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Entra in vigore il ritiro “uno contro zero”

A partire dal 22 luglio 2016 entra in vigore il DM 121 del 31/06/2016, GU del 7 luglio 2016 n. 157, che disciplina le modalità semplificate per il ritiro gratuito dei Raee (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche), senza obbligo di acquisto di apparecchiature di tipo equivalente.

Il decreto è uno dei regolamenti previsti dal d.lgs. 49 del 2014, che ha recepito nell’ordinamento italiano la nuova disciplina europea sulla gestione dei Raee. In forza del nuovo regolamento, sono obbligati al ritiro “uno contro zero” i distributori con superficie di vendita di apparecchiature elettriche ed elettroniche di almeno 400 mq, mentre per i punti vendita di dimensioni inferiori, così come per la grande distribuzione online, il ritiro gratuito dei piccoli Raee resta facoltativo.
Il Raee è definito di piccolissime dimensioni quando almeno uno dei suoi lati risulta inferiore ai 25 cm.

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Trasporto su strada dei prodotti petroliferi

I prodotti petroliferi sono classificati all’interno della classe 3 (materie liquide infiammabili) dell’accordo ADR.

Vanno pertanto osservate, nel trasporto su strada di tali merci, le prescrizioni generali contenute nell’ADR e in particolare quelle per le merci della classe 3, sia per quanto riguarda le procedure di spedizione in colli, sia in cisterna, sia  in container cisterna.

Sono inoltre applicabili le prescrizioni riguardanti l’equipaggiamento dell’unità di trasporto, la dotazione di estintori, l’equipaggiamento normale e l’equipaggiamento individuale. Anche per i prodotti petroliferi sono valide le disposizioni stabilite nel Capitolo 1.10 dell’ADR relativo al Piano di Sicurezza (merce pericolosa ad alto rischio).

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emissioni

Emissioni in atmosfera: la p.a. può modificare d’ufficio le prescrizioni anche prima del rinnovo

Nell’art. 269, commi 7 e 8, D. lgs. n. 152 del 2006 si parla di “aggiornamento” dell’autorizzazione.

Il comma 8 precisa che è cosa diversa dal mero rinnovo, e consiste nell’adeguamento modificativo delle prescrizioni alle mutate situazioni di fatto e di diritto e che deve inerire alla originaria autorizzazione.

Questo potere può essere esercitato d’ufficio dall’amministrazione.

Consiglio di Stato n. 1633/2016

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rifiuti pirotecnnici

RIFIUTI DA PRODOTTI ESPLODENTI – PIROTECNICI

D. m. 12 maggio 2016, n. 101.

Regolamento recante l’individuazione delle modalità di raccolta, di smaltimento e di distruzione dei prodotti esplodenti, compresi quelli scaduti, e dei rifiuti prodotti dall’accensione di pirotecnici di qualsiasi specie, ivi compresi quelli per le esigenze di soccorso, ai sensi dell’articolo 34 del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123. G. U. 14 giugno 2016, n. 137.

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