E’ stao pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°221 del 22-09-2011 il Decreto 20 giugno 2011 inerente alle garanzie finanziarie da presentare a favore del Ministero dell’Ambiente, per quanti svolgano l’attività di Commercio ed Intermediazione di rifiuti senza detenzione.
Riportiamo in sintesi le somme in riferimento alla tipologia di rifiuto e classe di appartenenza;
Commercio ed intermediazione di rifiuti non pericolosi
classe a) euro 3.000.000,00;
classe b) euro 1.500.000,00;
classe c) euro   450.000,00;
classe d) euro   250.000,00;
classe e) euro 100.000,00;
classe f) euro 50.000,00.
Commercio ed intermediazione di rifiuti pericolosi.
classe a) euro 5.000.000,00;
classe b) euro 1.500.000,00;
classe c) euro   500.000,00;
classe d) euro   300.000,00;
classe e) euro   150.000,00;
classe f) euro    80.000,00.
Gli importi sono ridotti del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (Emas), e del quaranta per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001.
DECRETO 20 giugno 2011
Modalita’ e importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dai commercianti e intermediari dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi. (11A12079) (GU n. 221 del 22-9-2011 )
IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
di concerto con
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista  la  legge  10  giugno  1982,  n.  348,  che  disciplina   laprestazione delle garanzie finanziarie a favore dello Stato ed  altri enti pubblici;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  recante  norme in materia ambientale, e successive modifiche;
Visto, in particolare, l’art. 212, commi 5 e 10, del citato decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  il  quale  prevede  l’obbligo dell’iscrizione all’albo nazionale gestori ambientali,  in  prosieguo denominato albo, e la prestazione delle relative garanzie finanziarie a favore dello Stato, per le  imprese  che  intendono  effettuare  le attivita’ di commercio e intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi;
Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406, del Ministro dell’ambiente di  concerto  con  i  Ministri  dell’industria,   del   commercio   e dell’artigianato, dei trasporti e della navigazione e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,  con  il  quale  e’  stato adottato  il  regolamento  delle   modalita’   organizzative   e   di funzionamento dell’albo nazionale gestori rifiuti;
Visto, in particolare, l’art. 8, comma 1, lettera  h),  del  citato decreto 28 aprile 1998, n. 406, il quale ha istituito la categoria 8: intermediazione e commercio dei rifiuti;
Visto, altresi’, l’art. 14 del decreto 28 aprile 1998, n.  406,  il quale stabilisce che la garanzia finanziaria deve essere prestata con fideiussione bancaria o con  polizza  fideiussoria  assicurativa,  ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 348 e che  le  modalita’  e  gli importi delle garanzie  finanziarie  sono  determinate  con  appositi decreti interministeriali;
Considerato che risulta necessario garantire un’adeguata  copertura finanziaria  ai  rischi  connessi  alle  attivita’  di  commercio   e intermediazione dei rifiuti  senza  detenzione  dei  rifiuti  stessi, finalizzata ad eventuali operazioni di smaltimento dei rifiuti, messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale delle installazioni  e delle aree contaminate, nonche’ al risarcimento dei  danni  derivanti all’ambiente;
Ravvisata  l’opportunita’  di  differenziare  gli   importi   delle garanzie  finanziarie  in  funzione  delle   classi   di   iscrizione individuate all’art. 9, comma 3, del citato decreto 28  aprile  1998, n. 406;
Sentito  il  parere  del  comitato  nazionale   dell’albo   gestori ambientali, espresso nella seduta del 24 giugno 2008;
Decreta:
Art. 1
Garanzia finanziaria
1. L’iscrizione  all’albo  gestori  ambientali  delle  imprese  che effettuano le attivita’ di commercio e  intermediazione  dei  rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi e’ subordinata  alla  prestazione di idonea garanzia finanziaria ai sensi dell’art. 212, comma 10,  del decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  a  copertura  delle obbligazioni  connesse  alle  operazioni  di  messa   in   sicurezza, bonifica, ripristino ambientale, realizzazione di eventuali misure di sicurezza,  trasporto  e  smaltimento   dei   rifiuti   nonche’   del risarcimento degli ulteriori danni derivanti  all’ambiente  ai  sensi
della parte  VI  del  citato  decreto  3  aprile  2006,  n.  152,  in dipendenza dell’attivita’ svolta.
Art. 2
Durata e modalita’
1. La garanzia finanziaria deve essere prestata per tutta la durata dell’iscrizione all’albo e deve essere conforme allo schema  allegato sotto la lettera «A».
2. La competente sezione regionale dell’albo provvede a  comunicare tempestivamente al fideiussore e al Ministero dell’ambiente  e  della tutela del territorio e del mare – Direzione generale per  la  tutela del  territorio  e  delle  risorse  idriche,  ogni  provvedimento  di sospensione  dell’efficacia  dell’iscrizione   o   di   cancellazione dell’impresa dall’albo, nonche’, qualora ricorrano le condizioni,  ad escutere la garanzia finanziaria con le modalita’ previste all’art. 6
dello  schema  di  cui  all’allegato  A.   Gli   introiti   derivanti dall’eventuale escussione della garanzia sono versati all’entrata del bilancio dello Stato.
3. In  caso  di  recesso  dal  contratto  del  fideiussore,  l’albo provvede a cancellare l’iscrizione dell’impresa qualora la stessa non presti nuova idonea garanzia finanziaria nel termine di trenta giorni dalla comunicazione di cui all’art. 4 dello schema allegato sotto  la lettera «A».
Art. 3
Categorie di garanzia
1. Ai  fini  della  determinazione  dell’ammontare  della  garanzia finanziaria le attivita’ di intermediazione e commercio  dei  rifiuti sono suddivise nelle seguenti categorie:
a) commercio ed intermediazione di rifiuti non pericolosi;
b) commercio ed intermediazione di rifiuti pericolosi.
Art. 4
Ammontare della garanzia
1. Per l’esercizio delle attivita’ di  cui  all’art.  3,  comma  1, lettera a), in base alle classi l’iscrizione di cui all’art. 9, comma 3, del decreto ministeriale 28 aprile 1998, n. 406, l’ammontare della garanzia fideiussoria e’ fissato nei seguenti valori:
classe a) euro 3.000.000,00;
classe b) euro 1.500.000,00;
classe c) euro 450.000,00;
classe d) euro 250.000,00;
classe e) euro 100.000,00;
classe f) euro 50.000,00.
2. Per l’esercizio delle attivita’ di  cui  all’art.  3,  comma  1, lettera b), in base alle classi d’iscrizione di cui all’art. 9, comma 3, del decreto ministeriale 28 aprile 1998, n. 406, l’ammontare della garanzia fideiussoria e’ fissato nei seguenti valori:
classe a) euro 5.000.000,00;
classe b) euro 1.500.000,00;
classe c) euro 500.000,00;
classe d) euro 300.000,00;
classe e) euro 150.000,00;
classe f) euro 80.000,00.
3. Qualora l’attivita’ di commercio e intermediazione riguardi  sia i rifiuti pericolosi, sia  i  rifiuti  non  pericolosi,  la  garanzia finanziaria deve essere prestata per gli importi di cui al  comma  2, fermo restando il rispetto dei  limiti  quantitativi  previsti  dalla classe  d’iscrizione  di  cui  all’art.  9,  comma  3,  del   decreto ministeriale 28 aprile 1998, n. 406.
4. Gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono ridotti del cinquanta per cento per le imprese registrate ai  sensi  del  regolamento  (CE)  n. 1221/2009, del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  25  novembre 2009 (Emas), e del quaranta per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai  sensi  della  norma  Uni  En  Iso
14001.
5. Il mutamento della classe  d’iscrizione  comporta  l’obbligo  di adeguamento degli importi di cui ai commi 1 e 2.
Il presente decreto sara’ trasmesso alla Corte  dei  conti  per  la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica italiana.
Roma, 20 giugno 2011
Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare Prestigiacomo
Il Ministro dell’economia e delle finanze Tremonti
Registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 2011
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto  del territorio, registro n. 12, foglio n. 300
Allegato A
FIDEIUSSIONE PER LE IMPRESE CHE EFFETTUANO LE ATTIVITA’ DI INTERMEDIAZIONE E COMMERCIO DEI RIFIUTI SENZA AVERE LA DETENZIONE DEI RIFIUTI OGGETTO DI TALI ATTIVITA’ CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA SOCIETA’ E IL MINISTERO
Articolo 1
(Delimitazione della garanzia)
1. La Societa’ garantisce al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, fino a concorrenza dell’importo massimo complessivo indicato in premessa, le somme che l’impresa e i suoi obbligati solidali ai sensi di legge siano tenuti a corrispondere al bilancio dello Stato per la copertura delle spese necessarie, comunque inerenti o connesse, ad eventuali operazioni di trasporto e smaltimento di rifiuti, messa in sicurezza, bonifica, ripristino delle installazioni e delle aree contaminate, realizzazione delle eventuali misure di sicurezza, nonche’ all’eventuale risarcimento degli ulteriori danni all’ambiente ai sensi della parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, in conseguenza delle eventuali inadempienze verificatesi nel periodo di efficacia dell’iscrizione dell’impresa stessa nell’Albo nazionale gestori ambientali a cui si riferisce la presente garanzia e determinate da qualsiasi atto o fatto colposo o doloso rispetto agli obblighi verso lo Stato derivanti dalle leggi, dai regolamenti, da eventuali convenzioni e da ulteriori provvedimenti adottati da altri Enti od Organi pubblici anche di controllo in riferimento allo svolgimento dell’attivita’ di intermediazione e commercio dei rifiuti di cui in premessa.
Articolo 2
(Efficacia della garanzia)
1. La presente garanzia ha efficacia a  decorrere  dalla  data  della delibera di iscrizione nell’Albo Nazionale gestori ambientali.
2.   La   competente   sezione   regionale   dell’Albo   comunichera’ tempestivamente alla Societa’ e al Ministero  ogni  provvedimento  di sospensione  dell’efficacia  dell’iscrizione   o   di   cancellazione dall’Albo.
Articolo 3
(Durata della garanzia)
1. La presente garanzia ha validita’ pari a cinque anni  o  inferiore nel  caso  di  cessazione  anticipata  dell’iscrizione   dell’impresa nell’Albo nazionale gestori ambientali, maggiorata  di  un  ulteriore periodo di due anni nel corso del quale il Ministero  puo’  avvalersi della garanzia limitatamente alle sole inadempienze verificatesi  nel periodo di efficacia di cui all’articolo 2.
2. Il presente contratto non puo’ intendersi tacitamente rinnovato in sede di revisione quinquennale dell’iscrizione all’Albo.
3. Decorso il termine di cui al  comma  1  la  garanzia  si  estingue automaticamente  con  contemporanea  definitiva   liberazione   della Societa’, anche qualora la presente fideiussione non venga restituita alla Societa’ stessa.
Articolo 4
(Facolta’ di recesso)
1. La Societa’ puo’ recedere dal contratto in qualsiasi momento con effetto della cessazione della garanzia dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione alla competente sezione regionale dell’Albo, al Ministero e all’impresa con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. In tal caso la garanzia mantiene efficacia per le inadempienze verificatesi nel periodo anteriore alla data in cui il recesso ha avuto effetto e il Ministero puo’ avvalersene per ulteriori due anni, ferma la validita’ di quanto disposto dal precedente articolo 3.
Articolo 5
(Pagamento del premio)
1. Il mancato pagamento del premio e degli eventuali supplementi di premio da parte dell’impresa nonche’ altre eventuali eccezioni relative al rapporto tra la Societa’ e l’impresa non potranno essere opposti al Ministero.
Articolo 6
(Avviso di sinistro – Pagamento)
1.  Qualora  ricorrano  i  presupposti  di  cui   in   premessa   per l’escussione della garanzia e l’impresa non abbia  gia’  adempiuto  a quanto da essa dovuto, la competente sezione  regionale  dell’Albo  – con richiesta motivata  inviata  anche  all’impresa  –  invitera’  la Societa’ a versare all’entrata del  bilancio  dello  Stato  la  somma dovuta ai sensi dell’articolo 1 ed  in  tal  caso,  fermo  il  limite massimo complessivo dell’importo garantito:
a) per  quel  che  riguarda  spese  per  operazioni  di  trasporto  e smaltimento dei rifiuti, messa  in  sicurezza,  bonifica,  ripristino delle installazioni e delle  aree  contaminate,  realizzazione  delle eventuali misure di sicurezza, la Societa’ provvedera’  al  pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta senza opporre  alcuna eccezione, dandone avviso all’impresa che nulla  potra’  eccepire  al riguardo;
b) per quel che riguarda il ristoro di ulteriori  danni  all’ambiente ai sensi della parte VI del decreto legislativo 3 aprile  2006,  152, la Societa’ provvedera’ al pagamento secondo  le  procedure  previste dal medesimo decreto legislativo.
2. Ai fini degli adempimenti di cui al  comma  1  si  applica  quanto previsto all’articolo 10.
3. Restano salve le azioni di legge nel  caso  che  le  somme  pagate dalla Societa’ risultassero parzialmente o totalmente non dovute.
4. Dopo ogni pagamento effettuato dalla Societa’ l’importo  garantito si riduce automaticamente dell’importo corrispondente a quanto pagato dalla Societa’ stessa.
Articolo 7
(Rinuncia alla preventiva escussione)
1. La Societa’ non godra’ del beneficio della preventiva escussione dell’impresa, ai sensi dell’articolo 1944 del codice civile.
Articolo 8
(Surrogazione)
1. La Societa’ e’  surrogata,  nei  limiti  delle  somme  pagate,  al Ministero in tutti i diritti, ragioni e  azioni  verso  l’impresa,  i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.
2. Il Ministero facilitera’  le  azioni  di  recupero  fornendo  alla Societa’ tutti gli elementi utili in suo possesso.
Articolo 9
(Forma della comunicazione alla Societa’)
1. Tutte le comunicazioni e notifiche alla Societa’ dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione generale, risultante dalla premessa.
Articolo 10
(Foro competente)
1. In caso di controversia tra la Societa’ e il Ministero, il foro competente e’ quello determinato ai sensi dell’art. 25 del codice di procedura civile.