Negli ultimi trent’anni la definizione di “rifiuto” ha assunto una grande importanza, gli oggetti o le sostanze definite “rifiuti” sono disciplinate al fine di proteggere la salute umana e l’ambiente. La definizione di rifiuto è applicata, valutando caso per caso. Nella maggior parte dei casi è facile stabilire quel che è rifiuto e quel che non lo è. Pur tuttavia, l’interpretazione di questa definizione ha sollevato non poche questioni.
Con modifiche apportate al D.Lgs 152/2006 dell’articolo 184 (Articolo 184-bis), viene in parte modificata la definizione di rifiuto e sottoprodotto.
Un materiale si qualifica come sottoprodotto solo se rispetta i requisiti di cui all’art. 184-bis e quindi;
E’ un sottoprodotto e non un rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:
a) la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
b) è certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
c) la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
d) l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana.
Cessazione della qualifica di rifiuto Articolo 184-ter
1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando e’ stato sottoposto a un’operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) la sostanza o l’oggetto e’ comunemente utilizzato per scopi specifici;
b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
c) la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
d) l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non portera’ a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana.
2. L’operazione di recupero puo’ consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni.
Cosa viene inteso per “normale pratica industriale?”. Da un’attenta lettura si può definire tale quando tale pratica non alteri le caratteristiche merceologiche del “sottoprodotto” quindi tutti quegli scarti, sfridi o residui che soddisfino le condizioni del c. 1 del 184-bis saranno sottoprodotti da subito. Diverso è se per usare il sottoprodotto nel ciclo produttivo o da terzi si debbano fare operazioni non di vagliatura o riduzioni volumetriche, ma bensi aggiungendo o eliminando alcune sosteanza dal “sottoprodotto”
All’adozione di tali criteri si provvede con uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Sarà necessario quindi per avere una corretta lettura ed interpreatzione attendere la pubblicazione dei Decreti Attuativi.