SISTRI – Sotto i 10 dipendenti nessun obbligo di iscrizione…ma non solo

DECRETO 24 aprile 2014
Disciplina delle modalita’ di applicazione a regime del SISTRI del trasporto intermodale nonche’ specificazione delle categorie di soggetti obbligati ad aderire, ex articolo 188-ter, comma 1 e 3 del decreto legislativo n. 152 del 2006. (14A03549) (GU Serie Generale n.99 del 30-4-2014)
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/04/30/14A03549/sg

I produttori di rifiuti pericolosi che hanno un organico al di sotto dei 10 dipendenti potranno finalmente tirare un sospiro di sollievo. Il tanto atteso decreto che li esenta dalla iscrizione al SISTRI è finalmente arrivato.

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 99 del giorno 30/04/2014 il decreto 24 Aprile 2014  fornisce le nuove disposizioni in merito all’obbligo di aderire al SISTRI.

Vediamo

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Scadenze Ambientali imminenti al 30 Aprile

Ambiente & Rifiuti – Ing. Vito la Forgia
Consulenza Tecnica per la gestione dei rifiuti

La fine di Aprile si avvicina, e come ogni anno ci sono delle scadenze che ormai incombono su di noi e che devono essere rispettate. Diamo un rapido sguardo alle scadenze del 30 aprile ed i soggetti coinvolti:

– Albo Nazionale Gestori Ambientali

Entro il 30 aprile, tutte le imprese iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, in qualsiasi categoria (dalle ordinarie, alle semplificate, alla categoria RAEE), dovranno versare il diritto annuale di iscrizione il cui importo varia in funzione della categoria di iscrizione. Gli anni scorsi pervenivano, proprio in questi giorni, i bollettini postali precompilati che davano modo ad ogni iscritto di provvedere al pagamento. Quest’anno l’Albo, in accordo al piano di ammodernamento che sta svolgendo, ha dato la possibilità a tutti gli iscritti di scegliere diverse forme di pagamento. Accedendo alla Vs area riservata (occorrono codice fiscale ed una password che verrà inviata al vostro indirizzo pec quando tenterete di accedere per la prima volta al portale) sarà possibile controllare lo stato dei versamenti dei diritti annuali di iscrizione e di procedere con il pagamento per l’anno corrente. Certamente questa è una delle novità più interessanti per gli iscritti all’Albo, poiché

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L’imprenditore è sempre responsabile della contaminazione del sito sul quale insiste la propria attività?

di Andrea Quaranta

Con la sentenza n. 2117/12, il TAR di Catania ha affermato che “la responsabilità degli operatori economici insediati nel SIN […] rispetto a misure di ripristino ambientale nasce in virtù della loro presenza all’interno del sito perimetrato, quali soggetti proprietari o utilizzatori delle aree industriali ivi ricadenti, e si configura come oggettiva responsabilità imprenditoriale, in base alla quale gli operatori economici che producono e ritraggono profitti attraverso l’esercizio di attività pericolose, in quanto ex se inquinanti, o in quanto utilizzatori di strutture produttive contaminate e fonte di perdurante contaminazione, sono per ciò stesso tenuti a sostenere integralmente gli oneri necessari a garantire la tutela dell’ambiente e della salute della popolazione, in correlazione causale con tutti indistintamente i fenomeni di compromissione collegatisi alla destinazione industriale del sito, gravato come tale da un vero e proprio onere reale a rilevanza pubblica, in quanto finalizzato alla tutela di prevalenti ed indeclinabili interessi dell’intera collettività”.
Il Collegio ha ritenuto tale opzione interpretativa:

perfettamente compatibile con l’applicazione del principio “chi inquina paga”, conformemente agli orientamenti della giurisprudenza più recente in materia, che ha evidenziato come il “codice dell’ambiente” disciplini un sistema sanzionatorio ambientale nel quale l’attuazione del principio non prevede che – in assenza di individuazione del responsabile ovvero di impossibilità di questi a far fronte alle proprie obbligazioni
– il costo degli interventi gravi sulla collettività (per il tramite di uno degli enti esponenziali di questa), ma pone tali costi a

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DM n. 303 del 07/04/2014 Procedure per il rilascio dell’autorizzazione all’imbarco e trasporto marittimo

di  ENRICO CAPPELLA

Consulente ADR/RID

In data 7 maggio 2014 è stato pubblicato su G.U. n. 104 – Serie Generale – il Decreto Ministeriale del Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 303 del 7 aprile 2014 recante: “Procedure per il rilascio dell’autorizzazione all’imbarco e trasporto marittimo e per il nulla osta allo sbarco e al reimbarco su altre navi (transhipment) delle merci pericolose”

Il nuovo testo:

approva e rende esecutive le nuove procedure per il rilascio dell’autorizzazione all’imbarco e trasporto marittimo e per il nulla-osta allo sbarco e al reimbarco su altre navi (transhipment) delle merci pericolose in colli e in unità di trasporto del carico che si effettuano nei porti italiani;
approva e rende esecutive le nuove regole per il trasporto di merci pericolose su navi traghetto in viaggi nazionali.

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