Responsabilita’ della gestione dei rifiuti Articolo 16 decreto legislativo 3 dicembre 2010 n 205

(Modifica degli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto  legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. Gli articoli 188, 189, 190 e 193, sono modificati come segue: a) l’articolo 188 e’ sostituito dal seguente: “Articolo 188

(Responsabilita’ della gestione dei rifiuti)

1. Il produttore iniziale o altro detentore di rifiuti provvedono direttamente  al  loro  trattamento,  oppure  li  consegnano  ad   un intermediario, ad un commerciante, ad un ente o impresa che  effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto pubblico o privato addetto  alla  raccolta  dei  rifiuti,  in  conformita’  agli articoli 177 e 179. Fatto salvo quanto previsto ai  successivi  commi del presente articolo,  il  produttore  iniziale  o  altro  detentore conserva la  responsabilita’  per  l’intera  catena  di  trattamento, restando inteso che qualora il produttore  iniziale  o  il  detentore trasferisca i rifiuti  per  il  trattamento  preliminare  a  uno  dei soggetti consegnatari di cui al presente comma, tale responsabilita’, di regola, comunque sussiste.
2. Al di fuori dei casi di concorso di

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Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi Articolo 15 decreto legislativo 3 dicembre 2010 n 205

(Modifiche all’articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. L’articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, e’ sostituito dal seguente: “Articolo 187

(Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi)

1. E’ vietato  miscelare  rifiuti  pericolosi  aventi  differenti caratteristiche  di  pericolosita’  ovvero  rifiuti  pericolosi   con rifiuti non pericolosi. La miscelazione comprende  la  diluizione  di sostanze pericolose.
2. In deroga al comma 1, la miscelazione dei  rifiuti  pericolosi che non presentino la stessa  caratteristica  di  pericolosita’,  tra loro  o  con  altri  rifiuti,  sostanze  o  materiali,  puo’   essere autorizzata ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 a condizione che:

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Articolo 14 decreto legislativo 3 dicembre 2010 n 205

(Modifiche all’articolo 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. All’articolo 186, comma 7-ter, secondo  periodo,  del  decreto legislativo 3 aprile 2006. n. 152, le parole: “derivanti da attivita’ nelle quali non vengono usati agenti o reagenti  non  naturali”  sono sostituite dalle seguenti: “che presentano le caratteristiche di  cui all’articolo 184-bis”.

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Rifiuti Articolo 13 decreto legislativo 3 dicembre 2010 n 205

(Modifiche all’articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. L’articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, e’ sostituito dal seguente: “Articolo 185

(Esclusioni dall’ambito di applicazione)

1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto:
a)  le  emissioni  costituite   da   effluenti   gassosi   emessi nell’atmosfera;
b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al  terreno,  fermo  restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica  di siti contaminati;
c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attivita’ di costruzione,  ove  sia  certo  che

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