Cosa cambia nella presentazione del Mud 2013 riferito ai rifiuti prodotti e/o gestiti nel corso del 2012.
In primo luogo c’è da osservare che vengono ripristinati tra i soggetti tenuti alla presentazione anche chi effettua trasporto e/o intermediazione dei rifiuti di rifiuti senza detenzione, a differenza di quanto valido nel 2011 e nel 2012.
Questo è dovuto a causa della sopensione del Sistri determinata dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134
Il Dpcm 20 dicembre 2012 aggiunge due nuove comunicazioni per i rifiuti speciali e per i Raee, oltre alle 4 già esistenti, apportando delle modfiche nella sezione Imballaggi e quella riferita ai veicoli fuori uso.
Per la comunicazione è fatto obbligo di utilizzare il software messo a disposizione da Unioncamere o altri software che, a conclusione della compilazione, generino un file organizzato secondo i tracciati record previsti dall’Allegato 4 al DPCM, il quale può contenere le dichiarazioni relative a più unità locali.
Non è più possibile quindi la spedizione postale o la consegna diretta del supporto magnetico, in quanto la stessa dovrà avvenire per via telematica per tutti i soggetti coinvolti, fatta eccezzione per i soli comuni e loro consorzi e per i produttori e gestori di rifiuti che presentino non più di 7 (sette) codici cer, si siano avvalsi di non più di 3 (tre) autotrasportatori e/o 3 (tre) impianti di destinazione diversi.
Per questi ultimi soggetti, la trasmissione del Mud 2013 porà avvenire sia in forma telematica che cartacea e da effettarsi comunque entro il termine del 30 aprile 2013.
Rispetto alla modulistica utilizzata nel 2012 sono state introdotte alcune modifiche per i produttori iniziali di rifiuti, per i quali;
- non viene richiesto di fornire il dato relativo allo stato fisico del rifiuto;
- i produttori devono indicare la giacenza, ovvero la quantità di rifiuto prodotto nell’anno di riferimento e non avviato al recupero o allo smaltimento;
- sia per l’importazione che per l’esportazione di rifiuti è stato introdotto il riferimento al nuovo regolamento CE 1013/2006 ;
- i produttori che conferiscono i rifiuti all’estero, devono indicare l’attività che viene svolta sul rifiuto dal destinatario;
Per quanto riguarda invece i gestori dei rifiuti;
nel caso di rifiuto ricevuto da privati è possibile indicare una quantità unica cumulabile e non specificare il singolo privato; è stata introdotta la nuova classificazione delle discariche prevista dal D.Lgs.36/2003; viene richiesto di indicare il dato relativo alla quantità di rifiuto per la quale il dichiarante ha svolto un’attività di preparazione per il riutilizzo, come previsto dalla direttiva 2008/98; viene richiesto di indicare, per le attività di messa in riserva e deposito preliminare, la quantità complessiva gestita nel corso dell’anno e non quella al 31/12.
I soggetti coinvoli;
- produttori iniziali di rifiuti Pericolosi
- Non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi, se il produttore ha più di 10 dipendenti;
- imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti.
- soggetti che effettuano a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti , compreso il trasporto di rifiuti pericolosi prodotti dal dichiarante;
- commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione.
Ricordiamo che la presentazione, fatta eccezzione per i casi indicati (comunicazione semplificata) è da farsi esclusivamente per via telematica, tramite il sito www.mudtelematico.it la quale necessita che i soggetti dichiaranti debbono essere in possesso di un dispositivo contenente un certificato di firma digitale (Smart Card o Carta nazionale dei Servizi o Business Key) valido al momento dell’invio.
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