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Nuove Regole Per i RESPONSABILI TECNICI

E’ ormai noto che a partire dal 16 ottobre 2017, sono entrate in vigore le nuove regole per diventare Responsabile tecnico per la gestione dei rifiuti (RT), professionalità necessaria in ogni azienda che  svolge attività per cui si richiede l’iscrizione all’Albo gestori ambientali. Oltre ai requisiti di base , titoli di studio e esperienza lavorativa nella specifica categoria di iscrizione, è diventata obbligatoria la VERIFICA che dovrà essere aggiornata ogni 5 anni.

Il Comitato nazionale alla luce dell’esperienza maturata in questi due anni, ha ritenuto ridefinire i criteri e le modalità di svolgimento delle verifiche, con una nuova delibera , la n. 4/2019 che abroga la n.7/2017 e la n.10/2017  e con la delibera n. 3/2019 che modifica la delibera n. 6/2017.

Vediamo i punti più importanti:

  • Le sedi e le date delle verifiche saranno pubblicate sul sito dell’Albo nazionale gestori ambientali entro il 30 novembre di ogni anno.
  • I requisiti per l’ammissione sono sempre gli stessi; è utile ricordare che sono dispensati dal possesso del titolo di studio di scuola media secondaria di secondo grado gli  RT  in carica alla data del 16 ottobre 2017.  Anche le modalità di iscrizione non sono variate.
  • La verifica iniziale è costituita da un modulo obbligatorio per tutte le categorie e più moduli di specializzazione. Mentre prima ci si poteva iscrivere ad un solo modulo di specializzazione , ora è possibile iscriversi  per tre moduli specialistici nella stessa sessione di verifica prescelta.
  • Coloro che già avessero sostenuto una prima verifica e vogliano successivamente iscriversi per altre specializzazioni non dovranno sostenere nuovamente la prova relativa al modulo obbligatorio. Questo vale anche per chi ha sostenuto la verifica prima dell’entrata in vigore della delibera n.4/2019.

Ma le novità più importanti riguardano la delibera  3/2019 che tratta dei requisiti del responsabile tecnico.
La delibera precedente, la 6/2017 viene modificata nel modo seguente:

  • L’idoneità acquisita con la verifica iniziale ha una durata di cinque anni a decorrere dalla data di superamento della verifica stessa.
  • Viene aggiunto un ulteriore comma, 2 bis, con il quale si determina che per gli ulteriori moduli di specializzazione sostenuti dopo la verifica iniziale la validità è pari alla data del loro superamento. Questo in realtà è già  così, perché chi ha voluto l’idoneità per più specializzazioni ha dovuto iscriversi in due sessioni differenti ( ognuna delle quali comprendeva modulo base e specializzazione) per cui in realtà ci sono già adesso scadenze diverse. Si tratta quindi più di una precisazione che di una novità.
  • Viene soppresso il comma 3 della delibera 6/2017 che permetteva in caso di non superamento della prova di ripeterla decorsi 60 giorni dalla comunicazione dell’esito negativo.
  • La verifica di aggiornamento deve essere sostenuta a decorrere da un anno prima della scadenza, ad oggi quindi avremo la prima verifica di aggiornamento che avrà come riferimento la prima verifica base+modulo di specializzazione, ed ulteriori verifiche per le specializzazioni successive. Si presume che per l’aggiornamento quinquennale del modulo specialistico si sosterrà solo quella e non si ripeterà il modulo base.
  • E’ stato poi aggiunto il comma 4 bis  che dispone la perdita dell’idoneità  per chi non supera il modulo obbligatorio nella verifica di aggiornamento quinquennale. Purtroppo si perde tutto, ovvero anche  l’ idoneità per l’uno o più moduli di specializzazione ancora in corso di validità.

Questo comma letto insieme alla soppressione del comma 3 (possibilità di ripetere la prova decorsi 60 giorni dalla comunicazione dell’esito negativo)  lascia il dubbio che non sia possibile ritentare, ma come si potrebbe risolvere un fatto così destabilizzante per l’impresa?

Si spera che venga determinato un lasso di tempo , transitorio, nel quale l’impresa possa ricercare un altro responsabile tecnico o  meglio ancora che venga permesso di riproporsi per sostenere l’esame di verifica iniziale. Speriamo ci pensino.

  • La verifica si svolge mediante prova scritta 40 quiz il modulo base e 40 quiz i moduli di specializzazione. I quiz come sapete sono scelti tra migliaia già predisposti e soggetti  a revisione periodica. Sul sito www.albonazionalegestoriambientali.it  trovate i quiz aggiornati. Anche in questo caso non è cambiato niente.
  • Il punteggio previsto non cambia (risposta esatta 1 punto; errata -0.50; omessa 0). I quiz dovranno essere risolti in 2 ore ( 60 minuti il base, 60 minuti la specializzazione).

Il punteggio da raggiungere per l’idoneità è:

  • 32 punti nel modulo obbligatorio;
  • 34 punti nel modulo specialistico.

Per le verifiche di aggiornamento:

  • 28 punti nel modulo obbligatorio;
  • 30 punti nel modulo specialistico.

 

Per il prossimo autunno sono previste delle giornate di incontro in diverse regioni, per  confrontarci sulle problematiche legate a questa figura che avranno come tema :

R.T. una nuova professione  La giornata è dedicata a tutti coloro che non hanno mai operato  come responsabili tecnici , ma vedono in questa attività una prospettiva di lavoro.

RT esterni   La giornata è dedicata a tutti i responsabili tecnici operativi esterni che devono trovare un percorso procedurale  per relazionarsi con l’impresa predisponendo anche specifici modelli contrattuali.

RT interno  Il legale rappresentante/RT controllore e controllato? La giornata è dedicata a capire come verrà gestita questa duplice veste ; entreremo nel merito della  pratica dell’affiancamento  e proporremo  procedure e modalità operative.

Con l’occasione auguriamo a tutti

Buone Ferie
Arrivederci a settembre

 

Autore: Enrica Mariucci
Financial & Ecology Management sas

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Mariano Fabris

Consulente e Resp. Tecnico in Materia di Gestione Rifiuti Cat 1,4,5,8 Preposto per il Trasporto Nazionale e Internazionale su strada di Merci.

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