Entrata in vigore del decreto ministeriale 12 febbraio 2015, n. 31

DECRETO 12 febbraio 2015, n. 31

Regolamento recante criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti, ai sensi dell’articolo 252, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (15G00043) (GU Serie Generale n.68 del 23-3-2015)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/04/2015

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DECRETO 12 febbraio 2015, n. 31 Regolamento recante criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti, ai sensi dell’articolo 252, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/04/2015
IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Visto il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 e, in particolare, l’articolo 2, comma 1-bis;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e successive modificazioni ed in particolare gli articoli 242, comma 13-bis, 249 e 252, comma 4, ultimo periodo;
Vista l’appendice “V” del manuale “Criteri metodologici per l’applicazione dell’analisi di rischio ai siti contaminati”
[http://www.isprambiente.gov.it/files/temi/appendice-v-100609.pdf ], revisione 2, elaborato dall’Istituto Superiore per la Protezione e la
Ricerca Ambientale (ISPRA), l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA), l’Istituto Superiore di Sanita’ (ISS) e l’Istituto
Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), che individua lo scenario di esposizione commerciale/industriale da applicare nell’analisi di rischio per la bonifica dei siti nei quali sono stati realizzati e gestiti punti vendita carburanti;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il parere dell’Istituto Superiore di Sanita’ n. 9525 del 17 marzo 2014;
Visto il parere dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale emanato n. 16081 del 14 aprile 2014;

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SISTRI atto II°

Come nelle rappresentazioni teatrali è possibile assistere a colpi di scena che stravolgono il previsto andamento della trama, anche il SISTRI ha dato dimostrazione nel corso della sua pseudo-esistenza di essere capace di stupire gli operatori del mondo dei rifiuti con svariati colpi di scena. Certo alcuni erano previsti, altri ci hanno lasciato con il fiato sospeso, altri ancora avranno permesso addirittura a qualcuno di vincere qualche scommessa ma quel che è certo è che il SISTRI ritorna ancora una volta sulla scena e questa volta vuole restarci.

Ricordiamo a tutti che lo scopo iniziale del SISTRI era uno snellimento delle procedure ed un tracciamento in tempo reale dei traffici di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi a mezzo di moderni sistemi tecnologici che permettevano rapidamente ed in tempo reale di monitorare la posizione di un determinato rifiuto.

Poco dopo la sua istituzione e la distribuzione dei primi sistemi informatici sovvenne a qualcuno il dubbio che in realtà il SISTRI fosse un mezzo ipertecnologico per confrontare i dati fiscali delle aziende con quelle relative allo smaltimento dei rifiuti e verificare così altri parametri e limitare le evasioni fiscali. Alla fine ciò che è rimasto del SISTRI versione 1.0 sono state le adorabili black-box che hanno prosciugato le batterie degli automezzi, dispositivi USB mal funzionanti o infettati che hanno fatto impazzire intere reti LAN e tanta buona volontà degli operatori del settore trasformata in rabbia e frustrazione a causa delle continue modifiche al sistema, procedure assurde ed a volte in netto contrasto con

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