Un distributore a norma del REACH è ogni persona fisica o giuridica stabilita all’interno dell’UE, compreso il rivenditore al dettaglio, che si limita a immagazzinare e a immettere sul mercato una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di una miscela, ai fini della sua vendita a terzi (articolo 3, paragrafo 14, del REACH). Un rivenditore al dettaglio ai sensi del regolamento REACH è un attore che vende sostanze e miscele a consumatori privati e/o utilizzatori professionali attraverso esercizi commerciali. I rivenditori al dettaglio sono una sottocategoria di distributori. Anche le imprese di stoccaggio, che si limitano a immagazzinare sostanze o miscele per terzi, sono una sottocategoria dei distributori.
IL CARICO IN SICUREZZA
L’argomento è tornato prepotentemente di moda in questi giorni per via dell’imminente entrata in vigore delle nuove norme europee sui controlli stradali!
La corretta esecuzione del carico assume una rilevanza fondamentale per garantire la sicurezza del trasporto. Solo una merce caricata, impilata e fissata in modo adeguato può essere trasportata in sicurezza e nel rispetto del codice della strada!
A tal fine, gli aspetti che rilevano sono:
· Conoscenza delle norme;
· Preparazione del carico;
Invio 4° copia Formulario via PEC – Nota 1588 del Ministero dell’Ambiente
Vi segnaliamo la nota n.1588 del Ministero dell’Ambiente del 31 Gennaio 2018 con la quale si ribadisce che dal 1° Gennaio 2018 è previsto nel D.Lgs. 152/2006 all’art. 194-bis comma 3, introdotto con il comma 1355 dell’art. 1 della Legge 205/2017, la possibilità di adempiere all’obbligo di trasmissione della quarta copia del formulario di trasporto dei rifiuti anche mediante posta elettronica certificata.
Le modalità con le quali ciò deve avvenire non sono specificate nel decreto. Il Ministero infatti ha rinviato ad appositi decreti attuativi che disciplinino la tracciabilità dei rifiuti in formato digitale.
IL CONSULENTE ADR…un po’ di chiarezza!
PREMESSA
Le domande che molto spesso gli imprenditori ci rivolgono nel corso della nostra attività professionale di consulenti sono le seguenti: ”è così importante avere il consulente ADR?”, “lo si deve nominare sempre?”, “quali le eventuali sanzioni a carico dell’impresa?” “quanto mi costa?” E dopo aver spiegato (o provato a spiegare) il ruolo di questa figura e gli obblighi di legge, i ventagli di successive risposte spaziano da “…ci pensa il trasportatore col quale ho acceso un contratto…” oppure “ … non ne ho bisogno perché spedisco ogni tanto…” e anche “…no, i miei prodotti non sono pericolosi: c’è il simbolo della fiamma ma non sono pericolosi….”.