Utilizzo di terre e rocce da scavo secondo le previsioni del D.M. 10 agosto 2012, n. 161

Di recente è stato pubblicato il D.M. 10 agosto 2012, n. 161 avente per oggetto “Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo”.

Nel presente articolo si dà una risposta ai principali e più frequenti quesiti posti al SIAC A. A. MUNTONI da Soggetti pubblici e privati che intendono a breve avvalersi delle nuove disposizioni di legge per la gestione integrata di terre e rocce da scavo.

Qual’è l’autorità competente alla quale va presentato il piano di utilizzo di cui all’art 5 del D.M. 10 agosto 2012, n. 161?

L’autorità competente, così come previsto dall’art. 1, comma 1, lettera f) del D.M 10 agosto 2012, n. 161 è l’autorità che autorizza la realizzazione dell’opera. Nel caso di interventi che non prevedono la loro assoggettabilità alle procedure di VIA (Regione e Ministero), VAS (Ministero, Regione o Provincia) o AIA (Provincia), l’Autorità competente può anche coincidere con il Comune nel cui territorio ricadono gli interventi di scavo da cui si originano le terre e rocce da scavo, restando inteso che il loro utilizzo avviene presso siti per i quali sono già stati progettati e autorizzati i relativi interventi.

La stessa lettera f) di cui sopra, prevede che <<nel caso di opere soggette a valutazione (di impatto, nda) ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale (AIA, nda), l’autorità competente è definita dall’articolo 5, comma 1, lettera p), del decreto legislativo n. 152 del 2006 così come modificata dall’art. 2 D.Lgs. 29.06.2010, n. 128>>. L’art. 5, c. 1, lett. p), del D.Lgs. 152/2006 prevede che l’autorità competente sia “la pubblica amministrazione cui compete l’adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità (con riferimento a interventi o lavori che potrebbero essere assoggettati alla procedura di VIA, nda), l’elaborazione del parere motivato, nel caso di valutazione di piani e programmi (con riferimento alla VAS, nda), e l’adozione dei provvedimenti conclusivi in materia di VIA (nel caso di interventi assoggettati ex lege alla Valutazione di Impatto Ambientale, nda), nel caso di progetti ovvero il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale, nel caso di impianti”.

Il Proponente che presenta il piano di utilizzo può essere individuato nell’impresa che deve eseguire i lavori di scavo?

Secondo l’art. 1 lettera q) del D.M 10 agosto 2012, n. 161 il proponente è il soggetto che presenta il Piano di Utilizzo.

Nel D.M. di cui sopra, non vi sono previsioni che escludano la possibilità che il proponente sia l’impresa che deve eseguire i lavori di scavo; ne consegue che il soggetto cui compete l’onere di presentare il piano di utilizzo è l’Impresa appaltatrice dei lavori. Nel caso dei lavori pubblici, tale circostanza si realizza unicamente dopo l’avvenuta aggiudicazione della gara e comunque prima dell’inizio dei relativi lavori.

Può essere presentato un piano di utilizzo che preveda siti di destinazione differenti?

Da quanto riportato nel D.M. 10 agosto 2012, n. 161 si evince che è possibile presentare un piano di utilizzo che preveda siti di destinazione o di utilizzo differenti da quello in cui si originano le terre e rocce da scavo.

Infatti, secondo l’art. 4, comma 1, lettera b) del D.M 10 agosto 2012, n. 161, “il materiale da scavo è utilizzato, in conformità al Piano di Utilizzo:

1) nel corso dell’esecuzione della stessa opera, nel quale (il materiale, nda) è stato generato, o di un’opera diversa, per la realizzazione di rinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, ripascimenti, interventi a mare, miglioramenti fondiari o viari oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali;

2) in processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava”.

Il sito di destinazione o l’utilizzo delle terre e rocce da scavo può essere modificato rispetto a quello inizialmente previsto e autorizzato?

In linea di principio il sito di destinazione può essere modificato rispetto a quello inizialmente previsto e autorizzato; tuttavia va fatto osservare che secondo l’art. 8 (Modifica del Piano di Utilizzo), comma 2, lettera b) del D.M 10 agosto 2012, n.161 la destinazione del materiale escavato ad un diverso sito di destinazione o ad un utilizzo diverso da quello indicato nel Piano di Utilizzo rientra fra le fattispecie di modifica sostanziale delle iniziali previsioni  del Piano di Utilizzo stesso, che deve pertanto essere aggiornato e modificato e sottoposto a nuova approvazione da parte dell’autorità competente.

Dove può essere stoccato, in attesa del successivo utilizzo, il materiale scavato?

Secondo l’art. 10 (Deposito in attesa di utilizzo), comma 1 del D.M 10 agosto 2012, n.161,  ”il deposito del materiale escavato in attesa dell’utilizzo ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera b), avviene all’interno del sito di produzione e dei siti di deposito intermedio e dei siti di destinazione”.

A quali condizioni può avvenire il trasporto di terre e rocce da scavo?

Secondo l’art. 11 (Trasporto), comma 1, del D.M 10/08/2012, n. 161, “in tutte le fasi successive all’uscita del materiale dal sito di produzione, il trasporto del materiale escavato è accompagnato dalla documentazione di cui all’allegato 6?.

Il piano di utilizzo può essere presentato indifferentemente: a) in fase progettuale; b) 90 giorni prima dell’inizio dei lavori. Nel caso di cui alla lettera b) può essere presentato dall’esecutore dei lavori?

Il piano di utilizzo deve essere presentato almeno 90 giorni prima dell’inizio dei lavori per la realizzazione dell’opera, come previsto dall’art 5 (Piano di Utilizzo), comma 1 del D.M 10 agosto 2012, n. 161, che così recita: “il Piano di utilizzo del materiale da scavo è presentato dal proponente all’Autorità competente almeno novanta giorni prima dell’inizio dei lavori per la realizzazione dell’opera”.

Poiché l’art. 7 (Obblighi generali), comma 1 del D.M 10 agosto 2012, n. 161 prevede che <<il Piano di Utilizzo di cui all’articolo 5 nonché le dichiarazioni rese conformemente all’articolo 6, devono essere conservati presso il sito di produzione del materiale escavato o presso la sede legale del proponente e, se diverso, anche dell’esecutore>>, se ne deduce, con riferimento al quesito di cui trattasi, che il proponente può coincidere o meno con l’esecutore.

Dott. Ing. Ester Serra & Dott. Ing. Andrea Alessandro Muntoni

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