Rifiuti liquidi, Sono scarichi industriali anche quelli dei dentisti

Un importantissima sentenza della Corte di Cassazione in merito agli scarichi delle acque reflue degli studi odontoiatrici privati, richiama l’attenzione di tutti gli opertori del settore,  molti di questi studi  hanno la propria struttura in”appartamenti adibiti a studio” per i qualli non vi è un’autorizzazione  allo scarico dei reflui industriali, necessaria a quanto sembra per lo svogimento della propria attivita.

La recente sentenza del 17 gennaio 2013 della Corte di Cassazione n. 2340 sostiene di fatto la non equiparazione degli scarichi Domestici a quelli Industriali in quanto gli stessi sono provenienti da attività di prestazione di servizi rendendo impossibile l’equiparazione con le acque reflue domestiche, per una  possibile contaminazione da anestetici e farmaci, ovviamente estranei alla vita domestica. Come tale  richiede quindi una specifica autorizzazione come scarichi da attività produttive.

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La nostra mission, informazione e ricerca delle soluzioni più efficaci

PortaleRifiutiSpeciali.it offre la possibilità di comunicare ad un target specifico le proprie iniziative e diffondere la propria immagine alle aziende che  ricercano offerte in merito.

Negli ultimi mesi, complice anche la reintroduzione della scadenza del MUD per gli intermediari di rifiuti senza detenzione e autotrasportatori del settore,  notiamo con piacere un importante incremento delle visite sul nostro portale, senz’altro dovuto anche alla qualità degli articoli trattati.
Chiunque operi in questo settore ha la possibilità di collaborare con la nosta redazione aiutandoci a diffondere quanto possibile le continue variazioni del Codice Ambientale.

Questo permette ai consulenti e agli studi ambientali di farsi conoscere attraverso la realizzazione di articoli che aiutino i nostri utenti a districarsi dalle problematiche  che quotidianamente, vengono a scontrarsi con il normale svolgimento dell’attività lavorativa.
Aumentando la loro visibilità sulle nostre pagine e sul nostro motore di ricerca www.cercacer-rifiuti.it siamo sicuri possa portare nuovi clienti o contatti utili allo svolgimento del lavoro.

Non ulitma novità, segnaliamo che diversi siti e/o blog inerenti le tematiche da noi trattate, segnalano in maniera del tutto spontanea e gratuita il nostro  lavoro, il che significa che siamo sulla strada giusta.

E’ ovviamente nostro interesse cercare di migliorare i servizi aggiuntivi sul nostro portale, che indirizzati esclusivamente agli utenti che operano nel settore dei  rifiuti, siano essi produttori e/o operatori del

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ADR 2013 le principali novità

Entrato in vigore il 1 gennaio 2013, il nuovo ADR 2013 che porta con se importanti novita in merito alle nuove regole per il fissaggio del carico per i veicoli di  massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate.
Ogni veicolo che effettua il trasporto dovrà necessariamente avere una dotazione minima di cinghie omologate in base proprio alla lunghezza del piano carico.
Per l’applicazione nel nostro paese si dovrà attendere il recepimento della direttiva da parte dello stato e nella prima fase, i singoli paese avranno tempo fino  al 30 giugno 2013 per l’applicazione anche ai trasporti nazionali offrendo quindi la possibilità di osservare ancora le disposizioni contenute nell’A.D.R. 2011  nel periodo transitorio che va dal 01/01/2013 al 30/06/2013.
Assieme ad esso vengono aggiornati anche il regolamento per il trasporto delle merci pericolose per ferrovia (RID) ed il trasporto delle merci pericolose nella  navigazione interna (ADN) entrando in vigore in maniera analoga all’ADR 201

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I Sistemi di Gestione Ambientale e la Normativa Volontaria di Riferimento

L’impatto sull’ambiente delle attività produttive, sta acquisendo negli ultimi anni un’importanza sempre maggiore, sia a livello locale e nazionale, sia a livello internazionale.

Finora la risposta delle istituzioni alle problematiche ambientali connesse alle attività industriali, ha fatto perno sugli strumenti di regolamentazione diretta (“Command and Control”), ossia lo Stato emana leggi per la tutela delle principali componenti ambientali (acqua-aria-suolo-rifiuti) e impone alle aziende il rispetto di limiti per ogni emissione inquinante. Tuttavia la regolamentazione diretta, seppur fondamentale per garantire standard minimi di qualità ambientale, risulta inefficace sul fronte della prevenzione dell’inquinamento, in quanto induce le imprese a operare esclusivamente a valle del processo produttivo, sulla depurazione delle emissioni inquinanti.

Per la prevenzione dell’inquinamento è necessario invece, fermo restando il rispetto dei limiti imposti dalla regolamentazione diretta, inserire la variabile ambientale nei processi gestionali e decisionali delle imprese, operando in questo modo a monte del processo produttivo. È in quest’ottica che si inseriscono i sistemi di gestione ambientale, strumenti volontari che consentono alle imprese di gestire i rapporti che intercorrono tra le attività produttive e il loro impatto sull’ambiente al fine del miglioramento continuo delle prestazioni ambientali.

Al presente sono in vigore normative volontarie sia di origine pubblica che privata, che forniscono alle organizzazioni (imprese, società di servizi, enti pubblici) le basi per l’allestimento di efficaci sistemi di gestione ambientale.

  • Nel 1993 viene emanato il Regolamento CE 1836/93 EMAS I (ECO-Management and Audit Scheme).
  • Nel 1996 viene pubblicata la Norma ISO 14001 (emanata dall’ISO – International Organization of Standardization, ente di normazione internazionale di natura privata) e contemporaneamente viene ritirata la Norma BS 7750.
  • Nel 2001 viene emanato il Regolamento CE 761/2001 EMAS II che abroga il Regolamento EMAS I.
  • Nel 2004 viene revisionata e pubblicata la nuova versione della Norma ISO 14001, rendendola compatibile alla Norma ISO 9001:2000.
  • Nel 2009 viene emanato il Regolamento CE 1221/2009 EMAS III che sostituisce il Regolamento EMAS II

Attualmente, quindi, le norme volontarie di riferimento per l’allestimento di sistemi di gestione ambientale sono la norma ISO 14001:2004, valida a livello internazionale, ed il Regolamento CE 1221/2009 EMAS III, valido primariamente sul territorio dell’Unione Europea, ma aperto anche ad organizzazioni extra-europee.

Le organizzazioni che decidono di dotarsi di un sistema di gestione ambientale e certificarlo/registrarlo ai sensi della Norma ISO 14001 o del Regolamento EMAS III, devono richiedere l’intervento di un Ente accreditato indipendente, che verifica la conformità del sistema alla norma prescelta. Se l’esito della verifica è positivo, l’organizzazione ottiene la certificazione del sistema, nel caso dell’ISO 14001, o l’inserimento nel Registro Europeo delle Organizzazioni EMAS nel caso del Regolamento CE 1221/2009.

LA NORMA UNI EN ISO 14001

La norma UNI EN ISO 14001 è stata creata dal comitato tecnico dell’ISO (Iternational Organization of Standardization), in seguito è stata approvata dal CEN (Comitato Europeo di Normazione), divenendo norma europea (EN). Infine è stata pubblicata in

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