Il 1 agosto è stato pubblicato il decreto legislativo n.121/2011 che, oltre a recepire le disposizioni della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente, ha introdotto alcuni correttivi alla disciplina sanzionatoria in materia di SISTRI.
L’articolo 4, comma 2 del decreto, modificando l’articolo 39 del decreto legislativo 205/2010, dispone che al fine di graduare la responsabilità nel primo periodo di applicazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti i soggetti obbligati all’iscrizione al predetto sistema che omettono l’iscrizione o il relativo versamento nei termini previsti, fermo restando l’obbligo di adempiere all’iscrizione al predetto sistema con pagamento del relativo contributo, sono puniti, per ciascun mese o frazione di mese di ritardo:
a) con una sanzione pari al cinque per cento dell’importo annuale dovuto per l’iscrizione se l’inadempimento si verifica nei primi otto mesi successivi alla decorrenza degli obblighi di operatività per ciascuna categoria di operatori, enti o imprese come individuata dall’articolo 12, comma 2, del decreto ministeriale 17 dicembre 2009;
b) con una sanzione pari al cinquanta per cento dell’importo annuale dovuto per l’iscrizione se l’inadempimento si verifica o comunque si protrae per i quattro mesi successivi al periodo individuato alla lettera a).
All’articolo 3, comma 2, il decreto disciplina delle forme di definizione agevolata della procedura sanzionatorie, disponendo che non risponde delle violazioni amministrative previste dall’articolo 260 bis chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo.
Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore può definire la controversia, previo adempimento degli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l’irrogazione delle sanzioni accessorie.
Fonte; www.ambienteterritorio.coldiretti.it
A seguito riportiamo una tabella riassuntiva delle sanzioni previste dal Sistema di tracciabilità dei Rifiuti Sistri, in vigore, salvo ulteriori proroghe dal 9 febbraio 2012.
Per i soggetti, per i quali l’iscrizione al SISTRI risulta essere facoltativa, non esistono scadenze né sanzioni per omessa iscrizione.
Questi possono aderire al SISTRI in qualsiasi momento, anche dopo aver dato inizio alle attività.