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Sottoprodotti campo di applicazione e adempimenti

DM 264/2016 “recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica
dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti”.

La tematica del sottoprodotto giuridicamente da anni ha avuto sempre avuto diverse interpretazioni sul campo, a volte molto fantasiose da parte di chi ne invoca l’esclusione dalla qualifica di rifiuto. La disciplina sul sottoprodotto è una disciplina di carattere eccezionale che consente ai residui di sfuggire dalle stringenti norme sui rifiuti.

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E’ possibile affidare a terzi la gestione del deposito temporaneo dei rifiuti?

La gestione del deposito temporaneo dei rifiuti è di fatto una deroga alla disciplina dettata dal D.Lgs 152/2006 (il cosidetto Codice Ambientale) e riservata ai soli produttori iniziali di rifiuti speciali, se ovviamente gestito secondo i dettami della normativa.

Per quale motivo un produttore di rifiuti dovrebbe avere interesse nell’affidare la gestione degli stessi ad un soggetto terzo?

Le ragioni dell’interesse stà proprio nella gestione del deposito temporaneo dei rifiuti, cosa che per alcuni “produttori” sembra non creare preoccupazioni, quando invece avrebbero buoni motivi per iniziare seriamente a preoccuparsene, maggiormente nei casi di produzione di rifiuti pericolosi.

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Trasporto dei propri rifiuti – il perché è importante ottenere l’autorizzazione

Ogni attività umana genera rifiuti. E’ un punto fermo e fondamentale che  non bisogna mai trascurare quando parliamo di gestione dei rifiuti o di punto di arrivo di tutti i nostri progetti che includano la riduzione della produzione dei rifiuti.

Se si parte da questo assunto appare chiaro che la riduzione della nostra impronta ambientale sul pianeta consiste, in gran parte, nel riuscire a produrre meno rifiuti o rifiuti altamente riciclabili.

Ma non è solo questo, perché produrre meno rifiuti o produrne di riciclabili significa avere a disposizione anche degli impianti che siano in grado di trattarli, e facendo un ulteriore passo indietro, appare chiaro che in qualche maniera i rifiuti devono viaggiare dal luogo di produzione fino all’impianto. Questo “viaggio” rappresenta il cuore dell’articolo ossia il trasporto di rifiuti.

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Uno contro uno ed uno contro zero occasioni mancate per migliorare la gestione dei RAEE

Per gli appassionati della materia e per chi si è trovato coinvolto dalle maglie di una normativa, che avrebbe voluto semplificare la gestione dei RAEE e l’ha invece resa più complessa, confusionaria e di fatto poco applicabile (e poco applicata), sarà interessante sapere che è in fase di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale un decreto già sottoscritto dal Ministero dell’Ambiente e che dovrebbe disciplinare l’Uno contro zero, già introdotto nel D.Lgs. 49/2014 e che dopo due anni riceve finalmente un po’ di attenzione.
Per quanti voi hanno letto il D.Lgs. 49/2014 ricorderanno che la pratica dell’Uno contro Zero era stato introdotta senza troppe spiegazioni e che in Italia sono in pochi i distributori che lo applicano, pur essendone obbligati.
Cos’è l’Uno contro Zero? E’ il ritiro gratuito da parte dei distributori di AEE dei RAEE conferiti dagli utilizzatori finali senza che vi sia l’obbligo di acquisto di una nuova apparecchiatura.
Ambiente & Rifiuti ha studiato per voi lo schema del decreto, quella che dovrebbe essere l’ultima versione, ed ancora una volta purtroppo ha constatato  come il Ministero dell’Ambiente continui a perdere occasioni utili per migliorare seriamente la raccolta dei RAEE su tutto il territorio italiano.
Nonostante la filosofia alla base di questi decreti sia nobile, la loro applicazione appare invece confusionaria ed onerosa per chi dovrebbe applicarla.
Nel corso di questo articolo andremo ad analizzare punto per punto ogni singolo articolo del decreto evidenziandone pro e contro e le criticità che ne deriverebbero se il decreto venisse pubblicato senza alcune correzioni che riteniamo essenziali.
Il decreto in pubblicazione introduce alcune novità, ma per gli aspetti tecnici si rifà semplicemente alle specifiche del D.M. 65 del 8 Marzo 2010 che era già di per sé un decreto ricco di falle, che non ha ricevuto la giusta attenzione dopo la sua pubblicazione (sono ormai passati 6 anni) e che ha lasciato in balia delle onde i distributori di AEE (almeno quelli piccoli e medi che rappresentano il vero tessuto della distribuzione italiana).

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