Responsabile Tecnico per la gestione dei rifiuti – una figura troppo spesso sottovalutata

Il trasporto dei rifiuti speciali ed urbani, subordinato all’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per l’ottenimento delle relative autorizzazioni nelle categorie e nelle classi obbligatorie stabilite secondo la vigente normativa, prevede tra gli altri requisiti, sui quali in questo articolo sorvoleremo, la presenza di un Responsabile Tecnico, una figura fin troppo spesso sottovalutata e quasi disdegnata ma della quale si dovrebbe e si potrebbe fare un uso migliore con una serie di ricadute economiche e gestionali, a parere dello scrivente, di un certo spessore per l’impresa.

Durante uno dei seminari tenutosi presso gli stand della fiera annuale Ecomondo che si è tenuta a Rimini nel Novembre 2012, è emersa l’intenzione da parte dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali di dare nuova linfa alla figura del “Responsabile Tecnico” dotandolo di nuove responsabilità e poteri, nonché di doveri, che dovrebbero dare finalmente il giusto lustro ad una figura che ad oggi è troppo spesso trascurata e utilizzata solo sulla carta come mero strumento per l’ottenimento delle autorizzazioni al trasporto rifiuti.

Generalmente la prassi seguita è la seguente: se il titolare di impresa non ha i requisiti per essere nominato (autonomina) Responsabile Tecnico, la carica viene data ad un terzo soggetto, interno o esterno all’organizzazione aziendale il quale, una volta ottenute le autorizzazioni viene praticamente messo in disparte e rimane una semplice nomina sulla carta. Se così fosse stato nelle intenzioni del legislatore, vien da chiedersi il perché di tanta premura nel definire requisiti minimi per categorie e classi e contenuti minimi dei corsi di formazione ecc….

Per poter comprendere l’importanza, strategica, della figura del Responsabile Tecnico, è necessario fare un passo indietro e dare uno sguardo a quali siano i suoi compiti secondo la normativa.

Il Responsabile Tecnico viene citato per la prima volta, senza dargli però molta enfasi, nel DM Ambiente 324/1991 che ha istituito l’Albo Nazionale delle imprese che gestiscono i rifiuti, oggi divenuto Albo Nazionale Gestori ambientali. La norma prevedeva, per le aziende che intendevano trasportare rifiuti, l’obbligo di comunicare all’Albo la nomina della figura di un RT munito dei requisiti professionali stabiliti dall’allora vigente normativa. Non vi era però alcun chiarimento in merito a quali fossero le funzioni e le responsabilità che questa nuova figura doveva svolgere.

La questione non ebbe completa risoluzione con il DM Ambiente 406/1998 che introdusse i requisiti di idoneità tecnica che il RT doveva possedere.

Un piccolo balzo in avanti si fece invece con la Direttiva del Comitato Nazionale dell’Albo n. 2866/1999 che tratteggiava le prime forme del RT “il responsabile delle scelte di natura tecnica, progettuale e gestionale che garantiscono il rispetto delle norme di tutela ambientale e sanitaria, con particolare riferimento alla qualità del prodotto e della prestazione realizzata e del mantenimento dell’idoneità dei beni strumenti utilizzati.”

Sebbene una descrizione, molto generale, venga finalmente fornita per il Responsabile Tecnico, di fatto ancora nulla si dice di preciso per una figura che dovrà confrontarsi con argomenti spinosi quali la normativa ambientale, il trasporto di rifiuti pericolosi e non pericolosi ecc… (a parere di chi scrive la descrizione sembra essere stata ripresa da un’altra figura dotata di responsabilità)

Un vero balzo in avanti si ebbe con  la delibera n. 3/1999. Questo documento, più completo rispetto ai precedenti fornisce indicazioni su:

–          Contenuti minimi dei corsi di formazione che gli aspiranti RT devono frequentare

–          Requisiti minimi del RT per poter ricoprire tale ruolo per ciascuna categoria e classe nella quale l’impresa intende iscriversi

Il legislatore diede finalmente alcune risposte ad alcuni degli interrogativi che le imprese si ponevano in seno alla figura del RT. Tutto ciò non era però sufficiente, e nuova linfa all’argomento venne fornita dalla successiva delibera del Comitato Nazionale n.4/2000 con la quale vennero meglio definiti i compiti e le responsabilità del RT.

All’art. 2 è possibile leggere:

Al Responsabile Tecnico spettano: il controllo e la verifica della permanenza delle caratteristiche del mezzo di trasporto risultanti dalla perizia nonché il rispetto delle modalità e delle condizioni di trasporto precisate nella perizia medesima in relazione alle diverse tipologie di rifiuti, sono effettuati e garantiti dal responsabile tecnico. Il responsabile tecnico è tenuto a dare senza indugio comunicazione al legale rappresentate dell’impresa e alla sezione regionale dell’albo dell’eventuale inidoneità dei veicoli”.

La descrizione appena fornita dei compiti attribuiti al RT mette in evidenza l’importanza che questa figura deve avere nell’ambito delle attività di gestione dei rifiuti. La realtà però è che un buon RT a questi compiti dovrebbe affiancare anche una serie di conoscenze e competenze che ben si rispecchiano invece nella delibera recante i contenuti minimi dei corsi di formazione, ossia la conoscenza ed il continuo aggiornamento normativo sia in campo ambientale, e quindi l’attuale D.Lgs. 152/2006,  ma anche nei confronti del codice della strada, delle norme per il trasporto di merci pericolose ecc…

E’ alla luce di tutto ciò, che ai più dei lettori la figura del RT assume un nuova dimensione molto diversa dalla mera carica su carta che molto spesso egli riveste.   Non è insolito infatti imbattersi in imprese che non solo non hanno un vero RT ma non si preoccupano nemmeno di nominare un consulente che sia in grado di affiancarli nella quotidiana gestione dei rifiuti. Eppure una semplice impostazione dal basso, ragionata, sarebbe sufficiente a dare man forte al RT il quale troverà, nel consulente il suo valido supporto per le questioni più spinose.

Proseguendo nell’analisi emerge, per il RT, un quadro di competenze vasto e che abbraccia anche il settore della sicurezza sul lavoro. Ciò si desume nella prima definizione di RT, quando vengono chiamati in causa gli aspetti ambientali e sanitari.

Ancora mi preme sottolineare un aspetto che molte imprese ed enti trascurano, la questione autorizzativa. Come al RT viene richiesto di qualificare i propri fornitori, nell’ambito di una gestione di qualità dei servizi, allo stesso modo dovrebbero fare imprese ed enti quando si affidano a terzi per il trasporto ed il trattamento dei propri rifiuti. Sin troppo spesso si assiste a scene in cui a posteriori il trasporto, i produttori richiedono le autorizzazioni dei soggetti coinvolti.

La domanda che prima fra tutte generalmente mi sovviene è: “E se le autorizzazioni non ci fossero?” A voi la risposta ovviamente.

Dall’analisi fin qui condotta, ne deriva quindi che la possibilità avanzata dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali di qualificare “seriamente” il Responsabile Tecnico attraverso esami ed aggiornamenti periodici, così come avviene per il Consulente per il trasporto merci pericolose, sia da considerare come una garanzia sullo svolgimento delle operazioni di trasporto delle aziende iscritte all’ANGA, sia per i clienti che per gli organi di controllo.

Quindi in un’azienda che effettua trasporto di rifiuti, siano essi speciali che urbani, dotati di una licenza per trasporto di cose per conto di terzi, dovrebbe essere dotata di 3 figure basilari:

–          Gestore dei trasporti (ex preposto)

–          Responsabile Tecnico Albo Nazionale Gestori Ambientali

–          Consulente per la sicurezza del trasporto di merci pericolose

Queste tre figure possono ovviamente coincidere in una sola persona, il più delle volte un consulente esterno almeno per quanto riguarda il RT per l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali ed il Consulente per la sicurezza del trasporto di merci pericolose, mentre altre volte sono tre figure ben distinte che dovrebbero comunicare molto tra di loro e cooperare considerando i rispettivi campi d’azione. Si consideri infatti che il Gestore dei Trasporti dovrebbe essere sempre informato sulle evoluzioni del codice della strada delle modalità con le quali il trasporto deve essere effettuato, la documentazione necessaria, i contratti ecc…, mentre il RT come già abbiamo detto dovrà essere competente in materia di automezzi dediti al trasporto rifiuti, la loro idoneità, il mantenimento delle condizioni già periziate nonché dovrà seguire l’evoluzione normativa ambientale; infine la figura del consulente per la sicurezza del trasporto di merci pericolose si ritroverà a dover far collimare le il trasporto di rifiuti speciali pericolosi, gestiti come ricordiamo dal D.Lgs. 152/2006, con la normativa ADR che come ben sanno gli operatori del settore ancora oggi non offre punti sufficienti di aggancio per far viaggiare contemporaneamente normativa ambientale ed ADR. Inutile sottolineare che salvo i casi in cui il consulente ha molta esperienza e capacità i rischi ai quali un’azienda si espone sono notevoli.

Se queste tre figure non comunicano tra di loro i risultati che si ottengono sono di totale confusione ed incertezza tale da rendere l’impresa stessa poco qualificata nell’esecuzione del proprio lavoro.

Ma tutte le responsabilità appena indicate a cosa dovrebbero condurre? La domanda, per quanto retorica è lecita, e necessità di una risposta che la giurisprudenza sembra ancora non aver dato pienamente alle imprese.

E’ infatti da tempo oggetto di dibattito la distribuzione delle responsabilità all’interno di un’impresa. Per analogia potremmo considerare il vasto campo della sicurezza sui luoghi di lavoro e le relative responsabilità connesse alle varie figure che intervengono.

Nel settore del trasporto rifiuti, è ancora difficile inquadrare pienamente l’esatta collocazione del Responsabile Tecnico, che come detto già in precedenza molto spesso viene esiliato dalla reale gestione dei trasporti. Diventa quindi importante chiedersi, se le responsabilità per situazioni penalmente rilevanti debbano far capo al titolare di impresa o al Responsabile Tecnico.

Personalmente ritengo che proprio in virtù di questo interrogativo l’ANGA stia cercando di dare più rilevanza alla figura del RT, qualificandolo come professionista del settore e non mero burattino da indicare sulle carte.

Fino a quando non si riceveranno ufficiali definizioni di responsabilità per ogni figura presente nell’impresa, e fino a quando i titolari di impresa non affideranno in maniera responsabile i dovuti compiti ai propri RT, sarà sempre difficile imputare a questi ultimi colpe che potrebbero non avere.

Tralasciando questioni legate a deleghe o mancate tali che trasferiscano le responsabilità, parola forse un po’ troppo abusata in questo articolo, ritengo sia importante per ogni figura che opera in un’impresa operare sempre nel pieno rispetto della normativa vigente e con la coscienza del buon padre di famiglia.

Il settore dei rifiuti è sempre delicato e sotto la lente d’ingrandimento degli organi di controllo. Non essendo ad oggi completamente sviluppato e maturo ritengo manchino ancora quelle certezze e quelle competenze che invece dovrebbero fare da padrona, evitando così inutili sanzioni alle imprese, danni ambientali, servizi poco seri nei confronti dei clienti, gestioni approssimative dei rifiuti tali da perderne la tracciabilità in taluni casi.

Attendiamo dunque di vedere come evolverà in futuro questa figura, a mio parere molto importante, e nel frattempo il consiglio è quello di osservare la normativa vigente in tutto e per tutto affidandosi anche, laddove necessario a consulente tecnici seri e preparati in materia.

Autore;  La Forgia Ing. Vito

Fonte; www.ambienterifiuti.wordpress.com

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Mariano Fabris

Consulente e Resp. Tecnico in Materia di Gestione Rifiuti Cat 1,4,5,8 Preposto per il Trasporto Nazionale e Internazionale su strada di Merci.

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