Delibera 16 Ottobre 2012 Albo Nazionale Gestori Ambientali

Con la delibera del 16 Ottobre  2012, l’Albo Nazionale Gestori Ambientali introduce una nuova semplificazione in materia di comunicazione variazioni societarie.

Infatti a partire dal 17 Ottobre 2012, tutte le variazioni societarie come denominazione o ragione sociale, forma giuridica, indirizzo della sede o della sede legale, organi sociali, trasformazioni societarie  e cancellazioni comunicate al registro delle imprese o al repertorio delle notizie economiche e amministrative dai soggetti iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali in ogni categoria, si intendono automaticamente comunicate alle sezioni regionali territorialmente competenti ed acquisite dalla stesse grazie alla rete telematica delle camere di commercio.

A differenza di quanto avveniva in precedenza, ossia dell’obbligo

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AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE: SEMPLIFICAZIONI PER LE IMPRESE

Il 14 settembre 2012 è stato approvato in prima lettura dal Governo lo schema di Regolamento di disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese e gli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale (Aia). Tale regolamento è stato introdotto in attuazione all’articolo 23 del D.L. 05/2012 convertito in legge n.35/2012 (Decreto “Semplifica Italia”), con l’obiettivo di semplificare le autorizzazioni ambientali previste dalla norma vigente. Il nuovo regolamento si rivolge alle microimprese, PMI e impianti soggetti alle disposizioni in tema di Aia, ad eccezione dei progetti sottoposti a VIA (Valutazione impatto ambientale). L’AUA si troverà a sostituire fino a sette attuali procedure autorizzative diverse: * Autorizzazione agli scarichi ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; * Comunicazione preventiva per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste (art.112 D.Lgs.152/06 e s.m.i.); * Autorizzazione alle emissioni in atmosfera (art.269 D.Lgs.125/06 e s.m.i.); * Autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera per

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RIFIUTI: H14 e ADR

Esiste nella normativa italiana una dicotomia sulla pericolosità dei rifiuti.

Da una parte, l’allegato D al D.Lgs.205/2010 riporta l’elenco dei codici CER (già presente nel D.Lgs.152/06), i quali identificano i rifiuti sulla base del loro processo di produzione, e li distingue in Pericolosi e Non Pericolosi (I  rifiuti  contrassegnati  nell’elenco  con  un  asterisco  “*”  sono  rifiuti  pericolosi  ai  sensi  della direttiva 2008/98/CE)

Dall’altra, l’allegato I allo stesso decreto definisce come applicare le caratteristiche di pericolo (le “H”) ai rifiuti, secondo criteri definiti.

Dunque: l’all. D dice “il rifiuto è Pericoloso se c’è l’*”; l’all.I dice “il rifiuto è Pericoloso se è applicabile un’H”.

Sappiamo che non sempre ad un pericoloso per l’allegato D si riesce ad applicare una H di pericolo secondo quanto definito dall’all.I.

Fino a prima della Legge 28, del 24/03/2012, l’H14 non aveva specifiche di concentrazione, ed era assegnato “in via cautelativa”, soprattutto quando

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H 14 e TESTO COORDIATO DEL DECRETO-LEGGE 25 gennaio 2012 , n. 2

Testo del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2 (in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 20 del 25 gennaio 2012), coordinato con la legge di conversione 24 marzo 2012, n. 28 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale.». (12A03488) GU n. 71 del 24-3-2012
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e’ stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell’art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche’ dell’art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( … )).
A norma dell’art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del

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