Trasporto Transfrontaliero ed Intermediazione di Riifuti delibere del 15 e del 22 dicembre 2010

Con le due delibere del 15 e del 22 dicembre 2010 il Comitato nazionale dell’albo gestori ambientali ha adottato
i criteri per l’iscrizione sia dei commercianti e degli intermediari di rifiuti senza  detenzione alla categoria 8
del Dm 406/98, sia delle imprese che esercitano il solo trasporto transfrontaliero  dei rifiuti in Italia.
Questa la prima importante attuazione della  nuova disciplina sui rifiuti introdotta dal Dlgs 205/2010, che modifica profondamente la parte IV del Dlgs 152/2006  (Codice ambientale). Sul punto, il riferimento è il riformulato articolo 194 che impone

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Caratteristiche di pericolo per i rifiuti ALLEGATO I DECRETO LEGISLATIVO 3 dicembre 2010, n.205

Caratteristiche di pericolo per i rifiuti

H1 «Esplosivo»:  sostanze  e  preparati  che  possono  esplodere  per effetto della fiamma o che sono sensibili agli urti  e  agli  attriti piu’ del dinitrobenzene;
H2 «Comburente»: sostanze e  preparati  che,  a  contatto  con  altre sostanze, soprattutto se infiammabili, presentano una forte  reazione esotermica;
H3-A «Facilmente infiammabile»: sostanze e preparati:
– liquidi il cui punto  di  infiammabilita’  e’  inferiore  a  21°  C (compresi i liquidi estremamente infiammabili), o –  che  a  contatto con l’aria, a  temperatura  ambiente  e  senza  apporto  di  energia, possono riscaldarsi e infiammarsi, o
– solidi che possono facilmente infiammarsi per la rapida  azione  di una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo l’allontanamento della sorgente di accensione, o

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ALLEGATO D Elenco dei rifiuti istituito dalla Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000.

Introduzione
Il  presente   elenco   armonizzato   di   rifiuti   verra’   rivisto periodicamente, sulla base delle nuove conoscenze ed  in  particolare di  quelle  prodotte  dall’attivita’  di  ricerca,  e  se  necessariomodificato  in   conformita’   dell’articolo   39   della   direttiva 2008/98/CE. L’inclusione di una sostanza o di un oggetto  nell’elenco non significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi. Una sostanza o un  oggetto  e’  considerato  un  rifiuto  solo  se   rientra   nella definizione  di  cui  all’articolo  3,  punto   1   della   direttiva 2008/98/CE.
1. Ai rifiuti inclusi nell’elenco si applicano le disposizioni di cui alla direttiva 2008/98/CE, a condizione che non trovino  applicazione le disposizioni di cui  agli  articoli  2,  5  e  7  della  direttiva
2008/98/CE.
2. I diversi  tipi  di  rifiuto  inclusi  nell’elenco  sono  definiti specificatamente mediante un codice a  sei  cifre  per  ogni  singolorifiuto e i corrispondenti codici a quattro  e  a  due  cifre  per  i  rispettivi capitoli. Di  conseguenza,  per  identificare  un  rifiuto nell’elenco occorre procedere come segue:
3. Identificare la fonte che genera il rifiuto consultando  i  titoli dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 per risalire  al  codice  a  sei cifre riferito al rifiuto in questione, ad eccezione dei  codici  dei suddetti capitoli che terminano con le cifre 99. E’ possibile che  un determinato impianto o stabilimento  debba  classificare  le  proprie attivita’ riferendosi a capitoli diversi. Per esempio un  fabbricante di automobili puo’ reperire i rifiuti che produce sia nel capitolo 12 (rifiuti  dalla  lavorazione  e  dal  trattamento   superficiale   di metalli), che nel capitolo 11 (rifiuti inorganici contenenti  metalli
provenienti da trattamento e ricopertura di  metalli)  o  ancora  nel capitolo 08 (rifiuti da uso di rivestimenti), in funzione delle varie fasi della produzione. Nota: I  rifiuti  di  imballaggio  oggetto  di raccolta differenziata (comprese combinazioni di diversi materiali di

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ALLEGATO C Operazioni di recupero DECRETO LEGISLATIVO 3 dicembre 2010, n.205

Operazioni di recupero

R1 Utilizzazione principalmente come combustibile o come altro  mezzo per produrre energia
R2 Rigenerazione/recupero di solventi
R3 Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi
(comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)
R4 Riciclaggio /recupero dei metalli e dei composti metallici
R5 Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche
R6 Rigenerazione degli acidi o delle basi
R7 Recupero dei prodotti che servono a ridurre l’inquinamento
R8 Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori
R9 Rigenerazione o altri

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