 sono state le adorabili black-box che hanno prosciugato le batterie degli automezzi, dispositivi USB mal funzionanti o infettati che hanno fatto impazzire intere reti LAN e tanta buona volontà degli operatori del settore trasformata in rabbia e frustrazione a causa delle continue modifiche al sistema, procedure assurde ed a volte in netto contrasto con

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