I Rifuti Sanitari nel nuovo decreto sviluppo

Cosa cambia con il nuovo decreto sviluppo nella gestione dei Rifiuti Sanitari?

Sono in arrivo diverse novità nella gestione dei rifiuti, che verranno introdotte dal nuovo decreto sviluppo in fase di approvazione. In particolar modo l’ Art.57, detterebbe una semplificazione in materia di rifiuti a rischio infettivo, per tutte quelle attività, quali; Centri estetici, Tattuatori, centri per manicure, pedicure ecc …tutte aventi rifiuti pericolosi configurabili in aghi, siringhe ed oggetti taglienti venuti a contatto con il derma e quindi attribuibili al codice Cer 180103, ai i quali verrebbe permesso  il trasporto in conto proprio, con  l’obbligo di isrizione all’Albo Gestori ex art. 212, c.8, fino all’Impianto di termodistruzione per una quantità massima di 30Kg/Lt giorno.
La semplice compilazione e tenuta in ordine cronologico dei FIR (Formulario Identificazione Rifiuti) presso la sede dell’impresa produttrice, assolverebbe inoltre il compito della registrazione sul registro di carico e scarico di cui all’articolo 190 del Dl 3 aprile 2006, n° 152.
Una semplificazione che escluderebbe dal sistema di tracciabilità, ma per la sola gestione di questa tipologia di rifiuti, escludendone altri che vengono però comunque prodotti dagli stessi operatori e per i quali rimarrebbe l’obbligo di iscrizione al Sistri.
I servizi di raccolta già esistenti e che già garantiscono il ritiro, si vedranno costretti ad aprire ad ogni viaggio le schede Sitri per conto del cliente, che come è possibile immaginare, non provvederà in maniera autonoma al trasporto, dato che non lo faceva prima. Insomma  si esonera una categoria di produttori in merito ad una sola tipologia di rifuto, complicando di fatto il lavoro di altri per i quali rimane l’obbligo di iscrizione.

In attesa di eventuali sviluppi, non ci rimane che segnalare che tra le altre osservazioni perventute alla nostra redazione, la quantità di rifuti che è possibile trasportare secondo l’art.57  è in contrasto con quanto voluto dal legislatore che nel medesimo provvedimento all’Art. 53,  alza a 150kg/lt,  il quantitativo massimo giornaliero di rifiuti pericolosi trasportabili, in assenza di garanzie finanziarie!

Che dire, 150 Kg non sono pochi…

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