Mud 2014. Il software sarà disponibile a partire dall’inizio di marzo 2014.

Solo qualche giorno fà avevamo letto sulle stesse pagine che il software sarebbe stato  disponibile da metà gennaio 2014. Ovvio pensare che il pensiero era a dir poco positivo ed ottimistico.

Nel nuovo M.U.D. per l’anno 2014, approvato con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 2013 GU Serie Generale n.302 del 27-12-2013 – Suppl. Ordinario n. 89 pressochè per tutte le comunicazioni presentano variazioni che in alcuni casi daranno un bel pò di lavoro in più ai consulenti del settore. Alcuni dati da trasmettere sono stati modificati, variati o aggiunti rispetto alla dichiarazione 2013. Viene nuovamente richiesto di fornire il dato relativo allo stato fisico del rifiuto, sono state fornite, a livello di istruzioni, indicazioni specifiche sulle modalità di calcolo della giacenza presso il produttore, coloro che a seguito di attività di recupero, producono MATERIALI SECONDARI (e quindi NON RIFIUTI) devono compilare la nuova scheda MAT indicando il tipo di materiale prodotto, scegliendo tra quelli preimpostati, e la relativa quantità….. ecc. ecc.

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SCADENZE AMBIENTALI 2014: MUD E SISTRI

L’inizio del 2014 è caratterizzato da due scadenze ambientali di fondamentale importanza per le imprese italiane che producono e/o gestiscono rifiuti speciali e ci permettiamo di affermare, che saranno probabilmente affrontate con non poche ansie e preoccupazioni.

Ci riferiamo alla prima scadenza del 3 marzo 2014, che in realtà è una partenza, relativa all’attivazione del sistema di tracciabilità elettronica dei rifiuti SISTRI per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi, e quella del 30 aprile 2014 entro cui presentare le annuali dichiarazioni ambientali sui rifiuti prodotti e gestiti nel 2013 (MUD).

In merito al SISTRI, lo scorso ottobre 2013 si sono già attivati all’utilizzo del sistema i trasportatori, gli impianti, gli intermediari e i nuovi produttori di rifiuti speciali pericolosi. Dal 3 marzo prossimo si cimenteranno ad effetto obbligatorio anche i produttori iniziali, che dovranno parallelamente continuare a gestire i propri rifiuti anche con la tradizionale documentazione cartacea (formulari, registri carico e scarico) fino al 1 agosto 2014 con un sistema “a doppio binario”. Anche i Comuni e le imprese di trasporto della Regine Campania sono chiamati a rispettare tale partenza. Purtroppo, chi sperava in una nuova ulteriore proroga in aggiunta a quelle passate, ad oggi non ha visto esaudirsi tale possibilità.
A partire dal 1° agosto 2014, tutti i soggetti per i quali a quel momento è scattato l’obbligo di adesione al SISTRI dovranno effettuare unicamente gli adempimenti SISTRI (salvo nuove future disposizioni) e, in caso di inadempienza, subiranno

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LEGGE 30 ottobre 2013, n. 125 – Misure in Materia Ambientale

LEGGE 30 ottobre 2013, n. 125 (in G.U. n. 255 del 30 ottobre 2013)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni. (13G00169)

Di particolare interesse per il nostro settore, evidenziamo a seguito l’art.11, Capo IV “MISURE IN MATERIA AMBIENTALE”

Art. 11
Semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti e in materia di energia

(( 1. I commi 1, 2 e 3 dell’articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sostituiti dai seguenti:

«1. Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lettera a), gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi, inclusi i nuovi produttori che trattano o producono rifiuti pericolosi. Sono altresì tenuti ad aderire al SISTRI, in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali

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Sanzioni per mancata o inesatta compilazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti, dei formulari di identificazione dei rifiuti o per false dichiarazioni sulla natura dei rifiuti

Il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 14 aprile 2006, n. 88 – Supplemento Ordinario, n. 96) recante “Norme in materia ambientale”, anche noto come “Codice dell’ambiente”, prevede che ciascun soggetto obbligato garantisca e assicuri una corretta, attenta e puntuale gestione dei rifiuti, tanto più se pericolosi.

Nella Parte IV (Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e in particolare al Titolo VI (Sistema sanzionatorio e disposizioni transitorie e finali), sono riportate le sanzioni previste a carico delle Organizzazioni che non ottemperino fedelmente e puntualmente agli obblighi formali consistenti nella compilazione del registro di carico e scarico, del formulario di identificazione dei rifiuti e del Modello Unico di Dichiarazione, che dovrebbero a breve essere sostituiti – per i rifiuti pericolosi – con l’inizio dell’operatività del Sistema per la Tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 152/2006 di recente previsto per il 1 ottobre 2013 (cfr. D.M. 20/03/2013).

In particolare, l’articolo 258 (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari), comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., prevede che i soggetti di cui all’articolo 190 (Registri di carico e scarico), comma 1, del D.Lgs. 152/2006 che non abbiano aderito al SISTRI, e che omettano di tenere ovvero tengano in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui al medesimo articolo, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 € (diconsi duemilaseicento euro) a 15.500 € (diconsi quindicimilacinquecento euro). Il Legislatore precisa, relativamente alle sanzioni comminabili in caso di

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