I Sistemi di Gestione Ambientale e la Normativa Volontaria di Riferimento

L’impatto sull’ambiente delle attività produttive, sta acquisendo negli ultimi anni un’importanza sempre maggiore, sia a livello locale e nazionale, sia a livello internazionale.

Finora la risposta delle istituzioni alle problematiche ambientali connesse alle attività industriali, ha fatto perno sugli strumenti di regolamentazione diretta (“Command and Control”), ossia lo Stato emana leggi per la tutela delle principali componenti ambientali (acqua-aria-suolo-rifiuti) e impone alle aziende il rispetto di limiti per ogni emissione inquinante. Tuttavia la regolamentazione diretta, seppur fondamentale per garantire standard minimi di qualità ambientale, risulta inefficace sul fronte della prevenzione dell’inquinamento, in quanto induce le imprese a operare esclusivamente a valle del processo produttivo, sulla depurazione delle emissioni inquinanti.

Per la prevenzione dell’inquinamento è necessario invece, fermo restando il rispetto dei limiti imposti dalla regolamentazione diretta, inserire la variabile ambientale nei processi gestionali e decisionali delle imprese, operando in questo modo a monte del processo produttivo. È in quest’ottica che si inseriscono i sistemi di gestione ambientale, strumenti volontari che consentono alle imprese di gestire i rapporti che intercorrono tra le attività produttive e il loro impatto sull’ambiente al fine del miglioramento continuo delle prestazioni ambientali.

Al presente sono in vigore normative volontarie sia di origine pubblica che privata, che forniscono alle organizzazioni (imprese, società di servizi, enti pubblici) le basi per l’allestimento di efficaci sistemi di gestione ambientale.

  • Nel 1993 viene emanato il Regolamento CE 1836/93 EMAS I (ECO-Management and Audit Scheme).
  • Nel 1996 viene pubblicata la Norma ISO 14001 (emanata dall’ISO – International Organization of Standardization, ente di normazione internazionale di natura privata) e contemporaneamente viene ritirata la Norma BS 7750.
  • Nel 2001 viene emanato il Regolamento CE 761/2001 EMAS II che abroga il Regolamento EMAS I.
  • Nel 2004 viene revisionata e pubblicata la nuova versione della Norma ISO 14001, rendendola compatibile alla Norma ISO 9001:2000.
  • Nel 2009 viene emanato il Regolamento CE 1221/2009 EMAS III che sostituisce il Regolamento EMAS II

Attualmente, quindi, le norme volontarie di riferimento per l’allestimento di sistemi di gestione ambientale sono la norma ISO 14001:2004, valida a livello internazionale, ed il Regolamento CE 1221/2009 EMAS III, valido primariamente sul territorio dell’Unione Europea, ma aperto anche ad organizzazioni extra-europee.

Le organizzazioni che decidono di dotarsi di un sistema di gestione ambientale e certificarlo/registrarlo ai sensi della Norma ISO 14001 o del Regolamento EMAS III, devono richiedere l’intervento di un Ente accreditato indipendente, che verifica la conformità del sistema alla norma prescelta. Se l’esito della verifica è positivo, l’organizzazione ottiene la certificazione del sistema, nel caso dell’ISO 14001, o l’inserimento nel Registro Europeo delle Organizzazioni EMAS nel caso del Regolamento CE 1221/2009.

LA NORMA UNI EN ISO 14001

La norma UNI EN ISO 14001 è stata creata dal comitato tecnico dell’ISO (Iternational Organization of Standardization), in seguito è stata approvata dal CEN (Comitato Europeo di Normazione), divenendo norma europea (EN). Infine è stata pubblicata in

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Mud 2013 cosa cambia nella presentazione

Cosa cambia nella presentazione del Mud 2013 riferito ai rifiuti prodotti e/o gestiti nel corso del 2012.
In primo luogo c’è da osservare che vengono ripristinati tra i soggetti tenuti alla presentazione anche chi effettua trasporto e/o intermediazione dei rifiuti di rifiuti senza detenzione, a differenza di quanto valido nel 2011 e nel 2012.
Questo è dovuto a causa della sopensione del Sistri determinata dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134

Il Dpcm 20 dicembre 2012 aggiunge due nuove comunicazioni per i rifiuti speciali  e per i Raee, oltre alle 4 già esistenti, apportando delle modfiche nella sezione Imballaggi e quella riferita ai veicoli fuori uso.

Per la comunicazione è fatto obbligo di utilizzare il software messo a disposizione da Unioncamere o altri software che, a conclusione della compilazione, generino un file organizzato secondo i tracciati record previsti dall’Allegato 4 al DPCM, il quale può contenere le dichiarazioni relative a più unità locali.
Non è più possibile quindi la spedizione postale o la consegna diretta del supporto magnetico, in quanto la stessa dovrà avvenire per via telematica per tutti i soggetti coinvolti, fatta eccezzione per i soli comuni e loro consorzi e per i produttori e gestori di rifiuti che presentino non più di 7 (sette) codici cer, si siano avvalsi di non più di 3 (tre) autotrasportatori e/o

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Decreto Legge 14 gennaio 2013 Disposizioni urgenti per il superamento di criticita’ nella gestione dei rifiuti

In un precedente articolo intitolato “Addio alla Discarica” ci si compiaceva del fatto che ha distanza di 10 anni dal recepimento della normativa europea in merito, fossimo  in grado di applicarla, non considerando però che l’Italia è un paese che negli ultimi 20 anni non ha saputo adeguarsi…  Rimaniamo balorditi per il continuo ripetersi di proroghe che susseguendosi uno dopo l’altra, vengono applicate ad un settore già di per se complicato e al quale le aziende che vi operano devono continuamente adeguarsi…

Entrato in vigore martedì 15 gennaio 2013 Il Decreto Legge 14 gennaio 2013, n. 1 primo decreto-legge approvato dal Governo nel nuovo anno, intitolato “Disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticita’ nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale” proroga il Dlgs 36/2003 apportando modifiche per quanto riguarda lo smaltimento in discarica dei rifiuti con potere calorifico inferiore (Pci) maggiore a 13mila kj/kg, che sarà di fatto consentito fino al 31 dicembre 2013.

L’ultima proroga all’ammissibilità degli stessi era già stata prevista dal Dl 216/2011 che di fatto già prorogava il DLgs 36/03.

Il provvedimento è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.11 del 14-1-2013.

Di seguito riportiamo il testo:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di emanare disposizioni indispensabili per superare gravi situazioni di criticita’ nel ciclo della gestione dei rifiuti esistenti in varie zone del territorio italiano e, in particolare, nella regione Campania;

Ritenuta altresi’ la straordinaria necessita’ ed urgenza di emanare disposizioni volte ad

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Modifiche per l’iscrizione all’Albo delle imprese che svolgono le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti categorie dalla 1 alla 5.

E’ entrata in vigore il 9 gennaio la delibera dell’Albo Gestori Ambientali del 12 dicembre 2012, n. 6 che modifica i requisiti minimi di veicoli e personale addetto
per l’iscrizione all’Albo in categoria 1 esclusa la F. Le novità indicate riguardano i seguenti Cer: 200110, 200111, 200125, 200131, 200132, 200133, 200134, 200399, 080318, 160216.
per la raccolta urbana differenziata dei rifiuti; tessili, farmaci, toner, oli commestibili e batterie.

Delibera n° 6 del 12/12/2012
Modifiche alla deliberazione n. 1 del 30 gennaio 2003 recante criteri e requisiti per l’iscrizione all’Albo delle imprese che svolgono le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti (categorie dalla 1 alla 5).

IL COMITATO NAZIONALE DELL’ ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, l’articolo 212;
Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406, del Ministro dell’ambiente, di concerto con i Ministri dell’industria, del commercio e dell’artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, recante il regolamento di organizzazione e funzionamento dell’albo e, in particolare, l’articolo 6, comma 1, lettera b);
Vista la propria deliberazione n. 1 del 30 gennaio 2003, recante criteri e

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