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Centri di raccolta rifiuti: nuovi requisiti per l’iscrizione all’Albo con la Deliberazione n. 6/2026

La Deliberazione n. 6 del 16 settembre 2026 del Comitato nazionale dell’Albo Gestori Ambientali aggiorna i criteri per l’iscrizione in categoria 1 delle imprese che gestiscono i centri di raccolta dei rifiuti urbani. Le novità riguardano soprattutto il numero minimo di addetti, la formazione del personale, la capacità finanziaria e gli adempimenti necessari per dimostrare il possesso dei requisiti.

Il provvedimento si inserisce nel nuovo quadro normativo introdotto dal decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 26 marzo 2026, che ha ridefinito la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato.

Per i gestori già iscritti e per le imprese che intendono ottenere o ampliare l’iscrizione, è quindi importante verificare le nuove condizioni e pianificare gli eventuali adeguamenti.

Che cosa cambia con la Deliberazione n. 6/2026?

La deliberazione sostituisce le precedenti deliberazioni dell’Albo n. 2 del 20 luglio 2009 e n. 7 del 21 novembre 2018.

L’obiettivo è adeguare i requisiti richiesti alle imprese alle nuove disposizioni ministeriali sui centri di raccolta, definendo criteri aggiornati per dimostrare l’idoneità tecnica e la capacità finanziaria necessarie allo svolgimento dell’attività.

La nuova disciplina individua cinque requisiti principali per l’iscrizione in categoria 1 per la gestione dei centri di raccolta:

  • possesso dei requisiti generali previsti dal D.M. 120/2014;
  • disponibilità di un numero minimo di addetti, in funzione della classe di iscrizione;
  • qualificazione, formazione e addestramento del personale;
  • nomina di almeno un responsabile tecnico in possesso dei requisiti previsti per la categoria 1;
  • dimostrazione della capacità finanziaria richiesta per la classe di appartenenza.

Per le imprese già iscritte in categoria 1 che intendono integrare l’iscrizione per svolgere anche la gestione dei centri di raccolta, la deliberazione prevede la dimostrazione dei requisiti relativi a personale, formazione e capacità finanziaria.

Numero minimo di addetti: i requisiti per classe

Uno degli aspetti più rilevanti riguarda la dotazione minima di personale.

L’Allegato 1 alla deliberazione stabilisce il numero minimo di addetti richiesto in relazione alla popolazione servita dal centro o dai centri di raccolta gestiti.

Classe Popolazione servita Addetti minimi
F Meno di 5.000 abitanti 1
E Da 5.000 a 19.999 abitanti 2
D Da 20.000 a 49.999 abitanti 3
C Da 50.000 a 99.999 abitanti 4
B Da 100.000 a 499.999 abitanti 8
A 500.000 abitanti o più 13

Questi valori rappresentano il requisito minimo da dimostrare ai fini dell’iscrizione nella classe corrispondente.

Per il gestore, la verifica non dovrebbe limitarsi al numero complessivo dei dipendenti: occorre accertare che il personale indicato sia effettivamente disponibile per le attività del centro di raccolta e rispetti i requisiti formativi previsti.

La deliberazione precisa infatti che il personale non in regola con la formazione iniziale o con l’aggiornamento periodico non può essere impiegato nel centro e non concorre alla dimostrazione del requisito relativo alla classe di iscrizione.

Formazione obbligatoria: almeno 12 ore iniziali e aggiornamento quinquennale

La qualificazione degli addetti è uno degli elementi centrali della nuova disciplina.

La formazione deve essere garantita e attestata dal responsabile tecnico dell’impresa. Il requisito deve essere soddisfatto quando si presenta la domanda di prima iscrizione, di integrazione dell’iscrizione, di rinnovo o di ampliamento della classe.

Durata dei corsi

La deliberazione stabilisce le seguenti durate minime:

  • Formazione iniziale: almeno 12 ore effettive.
  • Formazione di aggiornamento: almeno 6 ore effettive.
  • Frequenza minima valida: almeno il 75% delle ore previste per il corso.

L’aggiornamento deve essere effettuato con periodicità quinquennale, calcolata dalla data di conclusione della formazione iniziale o dell’ultimo aggiornamento del singolo addetto.

La formazione è inoltre necessaria in occasione di nuove assunzioni, assegnazione al centro di personale già impiegato in altre mansioni e introduzione di metodologie operative o tecnologie diverse da quelle precedentemente utilizzate.

Quali argomenti devono essere affrontati?

L’Allegato 2 individua un programma che comprende gli aspetti normativi e quelli strettamente operativi della gestione.

In particolare, i corsi devono trattare:

  • normativa sui rifiuti e relativa classificazione;
  • normativa e funzionamento dell’Albo Gestori Ambientali;
  • modalità di gestione dei centri di raccolta previste dal decreto ministeriale del 26 marzo 2026;
  • igiene e sicurezza sul lavoro e piani di emergenza interna;
  • compiti degli addetti e rapporti con gli utenti;
  • RENTRI, formulari, registri di carico e scarico e dichiarazione MUD, con cenni alla contabilizzazione dei rifiuti;
  • corrette modalità di raccolta e gestione dei RAEE;
  • corrette modalità di raccolta e gestione delle batterie;
  • tecniche di riempimento, travaso, movimentazione e svuotamento dei contenitori e dei serbatoi utilizzati per gli altri rifiuti.

L’aggiornamento deve riguardare una o più delle materie previste, con particolare attenzione alle novità normative e agli aspetti pratici.

I corsi possono essere tenuti dal responsabile tecnico oppure da docenti in possesso dei requisiti di studio ed esperienza professionale indicati nell’Allegato 2.

Il ruolo del responsabile tecnico e la documentazione da conservare

Il responsabile tecnico assume un ruolo importante nella verifica e nell’attestazione della formazione del personale.

La deliberazione prevede appositi modelli per documentare i corsi svolti, le presenze, gli argomenti trattati e le dichiarazioni richieste.

In particolare, devono essere utilizzati:

  • il modello dell’Allegato 2a per attestare le attività formative;
  • il modello dell’Allegato 2b per la dichiarazione del responsabile tecnico relativa alla formazione svolta;
  • il modello dell’Allegato 2c per la dichiarazione relativa alla formazione e alla documentazione conservata, richiesta ai fini degli adempimenti previsti.

I registri e le dichiarazioni devono essere conservati presso la sede legale o operativa dell’impresa per tutta la durata dell’iscrizione, secondo quanto stabilito dalla deliberazione.

Per i gestori è quindi opportuno predisporre un fascicolo formativo aggiornato per ogni addetto, con date dei corsi, presenze, contenuti e scadenze degli aggiornamenti.

Non si tratta soltanto di un adempimento documentale: la formazione deve essere effettivamente svolta e coerente con le attività affidate al personale.

Capacità finanziaria: importi differenziati per classe

La deliberazione introduce importi specifici per la dimostrazione della capacità finanziaria, graduati in funzione della popolazione servita.

Classe Capacità finanziaria richiesta
F 36.300 euro
E 36.300 euro
D 72.600 euro
C 108.900 euro
B 290.400 euro
A 471.900 euro

Il requisito può essere dimostrato secondo le modalità previste dall’articolo 11, comma 2, del D.M. 120/2014, oppure mediante un’attestazione di affidamento bancario rilasciata secondo lo schema dell’Allegato 4 alla deliberazione.

L’impresa deve quindi verificare che la documentazione finanziaria disponibile sia adeguata alla classe per la quale presenta domanda.

È importante non confondere la capacità finanziaria con le garanzie finanziarie: si tratta di requisiti distinti, disciplinati separatamente.

Garanzie finanziarie: quando sono richieste?

L’articolo 2 stabilisce che l’iscrizione è subordinata alla prestazione di idonea garanzia finanziaria per i soli rifiuti urbani pericolosi, secondo le disposizioni richiamate dal decreto ministeriale 8 ottobre 1996, come modificato dal decreto 23 aprile 1999.

La deliberazione precisa inoltre che le imprese già iscritte all’Albo in categoria 1 non devono prestare ulteriori garanzie finanziarie se la gestione dei centri di raccolta non comporta una variazione dell’iscrizione.

Prima di presentare una domanda o modificare il perimetro delle attività, è pertanto opportuno verificare la situazione autorizzativa dell’impresa e l’eventuale necessità di integrare le garanzie.

Imprese già iscritte: cosa prevedono le disposizioni transitorie?

La deliberazione contiene disposizioni specifiche per evitare che il passaggio alla nuova disciplina determini l’immediata perdita di efficacia delle iscrizioni esistenti.

Le iscrizioni nella categoria 1, sottocategoria gestione centri di raccolta, già effettuate alla data di entrata in vigore del provvedimento restano valide fino alla loro scadenza.

Anche le domande di iscrizione o di rinnovo presentate prima dell’entrata in vigore continuano a essere istruite secondo le disposizioni previgenti.

Per le imprese già iscritte è però previsto un adempimento preciso: l’aggiornamento della formazione degli addetti entro un anno dall’entrata in vigore della deliberazione, secondo i contenuti del decreto ministeriale del 26 marzo 2026.

Poiché la deliberazione entra in vigore dalla data della sua pubblicazione sul sito istituzionale dell’Albo, il gestore deve fare riferimento alla data effettiva di pubblicazione per calcolare correttamente il termine.

L’aggiornamento svolto secondo le nuove disposizioni è valido anche ai fini della dimostrazione della formazione necessaria per il rinnovo dell’iscrizione.

Checklist operativa per i gestori dei centri di raccolta

Per verificare la conformità alla nuova disciplina, il gestore può partire da questi controlli:

  1. Iscrizione all’Albo: verificare categoria, sottocategoria, classe e scadenza del provvedimento.
  2. Personale: confrontare il numero degli addetti disponibili con il minimo richiesto per la classe.
  3. Formazione: controllare attestati, registri, presenze e scadenze degli aggiornamenti.
  4. Responsabile tecnico: verificare la nomina e il possesso dei requisiti richiesti.
  5. Capacità finanziaria: controllare la disponibilità della documentazione per l’importo previsto.
  6. Garanzie finanziarie: verificare se siano necessarie in relazione ai rifiuti urbani pericolosi gestiti e all’assetto dell’iscrizione.
  7. Documentazione: organizzare e conservare i modelli richiesti dalla deliberazione.
  8. Scadenze: programmare per tempo gli aggiornamenti formativi e gli adempimenti collegati al rinnovo o all’ampliamento della classe.

Questa verifica dovrebbe essere effettuata anche quando non è imminente il rinnovo, così da individuare eventuali carenze prima della presentazione di una nuova istanza.

La Deliberazione n. 6 del 16 settembre 2026 aggiorna in modo significativo i requisiti per la gestione dei centri di raccolta in categoria 1, ponendo particolare attenzione alla disponibilità di personale adeguato, alla sua formazione e alla solidità organizzativa e finanziaria del gestore.

Per le imprese già iscritte, la priorità è verificare la formazione degli addetti e rispettare il termine transitorio previsto. Per chi deve presentare una nuova domanda o ampliare la propria iscrizione, è invece necessario predisporre fin dall’inizio la documentazione relativa a personale, responsabile tecnico, capacità finanziaria ed eventuali garanzie.

Una verifica preventiva consente di organizzare correttamente il servizio, ridurre il rischio di ritardi nelle pratiche di iscrizione e assicurare che il personale impiegato sia effettivamente in possesso dei requisiti richiesti.

Fonti normative

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Mariano Fabris

Consulente e Resp. Tecnico in Materia di Gestione Rifiuti Cat 1,4,5,8 Preposto per il Trasporto Nazionale e Internazionale su strada di Merci.

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