La pur riconosciuta natura di sostanza fertilizzante da attribuirsi al materiale gesso di defecazione – prodotto derivante dalla idrolisi (ed eventuale attacco enzimatico) di materiali biologici, dei quali dovrebbe essere obbligatorio indicare la natura, tramite lo spandimento della calce viva e successiva precipitazione mediante acido solforico e successiva precipitazione del solfato di calcio – non vale ad escludere che lo stesso possa essere qualificato come rifiuto allorché esso sia depositato con modalità tali da farne presumere la destinazione non ad un uso produttivo ma esclusivamente al suo smaltimento, come per esempio il deposito a diretto contatto col terreno e con gli agenti atmosferici, perché non possono non determinarne nel tempo una sensibile degradazione del materiale stesso. Cass. pen. sentenza del 23.04.2015
Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche: firmato il nuovo accordo
È stato sottoscritto il nuovo Accordo di Programma per la definizione delle condizioni generali di raccolta e gestione dei Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee). Hanno firmato l’accordo il Centro di Coordinamento Raee, le Associazioni di categoria dei Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, le Associazioni delle Aziende di Raccolta dei rifiuti e le Organizzazioni delle Imprese Commerciali e della Distribuzione.
Il documento firmato dalle parti, prende le mosse da quanto previsto all’articolo 16 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2014 n. 49, in attuazione della Direttiva 2012/19/CE, ha validità triennale, con decorrenza 1 luglio 2015, e prevede importanti conferme e novità rilevanti per la gestione dei Raee. L’Accordo di Programma disciplina le modalità e i tempi di ritiro dei Raee dai Luoghi di Raggruppamento conferiti ai Distributori, l’organizzazione della raccolta in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale e i relativi premi di efficienza.
DECRETO-LEGGE 4 luglio 2015, n. 92
Misure urgenti in materia di rifiuti e di autorizzazione integrata ambientale, nonche’ per l’esercizio dell’attivita’ d’impresa di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale. (15G00115) (GU Serie Generale n.153 del 4-7-2015
Art. 1
Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
1. All’articolo 183, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera f), dopo le parole: “produce rifiuti” sono aggiunte le parole: “e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione”;
b) alla lettera o), dopo la parola: “deposito” e’ aggiunta la seguente: “preliminare alla raccolta”;
c) alla lettera bb), la parola: “effettuato” e’ sostituita dalle seguenti: “e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati” e dopo le parole: “sono prodotti” sono inserite le seguenti: “, da intendersi quale l’intera area in cui si svolge l’attivita’ che ha determinato la produzione dei rifiuti”.
SISTRI – approvazione della risoluzione 8-00119
Giugno, il solstizio d’estate è già passato mentre questo articolo viene redatto, ma è recente l’approvazione della risoluzione 8-00119 inerente il SISTRI. Pertanto anche se l’estate è pronta ad invadere le nostre case e le nostre menti sono già proiettate alle vacanze estive ed alla calura in arrivo è tempo di riprendere a parlare del nostro tanto amato quanto odiato e quanto discusso SISTRI.
In questo articolo andremo ad esaminare ciò che è stato approvato nella risoluzione il cui testo, a parere di chi scrive, non aggiunge assolutamente nulla di nuovo a quanto già sapevamo in merito a questo fallace sistema informatico che il Ministero dell’Ambiente si rifiuta di far decadere in tempi di crisi e di ristrettezze economiche come questo.