Disposizione Speciale 367 relativa alle pitture

Disposizione_367_PittureCon l’entrata in vigore dell’ADR 2015, è stata introdotta la Disposizione Speciale 367 relativa alle Pitture. Tale disposizione sancisce la denominazione ufficiale per il trasporto di pitture e materie simili a pitture.

In particolare:

La designazione ufficiale di trasporto “Materie simili alle pitture” può essere utilizzata per spedizioni di colli contenenti “Pitture” e “Materie simili alle pitture” nello stesso collo;
La designazione ufficiale di trasporto “Materie simili alle pitture, corrosive, infiammabili” può essere utilizzata per spedizioni di colli contenenti “Pitture, corrosive, infiammabili” e “Materie simili alle pitture, corrosive, infiammabili” nello stesso collo;
La designazione ufficiale di trasporto “Materie simili alle pitture, infiammabili, corrosive” può essere utilizzata per spedizioni di colli contenenti “Pitture, infiammabili, corrosive” e “Materie simili alle pitture, infiammabili, corrosive” nello stesso collo; e
La designazione ufficiale di trasporto “Materie simili agli inchiostri da stampa” può essere utilizzata per spedizioni di colli contenenti “Inchiostri da stampa” e “Materie simili agli inchiostri da stampa” nello stesso collo.

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Gazzetta

legge 28 dicembre 2015 n. 221

GazzettaE’stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 28 dicembre 2015 n. 221 “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali” .

In particolare il provvedimento contiene importanti novità e modifiche al D.Lgs.152/06 (testo unico ambientale), soprattutto nella sua parte IV (relativa alla gestione dei rifiuti), come ad esempio la raccolta e il trattamento dei rifiuti di rame, ferrosi e non ferrosi, misure atte ad incrementare la raccolta differenziata e il riciclaggio, introduzione dell’uso del compostaggio aerobico dei rifiuti organici, disposizioni per la piena attuazione delle direttive UE in tema di R.A.E.E., aggiornamento degli obiettivi di riduzione dei rifiuti in discarica, utilizzo dei solfati di calcio nell’attività di recupero ambientale.

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La nozione di «reflui industriali» non include soltanto i reflui da attività industriale

reflui industrialiNella nozione di acque reflue industriali rientrano tutti i reflui derivanti da attività che non attengano strettamente al prevalente metabolismo umano ed alle attività domestiche, cioè non collegati alla presenza umana, alla coabitazione ed alla convivenza di persone; conseguentemente sono da considerare scarichi industriali, oltre ai reflui provenienti da attività di produzione industriale vera e propria, anche quelli provenienti da insediamenti ove si svolgono attività artigianali e di prestazioni di servizi, quando le caratteristiche qualitative degli stessi siano diverse da quelle delle acque domestiche. Cass. pen. n. 44353/2015

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Amianto: l’obbligo di sorveglianza grava sul soggetto che detiene il bene

amianto_impianto_trattamentoMentre nel caso di inquinamento del suolo e/o delle falde prodotto da complessi industriali dismessi o ceduti ad altri imprenditori è applicabile il principio “chi inquina paga” a condizione, ovviamente, che si dimostri che l’inquinamento è stato provocato dal precedente gestore dell’impianto, nel caso dell’amianto il discorso è diverso, in quanto il fatto che l’amianto divenga pericoloso per l’ambiente e la salute solo a certe condizioni consentono di scindere le responsabilità e obbligano passivamente il soggetto che detiene il bene nel momento in cui si verificano le condizioni per l’applicazione della normativa speciale.

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