In alternativa al sistema di tracciabilità dei rifiuti basato sulla regolare compilazione e tenuta dei formulari di identificazione dei rifiuti (FIR) e dei registri di carico e scarico (RCS), possono aderire su base volontaria al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.:
a) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c) (leggi rifiuti da lavorazioni industriali), d) (leggi rifiuti da lavorazioni artigianali) e g) (leggi rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi) che non hanno più di 10 (dieci) dipendenti;
b) gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all’articolo 212, comma 8 del D.Lgs. 152/2006 (leggi trasporto in conto proprio dei propri rifiuti, esclusi quelli prodotti da terzi);
c) gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile che producono rifiuti speciali non pericolosi;
d) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g); trattasi, in sostanza, di attività diverse da quelle più sopra già richiamate espressamente, comunque tali da generare rifiuti non pericolosi;
e) i comuni, i centri di raccolta e le imprese di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani nel territorio di regioni diverse dalla regione Campania.
Il comune denominatore perché si possa aderire su base volontaria è che si producano, raccolgano o trasportino RIFIUTI NON PERICOLOSI. Infatti, nel caso in cui si
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