SISTRI atto II°

Come nelle rappresentazioni teatrali è possibile assistere a colpi di scena che stravolgono il previsto andamento della trama, anche il SISTRI ha dato dimostrazione nel corso della sua pseudo-esistenza di essere capace di stupire gli operatori del mondo dei rifiuti con svariati colpi di scena. Certo alcuni erano previsti, altri ci hanno lasciato con il fiato sospeso, altri ancora avranno permesso addirittura a qualcuno di vincere qualche scommessa ma quel che è certo è che il SISTRI ritorna ancora una volta sulla scena e questa volta vuole restarci.

Ricordiamo a tutti che lo scopo iniziale del SISTRI era uno snellimento delle procedure ed un tracciamento in tempo reale dei traffici di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi a mezzo di moderni sistemi tecnologici che permettevano rapidamente ed in tempo reale di monitorare la posizione di un determinato rifiuto.

Poco dopo la sua istituzione e la distribuzione dei primi sistemi informatici sovvenne a qualcuno il dubbio che in realtà il SISTRI fosse un mezzo ipertecnologico per confrontare i dati fiscali delle aziende con quelle relative allo smaltimento dei rifiuti e verificare così altri parametri e limitare le evasioni fiscali. Alla fine ciò che è rimasto del SISTRI versione 1.0 sono state le adorabili black-box che hanno prosciugato le batterie degli automezzi, dispositivi USB mal funzionanti o infettati che hanno fatto impazzire intere reti LAN e tanta buona volontà degli operatori del settore trasformata in rabbia e frustrazione a causa delle continue modifiche al sistema, procedure assurde ed a volte in netto contrasto con

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Nuove disposizioni di legge per prevenire e reprimere la corruzione e l’illegalità nella pubblica amministrazione

Le nuove disposizioni di legge per prevenire e reprimere la corruzione e l’illegalità nella pubblica amministrazione sono sfociate nella forgiatura della legge 6 Novembre 2012 n. 190 recante le “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella P.A.

Dell’intero testo normativo, la parte che interessa maggiormente le aziende operanti nel settore dei rifiuti, è riportata all’articolo 1 comma 52 e il comma 77.

Sono definiti come settori esposti a maggior rischio di infiltrazione mafiosa:

a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;

b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;

c) estrazione, fornitura e trasporto di

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RIFIUTI: H14 e ADR

Esiste nella normativa italiana una dicotomia sulla pericolosità dei rifiuti.

Da una parte, l’allegato D al D.Lgs.205/2010 riporta l’elenco dei codici CER (già presente nel D.Lgs.152/06), i quali identificano i rifiuti sulla base del loro processo di produzione, e li distingue in Pericolosi e Non Pericolosi (I  rifiuti  contrassegnati  nell’elenco  con  un  asterisco  “*”  sono  rifiuti  pericolosi  ai  sensi  della direttiva 2008/98/CE)

Dall’altra, l’allegato I allo stesso decreto definisce come applicare le caratteristiche di pericolo (le “H”) ai rifiuti, secondo criteri definiti.

Dunque: l’all. D dice “il rifiuto è Pericoloso se c’è l’*”; l’all.I dice “il rifiuto è Pericoloso se è applicabile un’H”.

Sappiamo che non sempre ad un pericoloso per l’allegato D si riesce ad applicare una H di pericolo secondo quanto definito dall’all.I.

Fino a prima della Legge 28, del 24/03/2012, l’H14 non aveva specifiche di concentrazione, ed era assegnato “in via cautelativa”, soprattutto quando

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DECRETO 10 agosto 2012, n. 161

Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo. (12G0182) (GU n. 221 del 21-9-2012 )

IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE di concerto con IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  «Norme  in materia ambientale» e, in particolare, la parte quarta, relativa alla gestione dei  rifiuti  come  modificata  dal  decreto  legislativo  3 dicembre 2010, n. 205,  recante  «Disposizioni  di  attuazione  della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio  del  19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive»;
Vista  la  direttiva  2008/98/CE  del  Parlamento  europeo  e   del Consiglio del 19 novembre 2008  relativa  ai  rifiuti  e  che  abroga alcune direttive;
Considerati, in particolare, gli articoli 184-bis, 185  e  186  del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni;  Visto l’articolo 49  del  decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza,  lo  sviluppo  delle infrastrutture e la competitivita’,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il  quale  prevede  che  l’utilizzo delle terre e  rocce  da  scavo  e’  regolamentato  con  decreto  del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  di concerto con il Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  da adottarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore  del  suddetto decreto;
Visto l’articolo 39, comma 4, del decreto legislativo  n.  205  del 2010, come modificato dalla legge 24 marzo  2012,  n.  27,  il  quale prevede che dalla data di entrata in vigore del regolamento  adottato ai sensi dell’articolo 49 del sopracitato decreto-legge n. 1 del 2012 e’ abrogato l’articolo 186 del decreto legislativo medesimo;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 16 novembre 2011 e dell’8 marzo 2012;
Vista la notifica di cui alla direttiva 98/34/CE,  come  modificata dalla direttiva 98/48/CE che prevede una  procedura  di  informazione nel settore delle norme e

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