il trasporto multimodale di merci pericolose

Modello per il trasporto multimodale di merci pericolose

E’ importante notare che le disposizioni del Codice IMDG in genere prevalgono su quelle ADR. Infatti alla sezione 1.1.4.2.1 dell’ADR si legge che i colli per i quali è previsto un percorso strada-mare possono essere etichettati, marcati e placcati soltanto secondo l’IMDG.

ADR 5.4.2 – Certificato di carico di un container o di un veicolo

Se il trasporto di merci pericolose in precede un percorso marittimo, deve essere fornito un certificato di carico del container conforme alla sezione 5.4.2 del Codice IMDG con il documento di trasporto. Un unico documento può soddisfare le funzioni del documento di trasporto prescritto al 5.4.1 e del certificato di carico del container o del veicolo di cui sopra; in caso contrario, questi documenti devono essere uniti gli uni agli altri. Se un unico documento deve soddisfare il ruolo di questi documenti, è sufficiente, per fare questo, inserire nel documento di trasporto una dichiarazione indicante che il carico del container o del veicolo è stato effettuato conformemente ai regolamenti modali applicabili, con l’identificazione della persona responsabile del certificato di carico del container o del veicolo.

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Ruoli e responsabilità dei principali operatori ADR

CISTERNAIl regolamento sul trasporto delle merci pericolose su strada (ADR) identifica gli operatori coinvolti nella catena logistica e ne determinano ruoli e responsabilità. Gli operatori della filiera del trasporto merci pericolose devono prendere appropriate misure, riguardo alla natura e dimensione dei pericoli prevedibili, al fine di evitare danneggiamenti o ferite e, se il caso, di minimizzare i loro effetti.

Quando la sicurezza della popolazione rischia di essere messa direttamente in pericolo, gli operatori devono avvisare immediatamente i servizi d’emergenza e mettere a loro disposizione le informazioni richieste ai fini dell’intervento.

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DM n. 303 del 07/04/2014 Procedure per il rilascio dell’autorizzazione all’imbarco e trasporto marittimo

In data 7 maggio 2014 è stato pubblicato su G.U. n. 104 – Serie Generale – il Decreto Ministeriale del Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 303 del 7 aprile 2014 recante: “Procedure per il rilascio dell’autorizzazione all’imbarco e trasporto marittimo e per il nulla osta allo sbarco e al reimbarco su altre navi (transhipment) delle merci pericolose”

Il nuovo testo:

approva e rende esecutive le nuove procedure per il rilascio dell’autorizzazione all’imbarco e trasporto marittimo e per il nulla-osta allo sbarco e al reimbarco su altre navi (transhipment) delle merci pericolose in colli e in unità di trasporto del carico che si effettuano nei porti italiani;
approva e rende esecutive le nuove regole per il trasporto di merci pericolose su navi traghetto in viaggi nazionali.

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Cap. 7.3 – ADR 2015

Ringraziamo l’autore Enrico Cappella – Consulente ADR/RID, per il prezioso contributo che pubblichiamo con piacere, certi che la sua professionalità arricchirà le nostre pagine a favore di quanti ci seguono.

Il nuovo testo porta con sè, tra le altre cose, la revisione delle disposizioni speciali di trasporto applicabili al trasporto in rinfusa (capitolo 7.3 ADR).

La nuova colonna numero 17 della tabella ‘A’ (lista delle merci pericolose), vede nuovi codici con relativi significati da conoscere.

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