delega_ambientale

La delega di funzioni in campo ambientale non è più sottoposta al requisito della necessità

Il requisito della necessità della delega di funzioni in campo ambientale, tale per cui essa è operante sotto il profilo penale solo se il trasferimento delle funzioni è giustificato in base alle dimensioni dell’impresa, oggi non è più attuale.

Ed infatti a seguito della normativizzazione dell’istituto della delega nel cd. Testo unico sulla sicurezza (D.Lgs. n. 81 del 2008), l’attuale art. 16 del citato T.U. non contempla più tra i requisiti richiesti per attribuire efficacia all’atto di delega proprio quello della sua “necessità”, essendo oggi pacificamente ammissibile in campo prevenzionistico l’attribuzione delle funzioni delegate anche

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