Sanzioni Sistema informatico di controllo della tracciabilita’ dei rifiuti Articolo 36 decreto legislativo 3 dicembre 2010 n 205

(Sanzioni)

1. Dopo l’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n. 152, sono inseriti i seguenti articoli: “Articolo 260-bis (Sistema informatico di controllo della tracciabilita’ dei rifiuti)

1. I soggetti obbligati che omettono l’iscrizione al  sistema  di
controllo  della  tracciabilita’  dei   rifiuti   (SISTRI)   di   cui
all’articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nei termini  previsti,  sono
puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da  duemilaseicento
euro a

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Articolo 33 decreto legislativo 3 dicembre 2010 n 205

(Modifiche all’articolo 230 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152)

1. All’articolo 230 del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.
152, il comma 5 e’ sostituito dal seguente:
“5. I rifiuti provenienti dalle attivita’ di pulizia  manutentiva
delle  reti  fognarie  di  qualsiasi  tipologia,  sia  pubbliche  che
asservite ad edifici privati, si considerano  prodotti  dal  soggetto
che svolge l’attivita’ di pulizia manutentiva. Tali rifiuti  potranno
essere conferiti direttamente ad impianti di smaltimento  o  recupero
o, in alternativa,  raggruppati  temporaneamente  presso  la  sede  o
unita’  locale  del  soggetto  che  svolge  l’attivita’  di   pulizia
manutentiva. I soggetti che svolgono attivita’ di pulizia manutentiva
delle  reti  fognarie  aderiscono  al   sistema   SISTRI   ai   sensi
dell’articolo dell’art. 188-ter, comma 1, lettera f). Il soggetto che
svolge  l’attivita’  di  pulizia  manutentiva  e’   comunque   tenuto
all’iscrizione   all’Albo   dei    gestori    ambientali,    prevista
dall’articolo 212, comma 5, per lo  svolgimento  delle  attivita’  di
raccolta e trasporto di rifiuti.”.

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Articolo 25 decreto legislativo 3 dicembre 2010 n 205

(Modifiche all’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. All’articolo 212 del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e’ cosi’ sostituito: “2. Con decreto del Ministero dell’ambiente e  della  tutela  del territorio e del mare sono istituite sezioni  speciali  del  Comitato nazionale per ogni singola attivita’ soggetta ad iscrizione all’Albo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica,  e  ne vengono fissati composizione  e  competenze.  Il  Comitato  nazionale dell’Albo ha potere deliberante ed e’ composto da  diciannove  membri effettivi di comprovata e documentata esperienza tecnico-economica  o

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