Ecoreati e nuove regole per la classificazione dei rifiuti

traffico illecito di rifiutiDiverse sono le novità da segnalare nel campo della legislazione ambientale: ecoreati, nuove regole per la classificazione dei rifiuti, bonifica siti contaminati e verifica di assoggettabilità a VIA. Sul piano della prassi applicativa continua il dibattito sui sottoprodotti (a quali condizioni non si scivola nel girone dei rifiuti), con prese di posizioni, tra la giurisprudenza amministrativa e quella penale, non sempre coincidenti, a beneficio dell’esigenza di certezza delle regole per tutti gli operatori del settore.

read more

Approfondisci

L’imprenditore è sempre responsabile della contaminazione del sito sul quale insiste la propria attività?

di Andrea Quaranta

Con la sentenza n. 2117/12, il TAR di Catania ha affermato che “la responsabilità degli operatori economici insediati nel SIN […] rispetto a misure di ripristino ambientale nasce in virtù della loro presenza all’interno del sito perimetrato, quali soggetti proprietari o utilizzatori delle aree industriali ivi ricadenti, e si configura come oggettiva responsabilità imprenditoriale, in base alla quale gli operatori economici che producono e ritraggono profitti attraverso l’esercizio di attività pericolose, in quanto ex se inquinanti, o in quanto utilizzatori di strutture produttive contaminate e fonte di perdurante contaminazione, sono per ciò stesso tenuti a sostenere integralmente gli oneri necessari a garantire la tutela dell’ambiente e della salute della popolazione, in correlazione causale con tutti indistintamente i fenomeni di compromissione collegatisi alla destinazione industriale del sito, gravato come tale da un vero e proprio onere reale a rilevanza pubblica, in quanto finalizzato alla tutela di prevalenti ed indeclinabili interessi dell’intera collettività”.
Il Collegio ha ritenuto tale opzione interpretativa:

perfettamente compatibile con l’applicazione del principio “chi inquina paga”, conformemente agli orientamenti della giurisprudenza più recente in materia, che ha evidenziato come il “codice dell’ambiente” disciplini un sistema sanzionatorio ambientale nel quale l’attuazione del principio non prevede che – in assenza di individuazione del responsabile ovvero di impossibilità di questi a far fronte alle proprie obbligazioni
– il costo degli interventi gravi sulla collettività (per il tramite di uno degli enti esponenziali di questa), ma pone tali costi a

Approfondisci

DECRETO 10 agosto 2012, n. 161

Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo. (12G0182) (GU n. 221 del 21-9-2012 )

IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE di concerto con IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  «Norme  in materia ambientale» e, in particolare, la parte quarta, relativa alla gestione dei  rifiuti  come  modificata  dal  decreto  legislativo  3 dicembre 2010, n. 205,  recante  «Disposizioni  di  attuazione  della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio  del  19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive»;
Vista  la  direttiva  2008/98/CE  del  Parlamento  europeo  e   del Consiglio del 19 novembre 2008  relativa  ai  rifiuti  e  che  abroga alcune direttive;
Considerati, in particolare, gli articoli 184-bis, 185  e  186  del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni;  Visto l’articolo 49  del  decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza,  lo  sviluppo  delle infrastrutture e la competitivita’,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il  quale  prevede  che  l’utilizzo delle terre e  rocce  da  scavo  e’  regolamentato  con  decreto  del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  di concerto con il Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  da adottarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore  del  suddetto decreto;
Visto l’articolo 39, comma 4, del decreto legislativo  n.  205  del 2010, come modificato dalla legge 24 marzo  2012,  n.  27,  il  quale prevede che dalla data di entrata in vigore del regolamento  adottato ai sensi dell’articolo 49 del sopracitato decreto-legge n. 1 del 2012 e’ abrogato l’articolo 186 del decreto legislativo medesimo;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 16 novembre 2011 e dell’8 marzo 2012;
Vista la notifica di cui alla direttiva 98/34/CE,  come  modificata dalla direttiva 98/48/CE che prevede una  procedura  di  informazione nel settore delle norme e

Approfondisci

Entrata in vigore del nuovo Regolamento per le terre e rocce da scavo

Domani 6 Ottobre 2012 entra in vigore il nuovo Regolamento per le terre e rocce da scavo D.M. 161 del 10 Agosto 2012.

Il Regolamento con molta probabilità sarà soggetto nei mesi futuri a nuove revisioni e modifiche che potrebbero aggiungere delle eccezioni e semplificazioni al momento non previste.

Nel frattempo cogliamo l’occasione per ricordare che il regolamento introduce la possibilità di considerare, a determinate condizioni, le terre e rocce da scavo come sottoprodotti e quindi riutilizzabili anziché dei rifiuti.

Le condizioni necessarie affinché ciò sia possibile:

il materiale da scavo deve essere generato durante la realizzazione dell’opera;
il materiale da scavo deve essere riusato nell’esecuzione della stessa o di un’altra opera;
il materiale da scavo deve essere idoneo ad essere utilizzato direttamente;
il materiale da scavo deve soddisfare i requisiti di qualità ambientale.

Al rispetto delle quattro condizioni indicate sarà necessario

Approfondisci