Anche per i produttori di rifiuti speciali pericolosi è arrivata l’ora di armarsi di dispositivi USB, e tanta pazienza per iniziare ad utilizzare pienamente il SISTRI.
A partire dal 3 Marzo 2014, tutti i produttori di rifiuti speciali pericolosi rientrano tra i soggetti obbligati all’utilizzo del sistema di tracciabilità dei rifiuti SISTRI così come è già avvenuto nell’Ottobre 2013 per i trasportatori di rifiuti speciali pericolosi, gli impianti di stoccaggio e trattamento di rifiuti pericolosi ed i nuovi produttori di rifiuti pericolosi.
Il cosiddetto decreto Mille proroghe, ha sancito dunque quanto ormai già era nell’aria da alcuni giorni, stabilendo l’obbligo di utilizzo del SISTRI per l’ultimo grande scaglione di soggetti obbligato ad utilizzare il SISTRI, e prorogando al 31 Dicembre 2014 il già noto “doppio binario” ossia l’utilizzo contestuale del sistema cartaceo di tracciamento dei rifiuti (formulari di identificazione rifiuti e registro di carico e scarico) e del sistema SISTRI.
Si ricorda infatti che da oggi non sarà più opzionale l’utilizzo del SISTRI per la gestione dei rifiuti pericolosi, e che i soggetti obbligati sono tutti coloro dovessero produrli, salvo poi ricevere ulteriori chiarimenti nel corso di questi mesi per coloro che non sono produttori abituali di rifiuti pericolosi (vedasi ad esempio attività di servizio che potrebbero ritrovarsi saltuariamente a produrli).
Così con la legge 27 Febbraio 2014 n.15, che converte in legge il DL 150/2013 (già pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 28 Febbraio 2014) vengono confermate le
Sistri
Il SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) nasce nel 2009 su iniziativa del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
Le modalità di pagamento dei contributi e soggetti obbligati.
Produttori di rifiuti speciali pericolosi e Sistri…Si parte il 03 Marzo 2014.
Contrariamente a quanto leggiamo su diverse testate giornalistiche, siti o blog più o meno del settore, che a nostro avviso hanno interpretato in maniera un pò troppo frettolosa la norma approvata con il “decreto Milleproroghe”, il SISTRI partirà a tutti gli effetti il 3 Marzo 2014 per i produttori di rifiuti speciali pericolosi.
Con l’approvazione del decreto Milleproroghe, (testo approvato definitivamente), di fatto si è modificato l’art. 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125., dove al comma 3-bis , si indicava nei dieci mesi successivi alla data del 1° ottobre 2013, l’applicazione del “Doppio Binario” prorogando al 01 agosto 2014 il sistema sanzionatorio.
Con la modifica del solo comma 3 bis, si dispone quindi lo slittamento delle sole sanzioni al 01 gennaio 2015 e non della partenza per i produttori di rifiuti speciali pericolosi che rimane quindi fissata per lunedi 3 marzo. Il comma 3 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 che definisce i termini per l’inizio dell’operativita del sistema, non ha subito modifiche, ma potrebbe essere in primo piano nel “Decreto Semplificazioni” con importanti novità in merito ai soggetti tenuti all’iscrizione.
All’articolo 10 del Decreto Milleproroghe approvato si legge;
«3-bis. Al primo periodo del comma 3-bis dell’articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: “Nei dieci mesi successivi alla data del 1º ottobre 2013” sono sostituite dalle seguenti: “Fino al 31 dicembre 2014”.
Durante detto periodo quindi, le
Adesione su base volontaria al SISTRI (di A. A. MUNTONI)
In alternativa al sistema di tracciabilità dei rifiuti basato sulla regolare compilazione e tenuta dei formulari di identificazione dei rifiuti (FIR) e dei registri di carico e scarico (RCS), possono aderire su base volontaria al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.:
a) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c) (leggi rifiuti da lavorazioni industriali), d) (leggi rifiuti da lavorazioni artigianali) e g) (leggi rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi) che non hanno più di 10 (dieci) dipendenti;
b) gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all’articolo 212, comma 8 del D.Lgs. 152/2006 (leggi trasporto in conto proprio dei propri rifiuti, esclusi quelli prodotti da terzi);
c) gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile che producono rifiuti speciali non pericolosi;
d) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g); trattasi, in sostanza, di attività diverse da quelle più sopra già richiamate espressamente, comunque tali da generare rifiuti non pericolosi;
e) i comuni, i centri di raccolta e le imprese di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani nel territorio di regioni diverse dalla regione Campania.
Il comune denominatore perché si possa aderire su base volontaria è che si producano, raccolgano o trasportino RIFIUTI NON PERICOLOSI. Infatti, nel caso in cui si
SISTRI – ennesimo atto… “la partenza dei produttori di rifiuti pericolosi”
I tempi in cui il SISTRI viveva di rinvii all’ultimo minuto erano tanto snervanti quanto poco forieri di novità. Si attendeva con ansia il sopraggiungere di una nuova scadenza per il solo gusto di vedere con quanto ritardo il decreto di proroga sarebbe uscito e con quale scusa il Ministero avrebbe giustificato la stessa. Si era passati da una instabilità del sistema, ad un’accusa diretta verso gli operatori del settore. Erano bei tempi diciamocelo, tutti continuavano a svolgere comunque con serenità il proprio lavoro ben sapendo che il SISTRI per quanto pauroso era un’enorme cucciolone non in grado di mettersi in piedi. Ma i tempi sono cambiati, cambiate le regole, cambiate le norme, tanta polvere sollevata e tanta confusione tale da rendere finalmente possibile la partenza dell’abominio informatico.
Giungemmo così al mese di Ottobre 2013, quando il Ministero dell’Ambiente e la Selex, fieri, videro partire la loro creatura, che nel tempo era diventata molto simile al mostro di Frankenstein per quanti pezzi erano stati aggiunti e tolti nel corso del tempo. Ma tant’è che era lì, bisognava guardarlo negli occhi e farci amicizia. In quei mesi i primi ad essere interessati furono, come tutti ormai ben sappiamo, una manciata di operatori che tutti i giorni si son trovati ad aver a che fare non solo con la ordinaria gestione dei formulari e dei registri di carico e scarico, ma anche con le nuove procedure macchinose, lente e molto spesso ridondanti che hanno gravato e non poco sui tempi di gestione delle movimentazioni rifiuti.
E così trasportatori che erano in grado di effettuare 20-30 prese al giorno in un