Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 2011, n.177
Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 260 del 08-11-2011

Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese  e  dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di  inquinamento  o confinanti, a norma dell’articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (11G0219)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visti gli articoli 6,  comma  8,  lettera  g),  e  27  del  decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni;
Viste le risultanze delle riunioni della Commissione consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all’articolo  6  del  decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tenutesi in data  16  marzo  ed  in data 7 aprile 2011;
Acquisito il parere della Conferenza per i rapporti permanenti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano, espresso nella seduta del 20 aprile 2011;
Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri, adottata nella riunione del 5 maggio 2011;
Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato,  reso  dalla  sezione consultiva per atti normativi nell’adunanza del 23 giugno 2011;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella riunione del 3 agosto 2011;  Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1

Finalita’ e ambito di applicazione

1. In  attesa  della  definizione  di  un  complessivo  sistema  di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, come previsto dagli articoli 6, comma 8, lettera g), e 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il presente regolamento disciplina il sistema  di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi  destinati  ad
operare  nel  settore  degli  ambienti  sospetti  di  inquinamento  o confinati, quale di seguito individuato.
2. Il  presente  regolamento  si  applica  ai  lavori  in  ambienti sospetti di inquinamento di cui agli articoli 66 e  121  del  decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e negli ambienti confinati  di  cui all’allegato IV, punto 3, del medesimo decreto legislativo.
3. Le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 2, e 3, commi 1  e
2, operano unicamente in caso di affidamento da parte del  datore  di lavoro di lavori, servizi e forniture all’impresa  appaltatrice  o  a lavoratori autonomi  all’interno  della  propria  azienda  o  di  una singola  unita’  produttiva   della   stessa,   nonche’   nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima, sempre che  abbia
la disponibilita’ giuridica, a norma dell’articolo 26, comma  1,  del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo.
4. Restano altresi’ applicabili, limitatamente alle fattispecie  di cui al comma 3, fino alla data di entrata in vigore della complessiva disciplina  del  sistema  di  qualificazione  delle  imprese  di  cui all’articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e fermi restando i requisiti generali di  qualificazione e le procedure di sicurezza di cui agli articoli 2 e 3, i criteri  di verifica    della    idoneita’    tecnico-professionale    prescritti dall’articolo  26,  comma  1,  lettera  a),  del   medesimo   decreto legislativo.

Art. 2

Qualificazione nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento  o confinati

1.  Qualsiasi  attivita’  lavorativa  nel  settore  degli  ambienti sospetti di inquinamento o confinati puo’ essere svolta unicamente da imprese o lavoratori autonomi qualificati in ragione del possesso dei seguenti requisiti:
a) integrale applicazione delle vigenti disposizioni  in  materiadi  valutazione  dei  rischi,  sorveglianza  sanitaria  e  misure  di gestione delle emergenze;
b)  integrale  e  vincolante  applicazione  anche  del  comma   2 dell’articolo 21 del decreto legislativo 9 aprile 2008,  n.  81,  nel caso di imprese familiari e lavoratori autonomi;
c) presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30  per cento della forza lavoro, con esperienza almeno triennale relativa  a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, assunta  con contratto di lavoro subordinato a tempo  indeterminato  ovvero  anche con altre tipologie contrattuali  o  di  appalto,  a  condizione,  in
questa  seconda  ipotesi,  che  i  relativi  contratti  siano   stati preventivamente certificati ai sensi del Titolo  VIII,  Capo  I,  del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Tale  esperienza  deve essere necessariamente in possesso dei  lavoratori  che  svolgono  le funzioni di preposto;
d)  avvenuta  effettuazione  di  attivita’  di   informazione   e formazione di tutto il personale, ivi compreso il  datore  di  lavoro ove impiegato  per  attivita’  lavorative  in  ambienti  sospetti  di inquinamento o confinati, specificamente mirato alla  conoscenza  dei fattori di rischio propri di tali attivita’, oggetto di  verifica  di apprendimento e aggiornamento.  I  contenuti  e  le  modalita’  della formazione  di  cui  al  periodo  che   precede   sono   individuati,
compatibilmente con le previsioni di cui agli articoli 34  e  37  del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, entro e non oltre 90 giorni dall’entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  con   accordo   in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le parti sociali;
e)   possesso   di   dispositivi   di   protezione   individuale, strumentazione e attrezzature di lavoro idonei alla  prevenzione  dei rischi propri delle attivita’  lavorative  in  ambienti  sospetti  di inquinamento o confinati e avvenuta  effettuazione  di  attivita’  di addestramento all’uso corretto di tali dispositivi, strumentazione  e attrezzature, coerentemente con le previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e all’allegato IV, punto 3, del decreto  legislativo  9  aprile
2008, n. 81;
f) avvenuta effettuazione di attivita’ di addestramento di  tutto il personale  impiegato  per  le  attivita’  lavorative  in  ambienti sospetti di inquinamento o  confinati,  ivi  compreso  il  datore  di lavoro, relativamente alla applicazione  di  procedure  di  sicurezza coerenti  con  le  previsioni  di  cui  agli  articoli  66  e  121  e dell’allegato IV, punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008,  n. 81;
g) rispetto delle vigenti previsioni, ove applicabili, in materia di Documento unico di regolarita’ contributiva;
h) integrale applicazione della parte economica e normativa della contrattazione collettiva di settore, compreso  il  versamento  della contribuzione all’eventuale ente bilaterale di  riferimento,  ove  la prestazione sia di tipo retributivo, con riferimento ai  contratti  e accordi collettivi di  settore  sottoscritti  da  organizzazioni  dei datori   di   lavoro   e   dei   lavoratori   comparativamente   piu’ rappresentative sul piano nazionale.
2. In relazione alle attivita’ lavorative in ambienti  sospetti  di inquinamento o confinati non e’ ammesso il ricorso a  subappalti,  se non autorizzati espressamente dal  datore  di  lavoro  committente  e certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni.
Le disposizioni del  presente  regolamento  si  applicano  anche  nei riguardi  delle  imprese  o  dei  lavoratori  autonomi  ai  quali  le lavorazioni vengano subappaltate.

Art. 3

Procedure  di  sicurezza  nel  settore  degli  ambienti  sospetti  di inquinamento o confinati

1. Prima dell’accesso nei luoghi  nei  quali  devono  svolgersi  le attivita’  lavorative  di  cui  all’articolo  1,  comma  2,  tutti  i lavoratori impiegati dalla impresa appaltatrice, compreso  il  datore di lavoro ove impiegato nelle  medesime  attivita’,  o  i  lavoratori autonomi devono essere puntualmente e dettagliatamente informati  dal datore di lavoro committente sulle caratteristiche dei luoghi in  cui sono chiamati ad operare, su tutti i rischi esistenti negli ambienti,
ivi compresi quelli derivanti dai precedenti utilizzi degli  ambienti di lavoro, e sulle misure di  prevenzione  e  emergenza  adottate  in relazione alla propria attivita’. L’attivita’ di  cui  al  precedente periodo  va  realizzata  in   un   tempo   sufficiente   e   adeguato all’effettivo completamento del trasferimento delle  informazioni  e, comunque, non inferiore ad un giorno.
2.  Il  datore  di  lavoro   committente   individua   un   proprio rappresentante, in possesso di  adeguate  competenze  in  materia  di salute e  sicurezza  sul  lavoro  e  che  abbia  comunque  svolto  le attivita’  di  informazione,  formazione  e  addestramento   di   cui all’articolo 2, comma 1, lettere c) ed f), a  conoscenza  dei  rischi presenti nei luoghi in cui si svolgono le attivita’  lavorative,  che vigili in funzione  di  indirizzo  e  coordinamento  delle  attivita’ svolte dai lavoratori impiegati  dalla  impresa  appaltatrice  o  dai lavoratori autonomi e per limitare il rischio da interferenza di tali lavorazioni con quelle del personale impiegato dal datore  di  lavoro committente.
3. Durante tutte le fasi delle lavorazioni in ambienti sospetti  di inquinamento  o  confinati  deve  essere  adottata  ed  efficacemente attuata una procedura di lavoro specificamente diretta a eliminare o, ove impossibile, ridurre al minimo i rischi propri delle attivita’ in ambienti confinati, comprensiva della eventuale fase di soccorso e di
coordinamento con il sistema  di  emergenza  del  Servizio  sanitario nazionale e dei Vigili del Fuoco. Tale procedura potra’ corrispondere a una buona prassi, qualora  validata  dalla  Commissione  consultiva permanente  per  la  salute  e  sicurezza   sul   lavoro   ai   sensi dell’articolo 2, comma 1,  lettera  v),  del  decreto  legislativo  9 aprile 2008, n. 81.
4.  Il  mancato  rispetto  delle  previsioni  di  cui  al  presente regolamento determina il venir meno della  qualificazione  necessaria per  operare,  direttamente  o  indirettamente,  nel  settore   degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati.

Art. 4

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dalla applicazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi’ 14 settembre 2011

NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del  Consiglio dei Ministri
Sacconi, Ministro del lavoro e  delle politiche sociali
Visto, il Guardasigilli: Palma

Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 2011
Ufficio di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi  alla persona e dei beni culturali, registro n. 13, foglio n. 116

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Mariano Fabris

Consulente e Resp. Tecnico in Materia di Gestione Rifiuti Cat 1,4,5,8 Preposto per il Trasporto Nazionale e Internazionale su strada di Merci.

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