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Una netta distinzione tra stoccaggio e deposito temporaneo dei rifiuti speciali pericolosi e non.

Secondo quanto descritto dall’art.  183, lett. aa), lo stoccaggio dei rifiuti è l’insieme delle attività di smaltimento, consistenti nelle operazioni di deposito preliminare dei rifiuti nonché delle attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva degli stessi.

Diversamente, la lett.  bb) dello stesso articolo definisce il deposito temporaneo come un raggruppamento di rifiuti effettuato prima della raccolta nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, a precise condizioni, quali ad esempio le Categorie omogenee ed il quantitativo posto in deposito e l’aspetto temporale del deposito stesso. In ogni caso, che il deposito si riferisca ai rifiuti pericolosi o ai rifiuti non pericolosi, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno!
L’abbandono di rifiuti “alla rinfusa” e non per categorie omogenee esclude la configurabilità del cosiddetto deposito temporaneo regolare configurandosi di fatto in un deposito incontrollato, ciò avviene quando il deposito non prelude ad alcuna operazione di smaltimento o di recupero. In tal caso lo stesso esula dai confini della definizione di deposito temporaneo e viene quindi sanzionato a seconda dei casi o come illecito amministrativo ai sensi del D.Lgs.. n. 152 del 2006, art. 255 o come reato contravvenzionale ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 2.

Il D. Lgs 152/06 non precisa il significato da attribuire a categorie omogenee, ma il termine è impiegato sia nell’art. 187 che nell’All. G in relazione  al divieto di miscelazione, divieto per il quale si fà riferimento ai codici cer attribuiti ai rifiuti, tenendo conto solo delle prime due cifre che identificano la fonte del rifiuto.
Gli aspetti fisici, quantitativi e temporali del deposito temporaneo, che per i rifiuti speciali non pericolosi ha un limite temporale di 3 mesi o un raggruppamento massimo di 20 MC, mentre per i rifiuti  speciali pericolosi, rimane invariato l’aspetto temporale, portando però a 10 MC il quantitativo massimo accumulabile indistintamente  dall’aspetto temporale, sono imprescindibili dalla nozione di deposito temporaneo e proprio su questi due punti fondamentali, si distingue il deposito temporaneo dei rifiuti dallo stoccaggio.

Non rispettando le norme sopra indicate si ha una forma di gestione dei rifiuti che se in assenza della prescritta autorizzazione o comunicazione in procedura semplificata, viene sanzionato come contravvenzione dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1
Quando non ricorre un deposito temporaneo, si configura un deposito preliminare se esso è realizzato in vista di successive operazioni di smaltimento,  ovvero una messa in riserva se è realizzato in vista di successive operazioni di recupero, diversamente si realizza un deposito incontrollato o abbandono.

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Mariano Fabris

Consulente e Resp. Tecnico in Materia di Gestione Rifiuti Cat 1,4,5,8 Preposto per il Trasporto Nazionale e Internazionale su strada di Merci.

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