SISTRI atto II°

Come nelle rappresentazioni teatrali è possibile assistere a colpi di scena che stravolgono il previsto andamento della trama, anche il SISTRI ha dato dimostrazione nel corso della sua pseudo-esistenza di essere capace di stupire gli operatori del mondo dei rifiuti con svariati colpi di scena. Certo alcuni erano previsti, altri ci hanno lasciato con il fiato sospeso, altri ancora avranno permesso addirittura a qualcuno di vincere qualche scommessa ma quel che è certo è che il SISTRI ritorna ancora una volta sulla scena e questa volta vuole restarci.

Ricordiamo a tutti che lo scopo iniziale del SISTRI era uno snellimento delle procedure ed un tracciamento in tempo reale dei traffici di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi a mezzo di moderni sistemi tecnologici che permettevano rapidamente ed in tempo reale di monitorare la posizione di un determinato rifiuto.

Poco dopo la sua istituzione e la distribuzione dei primi sistemi informatici sovvenne a qualcuno il dubbio che in realtà il SISTRI fosse un mezzo ipertecnologico per confrontare i dati fiscali delle aziende con quelle relative allo smaltimento dei rifiuti e verificare così altri parametri e limitare le evasioni fiscali. Alla fine ciò che è rimasto del SISTRI versione 1.0 sono state le adorabili black-box che hanno prosciugato le batterie degli automezzi, dispositivi USB mal funzionanti o infettati che hanno fatto impazzire intere reti LAN e tanta buona volontà degli operatori del settore trasformata in rabbia e frustrazione a causa delle continue modifiche al sistema, procedure assurde ed a volte in netto contrasto con

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Riavvio del Sistri, ecco lo schema del decreto.

Lo schema del decreto – riavvio Sistri,  prevede “per i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi con più di dieci dipendenti e per gli enti e le imprese che gestiscono rifiuti speciali pericolosi, individuati all’articolo 3 comma 1 lett. c), d), e), f) g), h), del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 18 febbraio 2011, n.52, e successive modifiche ed integrazioni, il termine iniziale di operatività del SISTRI che  fissato al 1 ottobre 2013 pone non poche perplessità agli operatori del settore.

Per gli altri enti o imprese obbligati all’iscrizione al SISTRI il termine iniziale di operatività è fissato al 3 marzo 2014”.
Ricordiamo che il Sistri, doveva essere operativo già nel 2009, ma da allora lo stesso oltre ad non essere mai stato operativo, ha subito diverse modifiche.

Ora…cosa fà pensare che tra sei mesi si sarà n grado di garantire l’efficenza del sistema prorpio non lo capiamo!
Non sarebbe meglio accantonare (almeno per il momento) questo delirio ed occuparsi invece dei progetti che possano dare una svolta significativa alla stagnazione che aleggia in questo periodo?

A seguito riportiamo il testo dello “SCHEMA DECRETO RIAVVIO SISTRI”

VISTO il “Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell’articolo 14bis del decretolegge
1 luglio 2009, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102” adottato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n.52, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, recante “Semestre Europeo Prime disposizioni urgenti per l’economia”, ed in particolare l’articolo 6, comma 2, lettera f‐octies), che disciplina la progressiva entrata in operatività del SISTRI;

VISTO l’articolo 1, comma 5, del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2011;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 13, comma 3, del decreto legge 29 dicembre 2011, n.216, recante “Proroga dei termini in materia ambientale”,convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, la Direzione generale della tutela del territorio e delle risorse idriche del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare può avvalersi della

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Riparte il Sistri, al via il 1° ottobre 2013 per i rifiuti pericolosi

Riparte il Sistri, al via il 1° ottobre 2013 per i rifiuti pericolosi, per tutti gli altri rifiuti speciali l’avvio è fissato a marzo 2014

Il Sistri, sistema di tracciabilità dei rifiuti speciali e pericolosi, sarà attivato dal 1 ottobre 2013 per i produttori di rifiuti pericolosi con più di dieci dipendenti e per gli enti e le imprese che gestiscono rifiuti pericolosi, mentre per tutte le altre imprese l’avvio del sistema è fissato per il 3 marzo 2014. Lo stabilisce un decreto del ministro dell’Ambiente Corrado Clini.

Il pagamento dei contributi di iscrizione al sistema resterà sospeso per tutto il 2013. “Ho presentato oggi – spiega il ministro Clini – il progetto a Confindustria che lo ha condiviso, apprezzando il grande rilievo che abbiamo voluto dare alla collaborazione con le imprese. Vanno letti in quest’ottica anche i sei mesi che ci separano dall’avvio del sistema per i produttori di rifiuti pericolosi. Obiettivo di questa fase preparatoria è anche quello di consolidare la collaborazione con le imprese coinvolte e di eliminare le pesantezze burocratiche e amministrative che sono state avvertite come un limite del progetto”.

Clini: “Fondamentale la collaborazione con le imprese coinvolte. Saranno eliminate pesantezze burocratiche e amministrative”

Dal 30 aprile saranno avviate, per concludersi entro il 30 settembre, le procedure di verifica per l’aggiornamento dei dati delle imprese per le quali il sistema partirà ad ottobre. Dal 30 settembre al 28 febbraio 2014 sarà effettuata analoga verifica per tutte le

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Responsabilità amministrativa di enti e società in caso di violazione delle norme sulla gestione dei rifiuti

Il D.Lgs. 7/7/2011, n. 121 recante “Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la Direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni” ha previsto – attraverso l’inserimento nel D.Lgs. 231/2001 dell’art. 25-undecies – l’estensione della responsabilità amministrativa delle società e degli enti ad una serie di reati ambientali, di norma noti come REATI – PRESUPPOSTO.

In talune circostanze il Giudice penale può riconoscere – ferme restando le responsabilità penali dei singoli – così come previsto dall’art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i., una responsabilità amministrativa a carico delle imprese, degli enti e delle società per le quali operano soggetti obbligati e incaricati della gestione dei rifiuti o i soggetti che ricoprono posizioni apicali (Presidente, AD, CdA, Dirigenti, Sindaci) comminando sanzioni sotto forma di quote o prevedendo misure interdittive quali la sospensione o la revoca di autorizzazioni all’esercizio dell’attività.

Si riassume la lista dei principali reati – presupposto inerenti la sola gestione dei rifiuti che potrebbero vedere coinvolta e sanzionata la Società o l’Ente o l’Associazione:
• Gestione non autorizzata di rifiuti, ossia le attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti poste in essere in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione prevista dagli artt. 208 – 216 del D.Lgs. 152/2006 (cfr. art. 256, c. 1, lett. a del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.)
• Realizzazione e gestione non autorizzata di

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