Modifiche per l’iscrizione all’Albo delle imprese che svolgono le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti categorie dalla 1 alla 5.

E’ entrata in vigore il 9 gennaio la delibera dell’Albo Gestori Ambientali del 12 dicembre 2012, n. 6 che modifica i requisiti minimi di veicoli e personale addetto
per l’iscrizione all’Albo in categoria 1 esclusa la F. Le novità indicate riguardano i seguenti Cer: 200110, 200111, 200125, 200131, 200132, 200133, 200134, 200399, 080318, 160216.
per la raccolta urbana differenziata dei rifiuti; tessili, farmaci, toner, oli commestibili e batterie.

Delibera n° 6 del 12/12/2012
Modifiche alla deliberazione n. 1 del 30 gennaio 2003 recante criteri e requisiti per l’iscrizione all’Albo delle imprese che svolgono le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti (categorie dalla 1 alla 5).

IL COMITATO NAZIONALE DELL’ ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, l’articolo 212;
Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406, del Ministro dell’ambiente, di concerto con i Ministri dell’industria, del commercio e dell’artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, recante il regolamento di organizzazione e funzionamento dell’albo e, in particolare, l’articolo 6, comma 1, lettera b);
Vista la propria deliberazione n. 1 del 30 gennaio 2003, recante criteri e requisiti per l’iscrizione all’Albo delle imprese che svolgono le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti (categorie dalla 1 alla 5);
Considerato che le associazioni degli operatori economici hanno rappresentato le difficoltà delle piccole imprese che intendono iscriversi all’Albo nella categoria 1 per svolgere esclusivamente l’attività di raccolta differenziata e trasporto di specifiche tipologie di rifiuti urbani le quali, dai dati di ISPRA, non risultano essere di produzione annua pro capite significativa, quali i farmaci scaduti, le cartucce toner esaurite, le batterie, l’abbigliamento e i prodotti tessili, gli oli e i grassi commestibili;
Considerato che le difficoltà rappresentate, stante la modesta produzione annua pro capite delle suddette specifiche tipologie di rifiuti urbani e i possibili obiettivi di raccolta differenziata raggiungibili, appaiono giustificate in quanto le dotazioni di veicoli e di personale di cui all’allegato B, tabella 1B, della citata deliberazione n. 1 del 30 gennaio 2003, relative alla raccolta differenziata, risultano sovradimensionate rispetto alle reali quantità che possono essere raccolte in maniera differenziata e trasportate e, pertanto, non coerenti con l’esigenza di garantire un regolare svolgimento del relativo servizio;
Considerato, pertanto, opportuno integrare l’allegato B alla deliberazione n. 1 del 30 gennaio 2003, con un’apposita tabella riguardante le dotazioni minime di veicoli e di personale per lo svolgimento esclusivo dell’attività di raccolta differenziata e trasporto di specifiche tipologie di rifiuti urbani che non risultano avere una significativa produzione annua pro capite, garantendo, al tempo stesso, la permanenza delle garanzie di tutela dell’ambiente e le necessarie condizioni per assicurare servizi efficienti ed efficaci;

DELIBERA

Art. 1
1. All’allegato “B” alla deliberazione n. 1 del 30 gennaio 2003, dopo la “Tabella 1B” è aggiunta la seguente: Tabella 1B-bis: attività esclusiva di raccolta differenziata e trasporto di una o più delle seguenti tipologie di rifiuti urbani: abbigliamento e prodotti tessili (20 01 10, 20 01 11); batterie e accumulatori (20 01 33* e 20 01 34); farmaci (20 01 31* e 20 01 32); cartucce toner esaurite (20 03 99) e toner per stampa esauriti (08 03 18 e 16 02 16) di cui al paragrafo 4.2 dell’all.1 al DM 8 aprile 2008, modificato con D.M. 13 maggio 2009; oli e grassi commestibili (20 01 25).

CLASSE F
> 5.000 abitanti
CLASSE E
< a 20.000 e > o
= a 5.000 abitanti
CLASSE D
< a 50.000 e > o
= a 20.000
abitanti
CLASSE C
< a 100.000 e > o
= a 50.000
abitanti
CLASSE B
< a 500.000 e > o
= a 100.000
abitanti
CLASSE A
> o = a 500.000
abitanti
Veicoli 1 1 1 2 3 4
Personale 1 1 1 3 5 8

2. Alle imprese iscritte o che intendono iscriversi all’Albo nella categoria 1 per le tipologie di rifiuti di cui al comma 1, che dimostrano il possesso dei requisiti di cui agli allegati A o B, Tabella 1B, alla deliberazione n. 1 del 30 gennaio 2003, non è richiesta l’integrazione dell’iscrizione ai sensi della presente deliberazione.
La presente deliberazione entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del comunicato relativo alla sua adozione.

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Mariano Fabris

Consulente e Resp. Tecnico in Materia di Gestione Rifiuti Cat 1,4,5,8 Preposto per il Trasporto Nazionale e Internazionale su strada di Merci.

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