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Rifiuti e Codici a Specchio

CORTE DI GIUSTIZIA UE Sez. 10^, 28/03/2019 Sentenza C-487/17 a C-489/17

RIFIUTI – Classificazione come rifiuti pericolosi – Rifiuti ai quali possono essere assegnati codici corrispondenti a rifiuti pericolosi e a rifiuti non pericolosi – Direttiva 2008/98/CE e decisione 2000/532/CE – Rinvio pregiudiziale – Ambiente.

L’allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, come modificata dal regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014, nonché l’allegato della decisione 2000/532/CE della Commissione, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all’articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi, come modificata dalla decisione 2014/955/UE della Commissione, del 18 dicembre 2014, devono essere interpretati nel senso che il detentore di un rifiuto che può essere classificato sia con codici corrispondenti a rifiuti pericolosi sia con codici corrispondenti a rifiuti non pericolosi, ma la cui composizione non è immediatamente nota, deve, ai fini di tale classificazione, determinare detta composizione e ricercare le sostanze pericolose che possano ragionevolmente trovarvisi onde stabilire se tale rifiuto presenti caratteristiche di pericolo, e a tal fine può utilizzare campionamenti, analisi chimiche e prove previsti dìal regolamento (CE) n. 440/2008 della Commissione, del 30 maggio 2008, che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) o qualsiasi altro campionamento, analisi chimica e prova riconosciuti a livello internazionale.

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La disponibilità temporanea (in locazione o comodato) dei mezzi iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali

La disponibilità temporanea (in locazione o comodato) dei mezzi iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali

Con la Circolare n.7 del 24 luglio 2019, l’Albo Gestori Ambientali, intende dare risposta alle richieste di chiarimento pervenute in merito all’iscrizione dei veicoli tenuti in disponibilità temporanea, mediante contratti di locazione o comodato.
Il Comitato Nazionale ha stabilito che debba essere osservata la seguente procedura; il trentesimo e il decimo giorno antecedente il termine finale di disponibilità temporanea del veicolo, la Sezione Regionale dell’Albo, a mezzo pec, ricorda all’impresa che, qualora intenda continuare ad utilizzare il veicolo stesso, è tenuta ad inviare apposita comunicazione entro 5 giorni lavorativi precedenti la data di scadenza del titolo di disponibilità del veicolo, comunicando la nuova data di fine disponibilità.
Alla comunicazione (da inviare mediante sistema telematico) l’impresa allega il nuovo titolo di disponibilità del veicolo (un nuovo contratto o appendice) e una dichiarazione sostitutiva (ai sensi del DPR 445/2000) in cui si attesta che il veicolo continua ad essere in regola con quanto previsto dalla normativa in materia di autotrasporto di cose e che è tecnicamente idoneo al trasporto dei rifiuti già autorizzati.
Nel caso in cui l’impresa (correttamente informata) non invii nei termini previsti alcuna comunicazione, il veicolo è cancellato dall’Albo con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del titolo di disponibilità.

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Ambiente e amianto. Pubblicato in GU il decreto che approva la graduatoria dei progetti ammessi al finanziamento

Pubblicato in GU il decreto che approva la graduatoria dei progetti ammessi al finanziamento della progettazione preliminare e definitiva degli interventi di rimozione e smaltimento dagli edifici pubblici. 870 mila euro per 140 interventi

Roma, 21 agosto 2019 – Pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale il decreto della Direzione Generale Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell’Ambiente che approva la graduatoria dei progetti ammessi al finanziamento della progettazione preliminare e definitiva degli interventi di rimozione dell’amianto dagli edifici pubblici. Si tratta di circa 870 mila euro per 140 interventi in oltre 100 comuni e saranno destinati agli edifici pubblici nei quali debbono essere svolti interventi di rimozione e smaltimento dell’amianto e del cemento-amianto presente in coperture e manufatti.

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Nuove Regole Per i RESPONSABILI TECNICI

E’ ormai noto che a partire dal 16 ottobre 2017, sono entrate in vigore le nuove regole per diventare Responsabile tecnico per la gestione dei rifiuti (RT), professionalità necessaria in ogni azienda che  svolge attività per cui si richiede l’iscrizione all’Albo gestori ambientali. Oltre ai requisiti di base , titoli di studio e esperienza lavorativa nella specifica categoria di iscrizione, è diventata obbligatoria la VERIFICA che dovrà essere aggiornata ogni 5 anni.

Il Comitato nazionale alla luce dell’esperienza maturata in questi due anni, ha ritenuto ridefinire i criteri e le modalità di svolgimento delle verifiche, con una nuova delibera , la n. 4/2019 che abroga la n.7/2017 e la n.10/2017  e con la delibera n. 3/2019 che modifica la delibera n. 6/2017.

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