Diverse sono le novità da segnalare nel campo della legislazione ambientale: ecoreati, nuove regole per la classificazione dei rifiuti, bonifica siti contaminati e verifica di assoggettabilità a VIA. Sul piano della prassi applicativa continua il dibattito sui sottoprodotti (a quali condizioni non si scivola nel girone dei rifiuti), con prese di posizioni, tra la giurisprudenza amministrativa e quella penale, non sempre coincidenti, a beneficio dell’esigenza di certezza delle regole per tutti gli operatori del settore.
bonifica siti contaminati
L’imprenditore è sempre responsabile della contaminazione del sito sul quale insiste la propria attività?
di Andrea Quaranta
Con la sentenza n. 2117/12, il TAR di Catania ha affermato che “la responsabilità degli operatori economici insediati nel SIN […] rispetto a misure di ripristino ambientale nasce in virtù della loro presenza all’interno del sito perimetrato, quali soggetti proprietari o utilizzatori delle aree industriali ivi ricadenti, e si configura come oggettiva responsabilità imprenditoriale, in base alla quale gli operatori economici che producono e ritraggono profitti attraverso l’esercizio di attività pericolose, in quanto ex se inquinanti, o in quanto utilizzatori di strutture produttive contaminate e fonte di perdurante contaminazione, sono per ciò stesso tenuti a sostenere integralmente gli oneri necessari a garantire la tutela dell’ambiente e della salute della popolazione, in correlazione causale con tutti indistintamente i fenomeni di compromissione collegatisi alla destinazione industriale del sito, gravato come tale da un vero e proprio onere reale a rilevanza pubblica, in quanto finalizzato alla tutela di prevalenti ed indeclinabili interessi dell’intera collettività”.
Il Collegio ha ritenuto tale opzione interpretativa:
perfettamente compatibile con l’applicazione del principio “chi inquina paga”, conformemente agli orientamenti della giurisprudenza più recente in materia, che ha evidenziato come il “codice dell’ambiente” disciplini un sistema sanzionatorio ambientale nel quale l’attuazione del principio non prevede che – in assenza di individuazione del responsabile ovvero di impossibilità di questi a far fronte alle proprie obbligazioni
– il costo degli interventi gravi sulla collettività (per il tramite di uno degli enti esponenziali di questa), ma pone tali costi a
DECRETO 10 agosto 2012, n. 161
Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo. (12G0182) (GU n. 221 del 21-9-2012 )
IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE di concerto con IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale» e, in particolare, la parte quarta, relativa alla gestione dei rifiuti come modificata dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, recante «Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive»;
Vista la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;
Considerati, in particolare, gli articoli 184-bis, 185 e 186 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni; Visto l’articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita’, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il quale prevede che l’utilizzo delle terre e rocce da scavo e’ regolamentato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del suddetto decreto;
Visto l’articolo 39, comma 4, del decreto legislativo n. 205 del 2010, come modificato dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il quale prevede che dalla data di entrata in vigore del regolamento adottato ai sensi dell’articolo 49 del sopracitato decreto-legge n. 1 del 2012 e’ abrogato l’articolo 186 del decreto legislativo medesimo;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 16 novembre 2011 e dell’8 marzo 2012;
Vista la notifica di cui alla direttiva 98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e
Entrata in vigore del nuovo Regolamento per le terre e rocce da scavo
Domani 6 Ottobre 2012 entra in vigore il nuovo Regolamento per le terre e rocce da scavo D.M. 161 del 10 Agosto 2012.
Il Regolamento con molta probabilità sarà soggetto nei mesi futuri a nuove revisioni e modifiche che potrebbero aggiungere delle eccezioni e semplificazioni al momento non previste.
Nel frattempo cogliamo l’occasione per ricordare che il regolamento introduce la possibilità di considerare, a determinate condizioni, le terre e rocce da scavo come sottoprodotti e quindi riutilizzabili anziché dei rifiuti.
Le condizioni necessarie affinché ciò sia possibile:
il materiale da scavo deve essere generato durante la realizzazione dell’opera;
il materiale da scavo deve essere riusato nell’esecuzione della stessa o di un’altra opera;
il materiale da scavo deve essere idoneo ad essere utilizzato direttamente;
il materiale da scavo deve soddisfare i requisiti di qualità ambientale.
Al rispetto delle quattro condizioni indicate sarà necessario