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AEE (apparecchiature elettriche ed elettroniche) gli adempimenti prima dell’immissione sul mercato

forse non tutti sanno che coloro che intendono importare o produrre AEE, apparecchiature quindi che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici, devono attenersi ad una serie di adempimenti, quali le iscrizioni in appossiti albi, la marcatura del prodotto, le informative obbligatorie da fornire all’utilizzatore, l’adeguamento del packagin ed altre comunicazioni che annunalmente il produttore o distributore dell’apparecchiatura deve obbligatoriamente comunicare agli enti preposti.

Una serie di adempimenti che spesso vengono tralasciati da chi si occupa della produzione o importazione dai UE o Terzi di questi prodotti. Un pò per la mancata informazione che vine data all’imprenditore, ricordiamo che oggi il commercialista che si occupa dell’aperrtua di una nuova attività, dovrebbe conoscere e comunicare al suo cliente tutti gli adempimenti necessari, ben prima di iniziare l’attività, ma la realta dice che molto spesso, nemmeno il professionista ne è al corrente e per arroganza, non intende collaborare con chi, per lavoro, si occupa giornalmente di queste pratiche.

Facciamo quindi un pò di chiarezza sugli adempimenti previsti, visto che si vocifera di imminenti controlli per le attività obbligate, che a vedere i dati di iscrizione presso gli Albi competenti si direbbero pochissime sul territorio Nazionale, quando invece ad essere iscritti dovrebbero essere a migliaia.

Il Prodotto da commercializzare

Informazione agli utilizzatori

Il produttore di AEE ha l’obbligo, all’interno delle istruzioni per l’uso delle stesse, di fornire adeguate informazioni concernenti:

a) l’obbligo di non smaltire i RAEE come rifiuti urbani misti e di effettuare, per detti rifiuti, la raccolta differenziata;
b) i sistemi di ritiro o di raccolta dei RAEE, nonche’ la possibilita’ e le modalita’ di consegna al distributore del RAEE equivalente all’atto dell’acquisto di una nuova AEE
c) gli effetti potenziali sull’ambiente e sulla salute umana dovuti alla eventuale presenza di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche e ad una scorretta gestione delle stesse;
d) il ruolo degli acquirenti nel contribuire al riutilizzo, al riciclaggio e ad altre forme di recupero dei RAEE;
e) il significato del simbolo riportato all’Allegato IX

Nel caso in cui, tenuto conto della tipologia dell’AEE, non e’ prevista la fornitura delle istruzioni, le informazioni di cui al comma 1 sono fornite dal distributore al dettaglio presso il punto di vendita mediante opportune pubblicazioni o l’esposizione di materiale informativo, ai sensi dell’articolo 11, comma 1.

Marchio di identificazione del produttore

1. Il produttore appone sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche da immettere sul mercato un marchio. Il marchio apposto
deve consentire di individuare in maniera inequivocabile il produttore delle AEE e che le stesse sono state immesse sul mercato
successivamente al 13 agosto 2005.
2. Il marchio di cui al comma 1, conformemente a quanto stabilito nella norma tecnica CEI EN 50419:2006-05, che adotta senza alcuna
modifica la norma europea CENELEC EN 50419:2006-03, deve contenere almeno una delle seguenti indicazioni: nome del produttore, logo del produttore (se registrato), numero di registrazione al Registro nazionale. Il marchio deve essere visibile, leggibile ed indelebile. Per
verificare se la marcatura e’ duratura, essa deve risultare leggibile dopo la procedura indicata dalla norma tecnica CEI EN 50419:2006-05,
al punto 4.2.

Per assicurare che i RAEE non vengano smaltiti come rifiuti urbani misti e facilitarne la raccolta differenziata, il produttore appone sulle apparecchiature il simbolo riportato all’Allegato IX. Il  marchio ed il simbolo sono apposti sulla superficie dell’AEE, o su una superficie visibile dopo la rimozione di un coperchio o di una componente dell’apparecchiatura stessa.  Qualora non sia possibile, a  causa delle dimensioni o della funzione del prodotto, apporre il marchio e il simbolo sull’apparecchiatura elettrica ed elettronica, gli stessi sono apposti sull’imballaggio e sulle istruzioni per l’uso dell’apparecchiatura elettrica ed elettronica.

L’Iscrizione presso il Registro AEE

L’articolo 29 del Decreto legislativo 14 marzo 2014 n. 49 conferma infatti il ruolo del Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE, istituito e funzionante ai sensi del regolamento 25 settembre 2007, n. 185 al fine di garantire la raccolta e la tenuta delle informazioni necessarie a verificare il rispetto delle prescrizioni del decreto legislativo e il corretto trattamento dei RAEE e di consentire la definizione delle quote di mercato.

Il produttore di AEE soggetto agli obblighi di cui  al  comma  1  potrà  immettere sul mercato dette apparecchiature solo  a  seguito  di
iscrizione presso la Camera  di  commercio  di  competenza. 

All’atto dell’iscrizione, il produttore deve indicare, qualora  il  codice  di attivita’ non individui esplicitamente la  natura  di  produttore  di   AAE, anche lo specifico codice di attivita’  che  lo  individua  come tale, nonche’ il sistema attraverso il quale intende adempiere  agli obblighi di finanziamento della  gestione  dei  RAEE.

L’iscrizione al registro,  con  l’indicazione  delle  pertinenti informazioni, e’ effettuata esclusivamente  per  via  telematica dal produttore o dal rappresentante autorizzato  ai  sensi  dell’articolo 30, secondo le modalita’ indicate all’articolo 3 del  regolamento  25 settembre 2007, n. 185. Nel caso in cui l’iscrizione  sia  effettuata dal rappresentate autorizzato, tale soggetto risponde degli  obblighi gravanti sul produttore che lo ha incaricato  anche  con  riferimento agli oneri di registrazione.

(Il produttore avente sede legale in un altro Stato membro dell’Unione europea puo’, in deroga quanto disposto all’articolo 4,
comma 1, lettera g), numeri da 1) a 3), designare con mandato scritto un rappresentante autorizzato, inteso come persona giuridica
stabilita sul territorio italiano o persona fisica, in qualita’ di legale rappresentante di una societa’ stabilita nel territorio
italiano, responsabile per l’adempimento degli obblighi ricadenti sul produttore, ai sensi della presente decreto legislativo.)

Ai sensi dell’articolo 4 comma 1 punto g) del D.lgs. 49/2014 è considerato produttore, e quindi soggetto agli obblighi previsti dall’art. 8 del D.Lgs., la persona fisica o giuridica che, qualunque sia la tecnica di vendita utilizzata, compresa la comunicazione a distanza:

  • è stabilita nel territorio nazionale e fabbrica AEE recanti il suo nome o marchio di fabbrica oppure commissiona la progettazione o la fabbricazione di AEE e le commercializza sul mercato nazionale apponendovi il proprio nome o marchio di fabbrica;
  • è stabilita nel territorio nazionale e rivende sul mercato nazionale, con il suo nome o marchio di fabbrica, apparecchiature prodotte da altri fornitori; il rivenditore non viene considerato ‘produttore’, se l’apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma del numero 1);
  • è stabilita nel territorio nazionale ed immette sul mercato nazionale, nell’ambito di un’attività professionale, AEE di un Paese terzo o di un altro Stato membro dell’Unione europea;
  • è stabilita in un altro Stato membro dell’Unione europea o in un paese terzo e vende sul mercato nazionale AEE mediante tecniche di comunicazione a distanza direttamente a nuclei domestici o a utilizzatori diversi dai nuclei domestici;

L’Iscrizione presso l’albo Gestori Ambientali.

Il DECRETO 3 giugno 2014, n. 120 disciplina invece le modalità d’invio delle domande di iscrizione e delle comunicazioni all’Albo secondo procedure telematiche;

La categoria alla quale è necessraio iscriversi è la 3bis; distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in nome dei distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature.
Le imprese e gli enti iscritti nella categoria 3bis (RAEE) attestano, con riferimento alle specifiche attività esercitate, quanto previsto dal D.M. 8 marzo 2010, n. 65.

Sembra a questo punto che si tratti alla fine di una comunicazione di inizio attività.

Ovviamente tutte le iscrizioni hanno un termine e anche per la categoria 3bis la domanda di rinnovo dell’iscrizione deve essere presentata almeno cinque mesi prima della scadenza dell’iscrizione, il versamento del diritto annuale d’iscrizione è effettuato entro il 30 aprile di ogni anno tramite versamento su conto corrente postale, bonifico bancario o modalità telematica.

L’articolo, non vuole essere una guida pratica, ma fornire un primo contributo alla divulgazione degli obblighi in essere a determinate tipologie di prodotti.

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Mariano Fabris

Consulente e Resp. Tecnico in Materia di Gestione Rifiuti Cat 1,4,5,8 Preposto per il Trasporto Nazionale e Internazionale su strada di Merci.

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