Con le due delibere del 15 e del 22 dicembre 2010 il Comitato nazionale dell’albo gestori ambientali ha adottato
i criteri per l’iscrizione sia dei commercianti e degli intermediari di rifiuti senza detenzione alla categoria 8
del Dm 406/98, sia delle imprese che esercitano il solo trasporto transfrontaliero dei rifiuti in Italia.
Questa la prima importante attuazione della nuova disciplina sui rifiuti introdotta dal Dlgs 205/2010, che modifica profondamente la parte IV del Dlgs 152/2006 (Codice ambientale). Sul punto, il riferimento è il riformulato articolo 194 che impone
ambiente
Caratteristiche di pericolo per i rifiuti ALLEGATO I DECRETO LEGISLATIVO 3 dicembre 2010, n.205
Caratteristiche di pericolo per i rifiuti
H1 «Esplosivo»: sostanze e preparati che possono esplodere per effetto della fiamma o che sono sensibili agli urti e agli attriti piu’ del dinitrobenzene;
H2 «Comburente»: sostanze e preparati che, a contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, presentano una forte reazione esotermica;
H3-A «Facilmente infiammabile»: sostanze e preparati:
– liquidi il cui punto di infiammabilita’ e’ inferiore a 21° C (compresi i liquidi estremamente infiammabili), o – che a contatto con l’aria, a temperatura ambiente e senza apporto di energia, possono riscaldarsi e infiammarsi, o
– solidi che possono facilmente infiammarsi per la rapida azione di una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo l’allontanamento della sorgente di accensione, o
ALLEGATO D Elenco dei rifiuti istituito dalla Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000.
Introduzione
Il presente elenco armonizzato di rifiuti verra’ rivisto periodicamente, sulla base delle nuove conoscenze ed in particolare di quelle prodotte dall’attivita’ di ricerca, e se necessariomodificato in conformita’ dell’articolo 39 della direttiva 2008/98/CE. L’inclusione di una sostanza o di un oggetto nell’elenco non significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi. Una sostanza o un oggetto e’ considerato un rifiuto solo se rientra nella definizione di cui all’articolo 3, punto 1 della direttiva 2008/98/CE.
1. Ai rifiuti inclusi nell’elenco si applicano le disposizioni di cui alla direttiva 2008/98/CE, a condizione che non trovino applicazione le disposizioni di cui agli articoli 2, 5 e 7 della direttiva
2008/98/CE.
2. I diversi tipi di rifiuto inclusi nell’elenco sono definiti specificatamente mediante un codice a sei cifre per ogni singolorifiuto e i corrispondenti codici a quattro e a due cifre per i rispettivi capitoli. Di conseguenza, per identificare un rifiuto nell’elenco occorre procedere come segue:
3. Identificare la fonte che genera il rifiuto consultando i titoli dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 per risalire al codice a sei cifre riferito al rifiuto in questione, ad eccezione dei codici dei suddetti capitoli che terminano con le cifre 99. E’ possibile che un determinato impianto o stabilimento debba classificare le proprie attivita’ riferendosi a capitoli diversi. Per esempio un fabbricante di automobili puo’ reperire i rifiuti che produce sia nel capitolo 12 (rifiuti dalla lavorazione e dal trattamento superficiale di metalli), che nel capitolo 11 (rifiuti inorganici contenenti metalli
provenienti da trattamento e ricopertura di metalli) o ancora nel capitolo 08 (rifiuti da uso di rivestimenti), in funzione delle varie fasi della produzione. Nota: I rifiuti di imballaggio oggetto di raccolta differenziata (comprese combinazioni di diversi materiali di
ALLEGATO C Operazioni di recupero DECRETO LEGISLATIVO 3 dicembre 2010, n.205
R1 Utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia
R2 Rigenerazione/recupero di solventi
R3 Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi
(comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)
R4 Riciclaggio /recupero dei metalli e dei composti metallici
R5 Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche
R6 Rigenerazione degli acidi o delle basi
R7 Recupero dei prodotti che servono a ridurre l’inquinamento
R8 Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori
R9 Rigenerazione o altri