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Uno contro uno ed uno contro zero occasioni mancate per migliorare la gestione dei RAEE

Per gli appassionati della materia e per chi si è trovato coinvolto dalle maglie di una normativa, che avrebbe voluto semplificare la gestione dei RAEE e l’ha invece resa più complessa, confusionaria e di fatto poco applicabile (e poco applicata), sarà interessante sapere che è in fase di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale un decreto già sottoscritto dal Ministero dell’Ambiente e che dovrebbe disciplinare l’Uno contro zero, già introdotto nel D.Lgs. 49/2014 e che dopo due anni riceve finalmente un po’ di attenzione.
Per quanti voi hanno letto il D.Lgs. 49/2014 ricorderanno che la pratica dell’Uno contro Zero era stato introdotta senza troppe spiegazioni e che in Italia sono in pochi i distributori che lo applicano, pur essendone obbligati.
Cos’è l’Uno contro Zero? E’ il ritiro gratuito da parte dei distributori di AEE dei RAEE conferiti dagli utilizzatori finali senza che vi sia l’obbligo di acquisto di una nuova apparecchiatura.
Ambiente & Rifiuti ha studiato per voi lo schema del decreto, quella che dovrebbe essere l’ultima versione, ed ancora una volta purtroppo ha constatato  come il Ministero dell’Ambiente continui a perdere occasioni utili per migliorare seriamente la raccolta dei RAEE su tutto il territorio italiano.
Nonostante la filosofia alla base di questi decreti sia nobile, la loro applicazione appare invece confusionaria ed onerosa per chi dovrebbe applicarla.
Nel corso di questo articolo andremo ad analizzare punto per punto ogni singolo articolo del decreto evidenziandone pro e contro e le criticità che ne deriverebbero se il decreto venisse pubblicato senza alcune correzioni che riteniamo essenziali.
Il decreto in pubblicazione introduce alcune novità, ma per gli aspetti tecnici si rifà semplicemente alle specifiche del D.M. 65 del 8 Marzo 2010 che era già di per sé un decreto ricco di falle, che non ha ricevuto la giusta attenzione dopo la sua pubblicazione (sono ormai passati 6 anni) e che ha lasciato in balia delle onde i distributori di AEE (almeno quelli piccoli e medi che rappresentano il vero tessuto della distribuzione italiana).

E’ bene ricordare che nonostante la norma abbia “obbligato” tutti i distributori di AEE ad iscriversi all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, ad oggi sono molti quelli che ancora non hanno presentato istanza e quindi non hanno ricevuto il relativo provvedimento autorizzativo. Ciò vuol dire che una buona fetta dei distributori di AEE italiani sono di fatto fuori norma e quindi sanzionabili.
Ma sono tutti al corrente di ciò? Purtroppo no. La norma non ha mai ricevuto la giusta pubblicità e quindi moltissimi distributori sono rimasti all’oscuro di questo obbligo che grava su di loro. D’altra parte però la mancata pubblicità del decreto, e del nuovo diritto acquisito per gli utilizzatori finali che acquistano una nuova apparecchiatura elettrica o elettronica, ha fatto si che nemmeno gli utenti siano al corrente di quanto dica la norma.
Riepilogando quindi, ad oggi esiste una norma in Italia che ha introdotto diritti e doveri per i distributori e gli utilizzatori, ma i diretti interessati non sanno di esserne coinvolti.
Si potrebbe obiettare che “la legge non ammette ignoranza” ma chi scrive è del parere che dovrebbe esserci, grazie anche alle moderne tecnologie che ci rendono tutti interfacciati con il web, un sistema che dia diffusione pubblica delle norme a tutti quanti, anche a quei soggetti poco inclini a leggere pagine e pagine della gazzetta ufficiale.
Fatta la premessa, doverosa peraltro per poter far comprendere la portata di questo nuovo decreto in procinto di pubblicazione e per rinfrescare la memoria sull’uno contro uno, addentriamoci nello schema di questo nuovo decreto.
Innanzitutto il futuro decreto stabilisce che le norme riportate sono riferite in maniera esplicita all’Uno contro Zero e quindi coinvolge unicamente i RAEE di piccolissime dimensioni (dimensioni esterne massime di 25 cm).

L’articolo 1 stabilisce anche quali sono i confini del decreto. Esso disciplina quattro punti essenziali:
1) Procedure per il conferimento di RAEE di piccolissime dimensioni;
2) Requisiti tecnici per allestire il luogo del ritiro all’interno dei locali dei punti vendita del distributore o in “prossimità di essi”;
3) Requisiti tecnici per lo svolgimento del “deposito preliminare” (termine che personalmente non avrei mai usato avendo un altro significato per chi gestisce rifiuti) alla raccolta dei RAEE ritirati;
4) Requisiti tecnici per il trasporto dei RAEE di piccolissime dimensioni dal deposito preliminare fino al centro di raccolta o all’impianto di trattamento (considerando che nel D.Lgs 49/2014 che ha introdotto l’Uno contro Zero non vi era traccia di tutto ciò è un buon segnale);

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Questo decreto verrà applicato ai distributori, obbligati dal D.Lgs. 49/2014, a ritirare i RAEE di piccolissime dimensioni in ragione di “Uno contro Zero”, ossia coloro i quali dispongono di una superficie di vendita superiore a 400 mq ed ai distributori di AEE che non avendo una superficie di vendita superiore a 400 mq intendono farlo facoltativamente. Inoltre, e non dovremmo dimenticarcene, la norma investe anche i distributori di AEE che effettuano vendite telematiche o a distanza, già obbligati anche all’Uno contro Uno, ma che potrebbero essere interessati a raccogliere RAEE nell’ambito dell’Uno contro Zero.
I RAEE, come ben sappiamo possono essere di origine domestica o professionale, e l’Uno contro Zero è stato elaborato per coinvolgere ed esclusivamente quelli domestici. Pertanto i RAEE appartenenti al mondo professionale sono esclusi e seguono le consuete vie di trasporto ed avvio agli impianti di recupero che noi tutti già conosciamo.
E’ importante sottolineare che questo decreto, quando entrerà in vigore, non andrà ad abolire il DM 65 del 8 Marzo 2010 con il quale i distributori di AEE domestici sono obbligati all’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per il ritiro dei RAEE in ragione di Uno contro Uno. Pertanto i distributori non tirino un sospiro di sollievo in quanto gli obblighi precedenti permangono e chi non è ancora in regola dovrebbe iniziare ad organizzarsi per farlo.
Il ritiro di RAEE in ragione di Uno contro Zero non è un obbligo per tutti i distributori, come abbiamo già potuto osservare, e non tutti i RAEE devono essere raccolti. Infatti, così  come avveniva nel DM 65 del 8 Marzo 2010, questo decreto sancisce quale sia il caso in cui il distributore può rifiutarsi di ritirare i RAEE conferiti dai propri utenti:

  1. Qualora i RAEE in oggetto rappresentino un rischio per la salute e la sicurezza per motivi di contaminazione;
  2. Qualora i RAEE in oggetto si presentino privi dei propri componenti essenziali;
  3. Qualora i RAEE in oggetto contengano rifiuti diversi dai RAEE al loro interno.

Il decreto, fermo restando le già note definizioni inerenti il mondo dei rifiuti che ritroviamo nel D.Lgs. 152/2006, D.Lgs 49/2014, DM 65 del 8 Marzo 2010, ne aggiunge di nuove:

  • Luogo di ritiro: area allestita ai sensi dell’articolo 5 (del decreto in oggetto), situata all’interno dei locali del punto vendita del distributore, o in prossimità immediata di essi (non specifica cosa si debba intendere per prossimità), dedicata al conferimento gratuito, da parte dell’utilizzatore finale, dei RAEE di piccolissime dimensioni provenienti da nucleo domestico;
  • Punto vendita del distributore: il luogo fisico, aperto al pubblico e autorizzato ai sensi della normativa applicabile, presso il quale il distributore effettuata a titolo professionale la vendita di apparecchiature elettriche ed elettroniche, a prescindere dal titolo giuridico in ragione del quale ne dispone;
  • Utilizzatore finale: persona fisica che conferisce RAEE di piccolissime dimensioni provenienti dal nucleo domestico al distributore.

Come avveniva per i RAEE dell’Uno contro Uno, il ritiro è gratuito ed il distributore resta obbligato a dare informazione esplicita, agli utilizzatori finali, circa la  gratuità del ritiro e del fatto che esso non comporti l’obbligo di acquisto di una nuova apparecchiatura.

Le modalità con le quali l’informazione deve essere data sono le solite già viste nel DM 65 del 8 Marzo 2010:

  1. Chiara;
  2. Di immediata percezione;
  3. Tramite avvisi apposti nei locali e facilmente leggibili.

Dato lo scarso successo ottenuto con l’Uno contro Uno, il legislatore con questo decreto individua anche quali possano essere delle modalità con le quali il distributore possa incrementare il tasso i raccolta dei RAEE. Egli potrà avvalersi di :

  • Associazioni di categoria;
  • Campagne informative;
  • Campagne incentivanti;
  • Campagne premiali.

L’articolo 4 comma 3, che descrive quanto appena riportato, dimostra come la “pratica dello scarica barile” da parte del Ministero dell’Ambiente sui distributori sia immediata. Sembrerebbe quindi che, non solo i distributori (almeno quelli obbligati) siano investiti di un nuovo onere, ma che debbano anche farsi carico delle operazioni di sponsorizzazione di quanto richiesto dalla normativa. Sarebbe stato più utile e sensato se fosse stato a carico del Ministero la promozione di campagne di rottamazione.
E’ chiaro che molti distributori già utilizzano campagne promozionali ed incentivanti al fine di vendere più prodotti e poter così migliorare il proprio business, ma personalmente non ritengo sia necessario aggravare ulteriormente i distributori con tali oneri. Fortunatamente non sono previste sanzioni in caso di mancata “promozione commerciale” dell’Uno contro Zero.
I luoghi presso i quali si può effettuare la raccolta e conseguentemente realizzare il deposito preliminare devono possedere dei requisiti che possiamo ritrovare nell’articolo 5.
Il luogo per la raccolta può essere realizzato all’interno dei locali dove avviene la vendita o in prossimità degli stessi, a condizione che sia comunque di pertinenza del punto vendita.
Ogni luogo di raccolta dovrà possedere dei contenitori idonei alla raccolta dei RAEE.
I contenitori che potranno essere utilizzati per la raccolta dovranno avere le seguenti caratteristiche:

  • Essere liberamente accessibili e fruibili dai consumatori;
  • Essere adeguatamente segnalati dal distributore  e chiaramente riconducibili alla disponibilità del distributore a cui appartengono;
  • Qualora collocati all’interno del punto vendita dovrebbero essere posti, preferibilmente, in prossimità dell’ingresso o dell’uscita;
  • Qualora non collocati all’interno del punto vendita, dovranno essere posti su di un’area di pertinenza del punto vendita e l’area dovrà essere circoscritta, pavimentata, posta al riparo dalle intemperie e comunque facilmente ricollocabili all’interno del punto vendita alla chiusura dello stesso;
  • I contenitori devono essere predisposti in modo tale da assicurare  che il conferimento ed il deposito dei RAEE di piccolissime dimensioni, avvenga in condizioni di sicurezza e senza rischio per l’ambiente e la salute umana;
  • Essere strutturati in maniera tale che i RAEE precedentemente conferiti non siano accessibili e asportati, anche attraverso l’installazione di una mascherina anti-intrusione. I contenitori dovranno essere realizzati preferibilmente in modo tale che dall’esterno non sia possibile vedere quali RAEE siano contenuti;
  • Riportare chiaramente l’indicazione di quali tipologie di RAEE siano conferibili all’interno di ogni singolo contenitore (ciò vuol dire che i contenitori dovranno essere più di uno);
  • I RAEE pericolosi dovranno essere separati dai RAEE non pericolosi;
  • Il distributore dovrà procedere allo svuotamento periodico dei RAEE raccolti nell’ambito dell’Uno contro Uno al fine di raggrupparli all’interno del deposito preliminare.

Se questo elenco è già di per sé abbastanza esaustivo nello spiegare il grado di confusione che si andrà creando tra i RAEE derivanti dall’Uno contro Uno e quelli derivanti dall’Uno contro zero, la vera novità, che solleva dei dubbi circa il significato che il legislatore attribuisce al termine “semplificazione” deriva dall’introduzione del comma 6 dell’articolo 5 del decreto inerente gli obblighi di tenuta dei registri di carico e scarico.
Chi è addentro alla normativa rifiuti sa bene quanto sia importante la tracciabilità degli stessi. In Italia purtroppo della tracciabilità, di cui tanto si parla e di cui tanto si fa propaganda in determinati momenti, sembra essercene una strana concezione.
A parere di chi scrive, i rifiuti proprio in virtù del fatto che hanno tutti la stessa accezione, ossia di un bene o di una sostanza di cui vogliamo, o siamo obbligati  a disfarci, dovrebbero essere tracciati tutti con un unico sistema di tracciabilità. Ciò permetterebbe di avere realmente sotto controllo il quadro generale della produzione degli stessi e dei loro movimenti.
Purtroppo, allo stato attuale nel nostro paese possiamo “vantare” la presenza contemporanea di almeno 3 sistemi di tracciabilità dei RAEE:
SISTRI (la cui gestione non è obbligatoria ma viene richiesto il pagamento di un contributo annuale) che coinvolge solo una parte dei produttori di rifiuti pericolosi;

  • Tracciabilità classica con l’uso di formulari di identificazione rifiuti e registro di carico e scarico;
  • Schedario di carico e scarico e documento di trasporto semplificato (applicato nell’ambito dell’Uno contro Uno);

Per esperienza professionale ad oggi appare chiaro che, se opportunamente applicato, l’unico sistema di tracciabilità effettivamente funzionante sia il secondo, di cui molti sono pratici e che ha sempre fornito dati certi sul viaggio dei rifiuti dal luogo di produzione al luogo di trattamento (a condizione ovviamente che il viaggio sia effettivamente tracciato).
Il SISTRI, ritenendo inutile parlarne in questa sede, ha dimostrato la sua inefficacia ed inadeguatezza per il modo in cui è stato concepito, snellito, semplificato e reso di fatto un sistema fallace che comporta enormi perdite di tempo (e di denaro).
I sistemi di tracciabilità applicati all’Uno contro Uno, limitandosi ad essere dei documenti non fiscali, non vidimati restano una mera traccia nelle mani del distributore e del Centro di coordinamento RAEE, che non assicurano alcuna tracciabilità. Se l’obiettivo fosse stato quello di ricevere annualmente i dati di raccolta dei RAEE provenienti dalla distribuzione, sono certo che avremmo potuto applicare sistemi molto più semplici di contabilizzazione.
A questi tre sistemi se ne aggiunge ora uno nuovo, pensato unicamente per l’applicazione dell’Uno contro Zero, il che a voler essere una semplificazione realizza di fatto una ulteriore complicazione, ed un aggravio di costi (in termini di perdite di tempo) a carico dei distributori il cui “core business” dovrebbe essere vendere apparecchiature elettriche e non ritirarle a titolo gratuito.
Si badi bene che qui non intendiamo affermare che incrementare il tasso di raccolta dei RAEE sia inutile, ma semplicemente che le modalità con le quali si sta pensando di farlo non sono efficaci.
Il distributore, con questo nuovo decreto, sarà obbligato a compilare l’Allegato A (una sorta di surrogato delle pagine del registro di carico e scarico e che molto ricordano le pagine dello schedario di carico e scarico dei RAEE derivanti dall’Uno contro Uno) nel momento in cui svuota il contenitore, posto nel punto vendita o nelle sue prossimità, nel deposito preliminare.
I moduli, compilati e sottoscritti, nonché contrassegnati da un numero progressivo, dovranno poi essere conservati per 3 anni, dal distributore, ed allegati (in copia fotostatica) al documento di trasporto semplificato (documento quest’ultimo diverso da quello usato per l’Uno contro Uno).
I dati così raccolti dovranno integrare le informazioni obbligatorie previste dall’art. 34, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 49/2014, ossia i dati che i distributori comunicano al centro di coordinamento annualmente attraverso la piattaforma del CdC RAEE.
Ciò che non si riesce a comprendere è il motivo per il quale si sia sentita la necessità di aggiungere ulteriori moduli (a tratti confusionari) molto simili a quelli già previsti per l’Uno contro Uno.
Ciò che potrebbe accadere nella realtà quindi è che il distributore di AEE, che dovrebbe vendere apparecchiature elettriche e prodotti presenti nel suo punto vendita, si ritroverà a dover ritirare RAEE derivanti dall’Uno contro Uno, RAEE dall’uno contro zero, che di per sé non sarebbe un gran problema se gestito in maniera semplice, ma con l’aggravio del dover compilare due gestioni separate di documenti poco chiari e mai spiegati ufficialmente (come è invece avvenuto con le relative circolari per i formulari ed il registro di carico e scarico che oggi assicurano la vera tracciabilità dei rifiuti).
Purtroppo non si riesce ad intravedere la tanto decantata semplificazione che questo decreto dovrebbe introdurre.
Se la gestione documentale appare a tratti confusionaria, la gestione del deposito preliminare (luogo di raggruppamento) sembra invece far intravedere un po’ di buon senso. I distributori che, secondo quanto si legge nello schema del decreto, sembrano avere la facoltà di gestire l’Uno contro Uno ( il DM 65 del 8 Marzo 2010 ed il D.Lgs. 49/2014 stabiliscono invece l’obbligatorietà dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali e la conseguente applicazione dell’Uno contro Uno) possono utilizzare il luogo di raggruppamento sia per i RAEE derivanti dall’Uno contro Uno che per quelli derivanti dall’Uno contro Zero.
Le caratteristiche che il luogo di raggruppamento deve avere sono:

  • Non essere accessibile a terzi;
    Essere dotato di pavimentazione;
  • Essere dotato di un’area di deposito dei RAEE protetta dalle acque meteoriche e dall’azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura o recizione anche mobili;
  • Essere allestito in modo tale da assicurare che RAEE pericolosi rimangano distinti da quelli non pericolosi nel rispetto del divieto di non miscelazione;
  • Essere allestito in modo tale da assicurare l’integrità delle apparecchiature, adottato tutte le precauzioni atte ad evitare il deterioramento delle stesse e la fuoriuscita di sostanze pericolose;

Fortunatamente nulla è stato aggiunto a quanto già era previsto per il ritiro dei RAEE derivanti dall’Uno contro Uno, e quindi i punti di raggruppamento già esistenti sono già idonei per accogliere i RAEE derivanti dall’Uno contro Zero, a condizione ovviamente che siano separati tra di loro.
Dato che il deposito preliminare assomiglia molto ad un deposito temporaneo, ha anch’esso dei tempi massimi entro i quali i RAEE devono essere prelevati e trasportati ad un punto di raccolta.
Le due modalità sono alternative tra di loro

  1. Ogni 6 mesi (dalla data di presa in carico);
  2. Quanto i RAEE raggiungono un peso massimo complessivo di 1000 Kg

In ogni caso la durata del deposito preliminare non può superare un anno.
Il trasporto invece assume delle connotazioni leggermente diverse. Il comma 6 dell’articolo 6 in merito al prelievo e trasporto dei RAEE derivanti dall’Uno contro Zero fa un esplicito rinvio all’art. 11 del D.lgs. 49/2014, al quale rinviamo il lettore per una disamina più completa della questione.
L’articolo 7 è totalmente dedicato al trasporto.
I RAEE derivanti dall’Uno contro Zero possono essere trasportati:
Dal distributore
Da un trasportatore terzo designato dal distributore (pur non essendo specificato possiamo presumere che questo trasportatore debba avere la licenza di trasporto per cose per conto di terzi)
dal luogo di raggruppamento (nel testo normativo è ora cambiata la dizione, facciamo notare che si passa dall’uso del termine luogo di raggruppamento a deposito preliminare che dovrebbe indicare il medesimo luogo) a:
Centro accreditato di preparazione per il riutilizzo di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 49/2014;
Centro di raccolta come previsto dall’articolo 12, comma 1 lettera a) del D.Lgs. 49/2014;
Centro di raccolta o di restituzione organizzato e gestito dai produttori che abbiano istituito sistemi individuali o collettivi di gestione dei RAEE, a condizione che i sistemi individuali o collettivi abbiano previamente stipulato apposita convenzione con il distributore e che il trasporto abbia ad oggetto solo ed esclusivamente i RAEE gestiti tramite quel sistema;
Un impianto autorizzato al trattamento dei RAEE ai sensi della vigente normativa.
I luoghi individuati dal decreto, aldilà del centro di raccolta e degli impianti di trattamento regolarmente autorizzati che già conosciamo, lasciano adito a delle perplessità dato che si introduce il “centro di riutilizzo”, di cui per la prima volta se ne parla proprio nel D.Lgs. 49/2014 ed occorre verificare quanti ce ne siano sul territorio. Viene inoltre introdotto un “centro di restituzione” di cui non si è mai fatto cenno in nessuna normativa e che andrebbe pertanto illustrato dal legislatore, che ancora una volta appare improvvisato ed a tratti dilettantesco.
I dubbi che chi scrive solleva, dalla lettura di questo schema di decreto, sono relativi al trasporto dei RAEE. La norma non stabilisce che tipo di autorizzazioni devono esserci in capo ai trasportatori terzi (categoria ordinaria 4 e 5 che includono anche la 3-bis?). Se i trasportatori sono di tipo professionale, che quindi svolgono un’attività di raccolta e trasporto rifiuti sul territorio, essi possono utilizzare i classici formulari per il trasporto dei RAEE derivanti dall’uno contro zero? Oppure devono utilizzare obbligatoriamente la modulistica prevista in questo schema di decreto? E se il trasporto prevede la compresenza di RAEE derivanti dall’Uno contro Uno e dall’Uno contro Zero dovranno essere utilizzati i due moduli ognuno per la sua parte di competenza? Appare chiaro che nel voler semplificare le attività il legislatore ha dimenticato di rileggere le normative già presenti.
Il dubbio sollevato relativo alle autorizzazioni del trasportatore sono più che mai lecite in quanto il modulo B riporta per il trasportatore  la seguente dicitura: “Estremi iscrizione all’Albo Nazionale Gestori ambientali (se si tratta di soggetto iscritto)”.
Ciò fa quindi presupporre che il trasportatore possa non essere iscritto all’albo e fa sorgere un dubbio ulteriore circa il trasporto di rifiuti da parte di soggetto non autorizzato, di fatto non previsto dalla normativa italiana (nella realtà nell’articolo 7 qualcosa in più viene spiegato).
Vediamo ora come dovrebbe essere gestita la documentazione che accompagnerà i RAEE.
Il trasporto dei RAEE derivanti dall’Uno contro Zero, quindi quelli di piccolissime dimensioni, dovranno essere accompagnati dal luogo di raggruppamento con il documento di trasporto previsto da questo decreto e quindi, ribadiamo, diverso da quello previsto per l’Uno contro Uno. Il documento dovrà essere redatto in tre copie e sarà compilato, datato e firmato dal distributore o dal trasportatore che agirà per conto del distributore stesso.
Qualora il trasportatore sia diverso dal distributore, le tre copie dovranno essere così redistribuite:
Una copia viene restituita al distributore;
Una copia all’addetto del centro di raccolta o dell’impianto presso il quale viene effettuato il conferimento;
Una copia viene trattenuta dal trasportatore.
I tre esemplari dovranno essere sottoscritti dall’addetto dell’impianto di conferimento RAEE o del centro di raccolta. Quindi a differenza di quanto avviene oggi con i formulari non ci sarà una “prima copia” in possesso del produttore del rifiuto al momento della presa in carico dei RAEE.
Il distributore ed il trasportatore adempiono agli obblighi di tenuta del registro di carico e scarico conservando i documenti per tre anni. Il distributore dovrà conservare per tre anni anche le copie dei modelli di annotazione dei RAEE derivanti dall’Uno contro Zero.
Il comma 3 dell’articolo 7 dimostra la piena contraddittorietà del legislatore, ma offre al tempo stesso un chiarimento in merito alle autorizzazioni che il trasportatore deve avere per il trasporto dei RAEE. Infatti viene dichiarata l’obbligatorietà dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, in categoria 3-bis, per il distributore o il trasportatore che effettua il trasporto dei RAEE. Ciò però viene poi contraddetto dall’allegato B al decreto che riporta il modello del documento di trasporto, dove come abbiamo detto in precedenza sembra esserci la possibilità per il trasportatore (distributore o trasportatore terzo) di non essere in possesso di un’iscrizione all’Albo.
Se leggiamo il D.Lgs. 49/2014 in merito all’Uno contro Uno è necessario segnalare che il legislatore ha previsto che il trasporto possa essere effettuato anche da trasportatori professionali che siano in possesso della categoria 4 e/o 5. Non si comprende per quale motivo non si abbia fatto riferimento a ciò visto che rappresentava realmente una semplificazione.
Ultimo articolo di questo decreto rappresenta un focus sui distributori che effettuano la vendita a distanza.
I distributori che utilizzano le tecniche di vendita a distanza se intendono effettuare il ritiro dei RAEE di piccolissime dimensioni provenienti dai nuclei domestici secondo l’Uno contro Zero, si possono avvalere dei luoghi di ritiro o di raggruppamento dei distributori già operanti nel settore a condizione che quest’ultimo non operi mediante tecniche di comunicazione a distanza.
Per questi distributori vi è l’obbligo di assicurarsi che gli utilizzatori finali conoscano facilmente il luogo presso il quale poter conferire gratuitamente i propri RAEE di piccolissime dimensioni e che tale ritiro avvenga senza che l’utilizzatore finale sopporti maggiori oneri di quelli che sopporterebbe in caso di vendita non a distanza.
Non aggiungiamo ulteriori commenti in merito in quanto per i distributori che adottano queste tecniche di vendita la questione è già piuttosto complicata e si spera in un qualche chiarimento da parte del Ministero per la reale applicazione dell’Uno contro Uno e dell’Uno contro Zero.
Cerchiamo ora di tirare delle conclusioni. Se l’intento del legislatore fosse stato seriamente quello di semplificare la vita ai distributori incentivando l’Uno contro Zero, a parere di chi scrive l’obiettivo verrà mancato pienamente con l’adozione di questo decreto.
Ciò che si è potuto leggere in questo schema di decreto esprime la totale inconsapevolezza della realtà quotidiana dei distributori di AEE ed il mancato coordinamento con i decreti già in essere.  Sarebbe stato più semplice cercare di costruire un unico sistema di raccolta dei RAEE derivanti dalla distribuzione con un mix tra Uno contro Uno ed Uno contro Zero ma che adottasse un unico sistema documentale di gestione, un unico sistema di trasporto, con norme e regole chiare per tutte che non debbano prestarsi alla libera interpretazione, ma soprattutto che non aggiungesse oneri in capo al distributore. Ciò che invece si è fatto è stato un non voler prendere una decisione.

Le strade percorribili, per rendere omogenea e trasparente la gestione dei RAEE potevano essere due:
Rendere i distributori di RAEE dei gestori di rifiuti a tutti gli effetti con iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, registro di carico e scarico e MUD (ciò avrebbe assicurato una gestione documentale omogenea, comparabile e soprattutto tracciabile in ogni momento);
Semplificare la vita ai distributori eliminando completamente ogni forma di tracciabilità limitandosi ad una comunicazione annuale al CdCRAEE dei RAEE conferiti ai sistemi di raccolta.
Purtroppo ciò che avremmo in vigore, se lo schema del decreto non venisse rivisto, sarebbe un sistema ibrido, in gergo “né carne né pesce” che di fatto complicherà la vita ai distributori. Con l’Uno contro Uno il legislatore  ha caricato su di essi dei costi, li ha obbligati ad essere iscritti all’Albo Gestori Ambientali pena sanzioni, con l’Uno contro Zero invece, oltre agli obblighi precedenti, li obbligherà ad utilizzare due modulistiche diverse per poter operare nel campo dell’Uno contro Uno e dell’ Uno contro Zero;
Questa documentazione diventa ancor più opprimente nel momento in cui il distributore dovesse configurarsi anche come  produttore di rifiuti speciali per i quali dovrebbe avere un registro di carico e scarico e relativi formulari, ma non solo perché la questione si complica ancor di più se dovessero configurarsi come  produttori di rifiuti speciali pericolosi per i quali vi è l’obbligo del MUD e se dovessero superare anche i 10 dipendenti scatterebbe infine l’obbligo di iscrizione al SISTRI.
Conclusione: un vero minestrone caotico che di fatto non semplifica nulla, non aiuta nessuno ma genere confusione totale nei distributori i quali ad oggi pur avendo un obbligo di applicazione dell’Uno contro Uno di fatto non si iscrivono all’Albo Gestori Ambientali ignorando la norma.
E’ pertanto comprensibile la rabbia dei distributori di AEE quando sentono parlare di questo argomento che per loro rappresenta un aggravio della propria gestione in termini di tempo e costi.
Auspichiamo che il legislatore nell’immediato futuro ponga rimedio a tutto ciò “semplificando” realmente le procedure, e ciò si potrà fare solo ed esclusivamente se il legislatore avvierà un confronto diretto con tutte le categorie della distribuzione non solo con i “big” del sistema.
Questo articolo purtroppo non può ritenersi esaustivo dell’argomento in quanto richiederebbe alcune ore durante le quali andrebbero illustrate praticamente tutte le operazioni da svolgere per essere in regola con la gestione dei RAEE derivanti dalla distribuzione.
Il consiglio con il quale intendiamo chiudere questo articolo è dedicato ai distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Se non siete ancora iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali avviate le relative pratiche e ponetevi quindi al riparo da eventuali sanzioni. Noi siamo a Vostra disposizione.

 

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Vito La Forgia

Vito la Forgia ha conseguito la laurea in Ingegneria Ambientale e del Territorio presso il Politecnico di Bari. E' autore del Manuale: Riciclo e Gestione RAEE. Gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche

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