Rifiuti Regione Campania LEGGE 24 gennaio 2011, n.1

In G.U. n. 18 del 24 gennaio 2011 é pubblicata la Legge 24 gennaio 2011 n. 1: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, recante disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attivita’ di gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

LEGGE 24 gennaio 2011, n.1

Conversione  in  legge,  con modificazioni,  del  decreto-legge   26
novembre 2010, n. 196,  recante  disposizioni  relative  al  subentro
delle  amministrazioni  territoriali  della  regione  Campania  nelle
attivita’ di gestione del ciclo integrato dei rifiuti. (11G0015)

La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:
Art. 1

1. Il decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, recante  disposizioni
relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione
Campania nelle attivita’ di gestione del ciclo integrato dei rifiuti,
e’ convertito in legge con le  modificazioni  riportate  in  allegato
alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara’  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 24 gennaio 2011

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Alfano

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n 3909):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi)
il 26 novembre 2010.
Assegnato alla VIII commissione (Ambiente), in  sede  referente,
il 26 novembre 2010 con pareri delle commissioni I, V, XI, XII, XIV e
questioni regionali.
Esaminato dalla VIII commissione , in sede referente, l’1,2, 13 e
15 dicembre 2010.
Esaminato in aula il 15 e 16 dicembre 2010  ed  approvato  il  21
dicembre 2010.
Senato della Repubblica (atto n.2507):
Assegnato alla 13ª Commissione (Territorio), in  sede  referente,
il 21 dicembre 2010 con  pareri  delle  Commissioni  1ª,  5ª,  14ª  e
questioni regionali.
Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali),  in  sede
consultiva, sull’esistenza dei presupposti di costituzionalita’ il 22
dicembre 2010.
Esaminato dalla 13ª commissione, in sede referente, il  12  e  18
gennaio 2011.
Esaminato in aula il 12 gennaio 2011 ed approvato il  19  gennaio
2011.
Camera dei deputati (atto n. 3909-B):
Assegnato all’VIII commissione (Ambiente), in sede referente, il
19 gennaio 2011 con pareri delle commissioni I, II, V, VI, XII, XIV e
questioni regionali.
Esaminato dall’VIII commissione, in sede referente, il  19  e  20
gennaio 2011.
Esaminato in aula e approvato il 20 gennaio 2011.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 26 NOVEMBRE 2010, N. 196

All’articolo 1:

al comma 1, dopo  le  parole:  «”e  localita’  Cava  Vitiello”»  sono
inserite le seguenti:  «,  “;  Caserta  –  localita’  Torrione  (Cava
Mastroianni)”»;

al comma 2:

al  primo  periodo,  le  parole:  «Al  fine  di   garantire   la
realizzazione urgente di impianti nella regione Campania destinati al
recupero, produzione o  fornitura  di  energia  mediante  trattamenti
termici di rifiuti,» sono sostituite  dalle  seguenti:  «Al  fine  di
garantire la realizzazione urgente dei siti da destinare a discarica,
nonche’ ad impianti di trattamento o di smaltimento dei rifiuti nella
regione Campania,», le parole: «puo’ procedere» sono sostituite dalla
seguente: «procede» e le parole:  «di  commissari  straordinari  che»
sono sostituite dalle seguenti: «, per la durata  massima  di  dodici
mesi, di commissari straordinari, da  individuare  fra  il  personale
della   carriera   prefettizia   o   fra   i   magistrati   ordinari,
amministrativi o contabili o fra gli avvocati dello  Stato  o  fra  i
professori  universitari  ordinari  con   documentata   e   specifica
competenza nel settore dell’impiantistica di trattamento dei rifiuti,
che abbiano adeguate competenze tecnico-giuridiche, i quali»;

dopo   il   primo   periodo    e’    inserito    il    seguente:
«All’individuazione delle ulteriori  aree  dove  realizzare  siti  da
destinare a discarica anche tra le cave abbandonate  o  dismesse  con
priorita’ per  quelle  acquisite  al  patrimonio  pubblico  provvede,
sentiti  le  province  e  i  comuni   interessati,   il   commissario
straordinario individuato, ai sensi del periodo  precedente,  fra  il
personale della carriera prefettizia»;

al secondo periodo, le parole da: «Si applicano le disposizioni»
fino a: «predetto decreto-legge,» sono sostituite dalle seguenti: «In
deroga  alle  disposizioni  relative  alla  valutazione  di   impatto
ambientale (VIA) di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
nonche’ alla pertinente legislazione regionale  in  materia,  per  la
valutazione relativa all’apertura delle  discariche  e  all’esercizio
degli impianti, i commissari straordinari di cui al primo periodo del
presente  comma  procedono  alla  convocazione  della  conferenza  di
servizi, che e’ tenuta a rilasciare il proprio  parere  entro  e  non
oltre quindici giorni dalla  convocazione.  Qualora  il  parere  reso
dalla conferenza di servizi non intervenga nei termini  previsti  dal
presente comma, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente
del Consiglio dei ministri, si esprime in ordine  al  rilascio  della
VIA entro i sette giorni successivi. Qualora  il  parere  reso  dalla
conferenza di servizi sia negativo,  il  Consiglio  dei  ministri  si
esprime entro i sette giorni successivi. A tale  fine,  i  commissari
predetti svolgono, in luogo del Presidente della regione Campania, le
funzioni  gia’  attribuite  al  Sottosegretario  di  Stato   di   cui
all’articolo I del decreto-legge 23 maggio 2008, n.  90,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123,» e le  parole:
«il bilancio dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «la finanza
pubblica»;

al terzo periodo, dopo le parole: «di nulla osta» sono  inserite
le seguenti: «, pertinenti all’individuazione delle aree  di  cui  al
primo periodo del presente comma,»;

dopo il comma 2 e’ inserito il seguente:

«2-bis.  Al  fine  di  garantire  la  realizzazione  urgente  di
impianti  nella  regione  Campania  destinati   al   recupero,   alla
produzione e alla fornitura di energia mediante  trattamenti  termici
di rifiuti, fermi le procedure amministrative e gli atti  gia’  posti
in essere, il Presidente della regione Campania, ovvero i  commissari
straordinari  individuati  ai  sensi   del   comma   2,   nell’ambito
territoriale  di  competenza,   con   funzione   di   amministrazione
aggiudicatrice sulla base delle previsioni di cui agli articoli 25  e
27 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, provvede,  in  via
di somma urgenza, ad individuare le aree occorrenti  assumendo  tutte
le   necessarie    ulteriori    determinazioni    anche    ai    fini
dell’acquisizione  della  disponibilita’  delle   aree   medesime   e
conseguendo le autorizzazioni  e  le  certificazioni  pertinenti.  Si
applicano le  disposizioni  di  cui  all’articolo  9,  comma  5,  del
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, e le funzioni gia’ attribuite  al
Sottosegretario  di  Stato  di  cui  all’articolo  I   del   predetto
decreto-legge sono svolte dal Presidente della regione ed  i  termini
dei  procedimenti  relativi  al  rilascio   di   autorizzazioni,   di
certificazioni e di nulla osta sono ridotti della meta’. A  tal  fine
il Presidente della  regione  costituisce  un’apposita  struttura  di
supporto  composta   da   esperti   del   settore   aventi   adeguate
professionalita’ nel numero massimo di cinque unita’. Alle  spese  di
funzionamento della struttura di  supporto  si  provvede  nel  limite
massimo di euro 350.000 nell’ambito delle risorse di cui all’articolo
3, comma 1».

al comma  5,  capoverso,  e’  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo:
«Dall’attuazione del presente  comma  non  devono  derivare  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;

al comma 6,  al  primo  periodo,  le  parole:  «sei  mesi»  sono
sostituite dalle seguenti: «tre mesi»;

dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:

«7-bis. Nella permanenza di condizioni di  criticita’  derivanti
dalla  non  autosufficienza  del  sistema  di  gestione  dei  rifiuti
prodotti nella regione Campania e fino  alla  completa  realizzazione
dell’impiantistica necessaria per la chiusura del ciclo integrato dei
rifiuti prevista dal decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, il  Presidente
della regione Campania provvede, senza nuovi o maggiori oneri per  la
finanza pubblica e nell’ambito delle  risorse  umane,  finanziarie  e
strumentali previste a legislazione vigente incluse  quelle  indicate
all’articolo 3, con una o piu’ ordinanze, anche in  deroga  a  quanto
previsto dall’articolo 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.
152,  all’apprestamento  delle  misure  occorrenti  a  garantire   la
gestione ottimale dei rifiuti e dei relativi conferimenti per  ambiti
territoriali sovraprovinciali.

7-ter.  In  relazione  all’intervenuta  attuazione   di   quanto
previsto dal comma 7, stante l’accertata insufficienza del sistema di
gestione dei rifiuti urbani nella regione Campania,  fino  alla  data
del 31 dicembre 2011, si applica la disciplina di cui all’articolo  6
del  decreto-legge  6  novembre  2008,  n.   172,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210».

Dopo l’articolo 1 e’ inserito il seguente:

«Art. 1-bis. – (Disposizioni in materia di competenze dei comuni
e in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani  e
di  tariffa  integrata  ambientale).  –  1.   All’articolo   11   del
decreto-legge   30   dicembre   2009,   n.   195,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) al comma 2-ter, le parole: “31 dicembre 2010” sono sostituite
dalle seguenti: “31 dicembre 2011”;

b) al comma 5-bis, le parole: “Per l’anno 2010”, le parole:  “30
settembre 2010” e le  parole:  “per  l’anno  2010”  sono  sostituite,
rispettivamente, dalle seguenti: “Per gli  anni  2010  e  2011”,  “30
settembre 2011” e “per gli anni 2010 e 2011”;

c) al comma 5-ter, le parole: “Per l’anno 2010” sono  sostituite
dalle seguenti: “Per gli anni 2010 e 2011”;

d) al comma 5-quater, le parole: “A  decorrere  dal  1°  gennaio
2011” sono sostituite dalle seguenti: “A  decorrere  dal  1°  gennaio
2012″».

L’articolo 2 e’ sostituito dal seguente:

«Art. 2. – (Consorzi operanti nel settore  dei  rifiuti).  –  1.
All’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010,  n.  26,
e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le disposizioni di cui al
presente comma si applicano non oltre  il  termine  del  31  dicembre
2011”.
2. Al comma 8 dell’articolo 11 del decreto-legge 23 maggio 2008,
n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008,  n.
123, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine,  i  seguenti
periodi: “A decorrere dal 27 novembre 2010, le funzioni del consorzio
unico di cui al precedente periodo sono esercitate separatamente,  su
base provinciale, in termini funzionali al corretto ciclo di gestione
dei rifiuti, secondo le disposizioni dei relativi Piani  di  gestione
adottati in ambito regionale  e  provinciale.  Dall’attuazione  della
disposizione di cui al periodo precedente non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica”».

All’articolo 3 e’ aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della  legge
di conversione del presente decreto, e’ ridotto del 50 per cento, per
le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009  del
Parlamento europeo e del. Consiglio, del 25 novembre 2009  (Emas),  e
del 40  per  cento,  per  quelle  in  possesso  della  certificazione
ambientale ai sensi della norma UNI EN  ISO  14001,  l’importo  delle
garanzie finanziarie di cui all’articolo 208, comma 11,  lettera  g),
del  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  e   successive
modificazioni».

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Mariano Fabris

Consulente e Resp. Tecnico in Materia di Gestione Rifiuti Cat 1,4,5,8 Preposto per il Trasporto Nazionale e Internazionale su strada di Merci.

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