Con l’avvicinarsi del 30 Giugno, si approssima anche la scadenza per il versamento del contributo annuale SISTRI per le imprese obbligate ad aderire al SISTRI. Date le continue modifiche normative in materia, ed i continui cambiamenti circa i soggetti obbligati ad aderirvi e quelli esentati, è comprensibile che ci sia anche un po’ di confusione in merito a chi deve versare il contributo annuale ed a quanto ammonta.
Ricordiamo brevemente che in prima fase di istituzione del SISTRI, molti furono i soggetti obbligati ad aderire al sistema di tracciabilità dei rifiuti. Tra di essi si annoverano i trasportatori di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, produttori di rifiuti speciali non pericolosi con più di 10 dipendenti, produttori di rifiuti speciali pericolosi ecc… soggetti questi che ormai conosciamo chiaramente.
Come anticipato qualche riga fa, i mutamenti normativi del SISTRI hanno portato progressivamente, nell’ottica di una “semplificazione” del SISTRI stesso, ad eliminare, dall’obbligo di adesione al SISTRI, una serie di soggetti, alcuni dei quali però ormai già iscritti.
Queste continue modifiche normative, il cui scopo, per quanto nobile, era quello di rendere più semplice ed agevole l’utilizzo del SISTRI, hanno di fatto creato tanta confusione ed una ridotta tracciabilità dei rifiuti (a parere di chi scrive).
Ciò premesso, sembra che il ministero dell’ambiente abbia recepito tale aria di insicurezza da parte degli attori della filiera del rifiuto ed a emanato un comunicato con il quale ha dato qualche chiarimento in merito al versamento del contributo annuale, che ricordiamo deve essere versato entro il 30 Giugno 2014.
Rimandando la lettura del comunicato al link che trovate di seguito, si ritiene opportuno riportare il punto focale del documento:
“ I soggetti già iscritti al SISTRI, che ai sensi dell’articolo 11, del decreto legge 31 Agosto 2013, n.101, convertito con modificazioni della legge 30 Ottobre 2013, n.125, e del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, del 24 Aprile 2014, non sono tenuti ad aderire né aderiscono volontariamente al sistema, non devono versare il contributo annuale alla scadenza del 30 Giugno 2014, anche se a tale data la procedura di cancellazione dell’iscrizione non è stata avviata o non è stata conclusa”
Pertanto, alla luce del passaggio appena riportato, gli unici soggetti che devono versare il contributo annuale sistri sono solo coloro i quali rientrano tra i soggetti obbligati all’adesione ed utilizzo del SISTRI.
Ambiente & Rifiuti: Consulenza tecnica per la gestione dei rifiuti
Ing. Vito la Forgia – v.laforgia@ambiente-rifiuti.com