ADR_RID

Nuovi accordi multilaterali per l’Italia

Si segnala che lo scorso 26 settembre 2016 l’Italia ha firmato i seguenti Accordi Multilaterali ADR:

  • Accordo M256, con scadenza il 31 gennaio 2018, prevede la possibilità di trasportare UN 2672 (ammoniaca in soluzione) in IBC rigidi e compositi (31H1, 31H2 e 31HZ1).
  • Accordo M292, con scadenza il 31 dicembre 2016, prevede il trasporto, in certe condizioni stabilite dall’autorità competente, di batterie al litio danneggiate.
  • Accordo M294, con scadenza il 1 gennaio 2018, prevede il trasporto, a certe condizioni, di prototipi di pre-produzione di batterie agli ioni di litio assemblate.
  • Accordo M295, con scadenza il 1 gennaio 2017, prevede il trasporto di batterie al litio e batterie di cicli di produzione, composta da non più di 100 pile e batterie, o prototipi di pre-produzione di pile e batterie realizzate per test.
  • Accordo M296, con scadenza il 1 gennaio 2019, prevede il trasporto di batterie al litio ibride, contenenti celle al litio metallo e celle agli ioni di litio ricaricabili.

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AMINATO-INCENTIVI

La Guida per orientarsi negli Incentivi per la rimozione dell’amianto 2016

Lo Stato sta intervenendo con diversi canali di finanziamento per aiutare il Contribuente e gli Imprenditori a sostenere le spese per la bonifica dell’Amianto.

Scopo principale degli incentivi è la bonifica in sicurezza dell’amianto, per diminuire i  pericoli per la salute.

In Italia  la legge n. 257 del 1992, ha proibito tutti i beni contenenti amianto, vietando l’estrazione, l’importazione, la commercializzazione e la produzione di amianto e di manufatti contenenti amianto.

L’amianto, si trova  principalmente sotto forma di:  Serbatoi, Canne Fumarie, Tubazioni, Coperture. E’ conosciuto anche  come Eternit, dall’Azienda Leader fino al 1992 nella produzione di

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ADR_TRASPORTO

Il documento di trasporto ADR

Una delle domande più comuni che i miei clienti mi pongono, è relativa alla compilazione del documento di trasporto ADR e alla sua corretta dicitura.

Salvo che non sia diversamente specificato, ogni trasporto di merci, regolamentato dall’ADR, deve essere accompagnato dalla documentazione prescritta nel capitolo 5.4, come appropriato.

È ammesso ricorrere a tecniche di trattamento elettronico dei dati (EDP) o di scambio di dati informatizzati (EDI) per facilitare la redazione dei documenti o sostituirli, a condizione che le procedure utilizzate per la scelta, la conservazione e il trattamento di dati elettronici permettano di soddisfare, in modo almeno equivalente all’utilizzazione di documenti su carta, le esigenze legali in materia di forza probatoria e disponibilità dei dati durante il trasporto.

Quando le informazioni sulle merci pericolose sono fornite al trasportatore mediante tecniche di EDP o di EDI, lo speditore deve essere in grado di fornire queste informazioni al trasportatore come

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STRASBURGO-PARLAMENTO-EUROPEO

Pubblicazione di una modifica del Regolamento sui metodi di prova ai sensi del REACH

E’ stato pubblicato (Gazzetta ufficiale Unione Europea L. 54 del 1 marzo 2016) il Regolamento (UE) 2016/266 della Commissione del 7 dicembre 2015 recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico, del Regolamento (CE) n. 440/2008 che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

Il Regolamento n. 440/2008 che istituisce i metodi di prova per determinare le proprietà fisico-chimiche, la tossicità e l’ecotossicità delle sostanze chimiche applicabili ai fini del REACH, viene periodicamente aggiornato per tener conto del progresso tecnico e ridurre il numero di animali usati a scopi di sperimentazione; il nuovo aggiornamento viene eseguito per includervi nuovi e aggiornati metodi di prova adottati di recente dall’OCSE.

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