Delibera 16 Ottobre 2012 Albo Nazionale Gestori Ambientali

Con la delibera del 16 Ottobre  2012, l’Albo Nazionale Gestori Ambientali introduce una nuova semplificazione in materia di comunicazione variazioni societarie.

Infatti a partire dal 17 Ottobre 2012, tutte le variazioni societarie come denominazione o ragione sociale, forma giuridica, indirizzo della sede o della sede legale, organi sociali, trasformazioni societarie  e cancellazioni comunicate al registro delle imprese o al repertorio delle notizie economiche e amministrative dai soggetti iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali in ogni categoria, si intendono automaticamente comunicate alle sezioni regionali territorialmente competenti ed acquisite dalla stesse grazie alla rete telematica delle camere di commercio.

A differenza di quanto avveniva in precedenza, ossia dell’obbligo da parte degli iscritti all’Albo di comunicare entro 30 giorni dal verificarsi della variazioni, alla sezione territorialmente competente, del cambiamento sopraggiunto, ora le aziende potranno avere un incombenza burocratica in meno della quale preoccuparsi.

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI Deliberazione 16 ottobre 2012 – Variazioni dell’iscrizione all’Albo.

IL COMITATO NAZIONALE DELL’ ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, l’articolo 212;
Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406, del Ministro dell’ambiente, di concerto con i Ministri dell’industria, del commercio e dell’artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, recante il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Albo;
Visto, in particolare, l’articolo 15 del decreto 28 aprile 1998, n. 406, il quale dispone che le imprese iscritte all’Albo sono tenute a comunicare alla competente Sezione regionale o provinciale, entro trenta giorni dal loro verificarsi, ogni fatto che implichi il mutamento dei requisiti per l’iscrizione all’Albo, ogni modifica della natura individuale dell’impresa o del tipo sociale o, più in generale, della struttura e della compagine aziendale che possa avere effetto sull’iscrizione, nonché ogni variazione dei dati anagrafici e delle specifiche tecniche;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, l’articolo 50, il quale prevede che qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le esclusioni di cui all’articolo 2, comma 6, del medesimo decreto, salvi i casi previsti dall’articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l’utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell’amministrazione richiedente;
Visto altresì, l’articolo 52 dello stesso decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il quale prevede che l’accesso telematico a dati, documenti e procedimenti è disciplinato dalle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni del medesimo decreto e nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento in materia di protezione dei dati personali, di accesso ai documenti amministrativi, di tutela del segreto e di divieto di divulgazione; Considerato che, ai sensi dell’articolo 2188 del Codice Civile, è istituito il registro delle imprese per le iscrizioni previste dalla legge; Considerato, altresì, che la comunicazione delle modifiche anagrafiche e della dichiarazione di inizio o cessazione di attività al registro delle imprese o al repertorio delle notizie economiche e amministrative è a carico dell’imprenditore, obbligato a presentare la comunicazione unica di cui alla legge 2 aprile 2007, n. 40, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7;
Ritenuto che, in linea con il principio della semplificazione amministrativa, le variazioni anagrafiche comunicate al registro delle imprese o al repertorio delle notizie economiche e amministrative dai soggetti iscritti all’Albo non debbano essere ulteriormente comunicate alle competenti Sezioni regionali e provinciali dell’Albo, ma debbano essere acquisite d’ufficio dalle Sezioni stesse mediante la rete telematica delle camere di commercio; Considerato che la Sezione regionale del Veneto, a seguito dell’incarico conferitole dal Comitato nazionale, ha provveduto, con esito positivo, alla sperimentazione della procedura relativa alla acquisizione d’ufficio delle variazioni anagrafiche che i soggetti iscritti all’Albo comunicano al registro delle imprese o al repertorio delle notizie economiche e amministrative.
DELIBERA
Articolo 1
1. Le variazioni riguardanti la denominazione o la ragione sociale, la forma giuridica, l’indirizzo della sede o della sede legale, gli organi sociali, le trasformazioni societarie e le cancellazioni comunicate al registro delle imprese o al repertorio delle notizie economiche e amministrative dai soggetti iscritti all’Albo si intendono comunicate anche alle competenti Sezioni regionali e provinciali e sono acquisite d’ufficio da parte delle Sezioni stesse mediante la rete telematica delle camere di commercio.
2. Le Sezione regionali e provinciali, come disposto dall’articolo 15, comma 3, del decreto del Ministro dell’ambiente 28 aprile 1998, n. 406, provvedono a effettuare le variazioni di cui al comma 1.
La presente deliberazione entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del comunicato relativo alla sua adozione.

IL SEGRETARIO – Anna Silvestri
IL PRESIDENTE – dott. Eugenio Onori

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Mariano Fabris

Consulente e Resp. Tecnico in Materia di Gestione Rifiuti Cat 1,4,5,8 Preposto per il Trasporto Nazionale e Internazionale su strada di Merci.

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