Sistri. Sanzioni amministrative fino a 93 mila euro.

Sistri_sanzioniLe sanzioni previste all’art. 9 del Milleproroghe 2015 per la mancata iscrizione al SISTRI e per il mancato pagamento del contributo (art. 260-bis, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 152/2006), sono applicate a decorrere dal 1° aprile 2015.
Uno schiaffo in faccia agli operatori del settore ed ai produttori di rifiuti pericolosi, che nonostante la crisi che anche il settore dei rifiuti conosce bene, si trovano a dover affrontare un spesa…di certo non produttiva, per un sistema di tracciabilità dei rifiuti che ad oggi non è ancora entrato in funzione in maniera definitiva, ponendo altresi un’aggravio in termini di tempo che le imprese si trovano a dover affrontare comunque, visto l’obbligo di utilizzare comunque il portale del Sistri per le registrazioni dei movimenti all’interno dell’azienda, non tralasciando però la tenuta dei registri di carico e scarico e l’utilizzo dei formulari di identificazione dei rifiuti.
Sembra una beffa, ma il regime sanzionatorio applicato e la normativa, non lasciano via di scampo!
Si perchè il mancato pagamento del contributo, di un sistema che ormai si trascina avanti da ben sei (6) anni è pesantissimo, al punto di poter rischiare di far chiudere una piccola azienda. Parliamo di sanzioni che vanno da 15.500,00 euro a 93.000,00 euro per omessa iscrizione e pagamento del contributo al SISTRI di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lett. a) da parte dei soggetti obbligati. http://www.portalerifiutispeciali.it/sanzioni-sistri

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Dal 1 Giugno 2015 il regolamento CLP è l’unico riferimento normativo per la classificazione e l’etichettatura di miscele e sostanza pericolose

Dal 1 Giugno 2015 il Regolamento (CE) 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio (CLP) di miscele e sostanze pericolose sarà l’unico riferimento normativo per la classificazione e l’etichettatura delle sostanze chimiche e delle miscele. Ha così termine la fase transitoria, iniziata il 20 Gennaio 2009, che ha permesso alle imprese di utilizzare le disposizioni della precedente legislazione.

Il Regolamento CLP andrà a sostituire integralmente la normativa precedente, con obblighi generalmente simili. Sarà possibile leggere per alcuni casi l’introduzione di nuove disposizioni ed in particolare ciò avviene per il metodo di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche che fa riferimento al sistema mondiale armonizzato delle Nazioni Unite (GHS dell’ONU)

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A quali condizioni il coke da petrolio non è un rifiuto?

Il codice dell’ambiente – dopo aver posto, all’art. 183, comma 1, lettera a, la definizione di rifiuto quale “qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell’Allegato A alla parte quarta del presente decreto (recante l’elenco delle categorie di rifiuti) e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi” – ha poi previsto (all’art. 185, comma 1, lett. l) che non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del D.Lgs. n. 152 del 2006, tra l’altro, il coke da petrolio utilizzato come combustibile per uso produttivo.

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Elenco dei rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio

Rifiuti & Sicurezza – Andrea Sergi

E’ stata pubblicata in data 30 Dicembre 2014 sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L370/44 la Decisione della Commissione 2014/955/UE del 18 Dicembre 2014 che modifica la Decisione 2000/532/CE relativa all’elenco dei rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio.

In particolare, questa nuova Decisione abroga i commi 2 e 3 della Decisione 2000/532/CE e modifica l’allegato contenente l’elenco dei rifiuti di quest’ultima per allinearlo a quanto stabilito dal Reg. 1272/08/CE (cosiddetto “regolamento CLP”) che classifica le sostanze pericolose all’interno dell’Unione.

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