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ADR 2017: le principali novità (prima parte)

Con l’entrata in vigore dell’accordo ADR 2017, vengono introdotte alcune importanti novità. Di seguito, alcune delle modifiche più importanti.

Parte 1

Esenzioni: riguardante il trasporto di gas, le disposizioni dell’ADR non si applicano al trasporto dei gas contenuti nei serbatoi o anche nelle bombole di combustibile di un veicolo che effettua un’operazione di trasporto e che vengono utilizzati per la sua propulsione o per il funzionamento di uno dei suoi equipaggiamenti; è stato anche inserito il valore della capacità totale massima consentita dei serbatoi o delle bombole di combustibile per le differenti tipologie di combustibile; di conseguenza è stata soppressa la lettera (b) relativa all’esenzione per gas contenuti nei serbatoi di carburante dei veicoli trasportati (1.1.3.2); riguardo il trasporto dei combustibili liquidi (inclusi i carburanti) sono state soppresse le lettere (b) e (c) relative al carburante contenuto nei serbatoi di veicoli, mezzi di trasporto o macchine mobili, trasportati come carico (1.1.3.3); riguardo le quantità trasportate per unità di trasporto è stata revisionata la tabella 1.1.3.6.3 (aggiunti i numeri ONU 3533 e 3534 di Classe 4.1 per la categoria di trasporto 1, aggiunti i numeri ONU 3531, 3532 di Classe 4.1, il N° ONU 3292 di Classe 4.3, il N° ONU 3356 di Classe 5.1, i numeri ONU 1700, 2016, 2017 di Classe 6.1 e gruppo di imballaggio III, i numeri ONU 3090, 3091, 3480, 3481 di Classe 9 per la categoria 2, aggiunto il N° ONU 3506 di Classe 8 per la categoria 3, aggiunto il N° ONU 3508 di Classe 9 per la categoria 4).

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DIRETTIVA UE 2309/2016

Sulla Gazzetta Ufficiale Europea L345 del 20 dicembre 2016 è stata pubblicata la Direttiva (UE) 2016/2309 della Commissione del 16 dicembre 2016 che adegua per la quarta volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose.

Con questa Direttiva, che entra in vigore il 9 gennaio 2017, gli Stati membri devono, entro il 30 giugno 2017, mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per adeguare la normativa sul trasporto terrestre delle merci pericolose alle edizioni 2017 di ADR, RID e ADN.

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Trasporto Ferroviario RID

Trasporto ferroviario del cloro in Svizzera

I soggetti coinvolti nel trasporto ferroviario del cloro in Svizzera hanno siglato un Accordo che prevede alcune misure per ridurre i rischi associati a questa attività.

Questo Accordo fa seguito ad un altro Accordo, siglato nel 2002, che già prevedeva alcune azioni per il miglioramento della sicurezza di questo trasporto, messe in atto dal 2002 fino al 2010.

Il testo dell’Accordo, disponibile solo in francese e in tedesco, è scaricabile al seguente link.

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