Combustione illecita di rifiuti: quanto ricorre la sanzione amministrativa

L’illecito amministrativo di cui all’art. 256-bis, comma 6, d.lgs. 152/2006, ha ad oggetto i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali di cui all’art. 184, lett. e), non dunque la paglia, gli sfalci, le potature e il materiale agricolo o forestale non pericoloso di cui all’art. 185, comma 1, lett. f).

La condotta, però, deve avere ad oggetto rifiuti vegetali abbandonati o depositati in modo incontrollato (tale il senso del richiamo al comma 1°), non anche raccolti e trasportati dallo stesso autore della combustione, poiché, in tal caso, la condotta ricadrebbe nella previsione di cui al comma 2° dello stesso art. 256-bis, d.lgs. cit.; ne consegue che la condotta di autosmaltimento mediante combustione illecita di rifiuti continua ad avere penale rilevanza.

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Smarrimento della quarta copia del formulario identificazione rifiuti

di Ing. Vito la Forgia – v.laforgia@ambiente-rifiuti.com

Grazie alle recenti modifiche normative, in parte grazie anche all’introduzione del SISTRI, allo sviluppo delle certificazioni ambientali nelle aziende, negli ultimi due anni si è assistito ad un progredire dell’attenzione da parte delle imprese nei confronti della corretta gestione dei rifiuti speciali.

Ciò si è tradotto nella consapevolezza, da parte del produttore di rifiuti, di quali sono i suoi diritti e doveri. Ovviamente la strada che dobbiamo percorrere è ancora lunga ma finalmente le basi sembrano essere state gettate.

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LEGGE COMPETITIVITÀ 2014: NOVITÀ AL TUA – Classificazione Rifiuti

Pubblicata il 20.08.2014 la Legge n. 116/2014 che converte il D.L. n. 91/2014, noto come “Decreto Competitività”, il quale va ad introdurre alcune modifiche ed integrazioni al Testo Unico Ambientale D.lgs. 152/06.

Tra le novità più interessanti in materia di rifiuti viene introdotta, nell’allegato D alla parte IV del TUA, una premessa in merito alla procedura di classificazione dei rifiuti. Tale disposizione riafferma innanzitutto che la classificazione è onere del produttore, il quale deve assegnare il codice CER opportuno. Entrando un po’ più nel merito della determinazione della pericolosità dei rifiuti i successivi commi affermano che, in caso di CER “assoluti” quindi che non contemplano codici speculari, non è necessario avere la conferma analitica per definire la pericolosità del rifiuto o meno e quindi:

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Regolamento (UE) n. 487/2013. Classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Per garantire che i fornitori di sostanze possano adeguarsi alle nuove disposizioni relative alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio introdotte dal presente regolamento, va previsto un periodo transitorio e l’applicazione del presente regolamento va differita. In tal modo si intende fornire la possibilità di applicare le disposizioni del presente regolamento su una base volontaria prima che termini il periodo transitorio.

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea L149 del 1 giugno 2013, il Regolamento (UE) n. 487/2013 dell’8 maggio 2013 recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele.

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