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Direttiva (UE) 2017/2102

Entrata in vigore: 11.12.2017

DIRETTIVE DIRETTIVA (UE) 2017/2102

DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 novembre 2017 recante modifica della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e sociale europeo, previa consultazione del Comitato delle regioni, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, considerando quanto segue:

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il trasporto multimodale di merci pericolose

La Convenzione Internazionale per la Sicurezza dei Container (CSC) e il Codice IMDG 38-16

Nell’ottobre 2015, a seguito dell’emanazione della Circolare 30/2015 del Comando Generale delle Capitanerie di Porto, veniva rammentata l’entrata in vigore del Codice IMDG 37-14. Tra le novità introdotte dal regolamento, figurava l’inserimento della Convenzione Internazionale per la Sicurezza dei Container (CSC).

Tale riferimento viene riportato ovviamente anche nel nuovo Codice IMDG 38-16, in cui viene riportata la convenzione Internazionale per la Sicurezza dei Container (CSC) 1972, come modificata. Le regole 1 e 2 dell’allegato I della Convenzione Internazionale per la Sicurezza dei Container (CSC) 1972, come modificata, trattano delle targhe di approvazione ai fini della sicurezza (Regola 1) e la manutenzione e la verifica dei container (Regola 2).

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RID-2017

Accordi Multilaterali firmati dall’Italia

Il regolamento ADR disciplina il trasporto nazionale e internazionale di merci pericolose. Sono previste, al capitolo 1.5 ADR, deroghe temporanee denominate “Accordi Multilaterali”. Le autorità competenti delle Parti contraenti possono convenire direttamente tra loro per autorizzare alcuni trasporti sul loro territorio in deroga temporanea (quindi con data di scadenza) alle disposizioni dell’ADR, a condizione che la sicurezza non sia compromessa.

La lista degli Accordi Multilaterali attualmente in vigore sono reperibili sul sito dell’UNECE. Di seguito vengono riportati gli Accordi Multilaterali siglati dall’Italia in ordine di scadenza. I testi completi dei singoli accordi sono disponibili sul sito dell’UNECE.

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formazioneadr

Certificato di approvazione ADR

La conformità dei veicoli EX/II, EX/III, FL e AT e MEMU con le prescrizioni del capitolo 9 ADR, deve essere attestata mediante un certificato di approvazione (certificato di approvazione ADR) rilasciato dall’autorità competente del paese d’immatricolazione per ogni veicolo la cui visita risulta soddisfacente o chi è stato oggetto del rilascio di una dichiarazione di conformità alle prescrizioni del capitolo 9.2.

Un certificato di approvazione rilasciato dall’autorità competente di una Parte contraente per un veicolo immatricolato sul territorio di questa Parte contraente deve essere accettato durante la sua durata di validità dalle autorità competenti delle altre Parti contraenti.

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