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ADR 2017: le principali novità (seconda parte)

Continuiamo con l’analisi delle principali novità dell’accordo ADR 2017.

Parte 5

Disposizioni generali: revisionata la sezione chiarendo le condizioni di marcatura dei sovrimballaggi (5.1.2.1).

Marcatura colli: introdotta una nuova sezione nella quale sono definite le condizioni di utilizzo del nuovo “Marchio per le pile al litio”, per i colli contenenti pile o batterie al litio (5.2.1.9); aggiunta una nota riguardante l’apposizione di etichette di dimensioni ridotte per bombole contenenti gas della classe 2 di piccolo diametro (5.2.2.2.1.2); disposizioni riguardanti la nuova etichetta 9A (5.2.2.2.1.3); aggiunta nella Classe 9 l’etichetta applicabile ai soli colli di pile e batterie al litio N° 9A (5.2.2.2.2).

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ADR 2017: le principali novità (prima parte)

Con l’entrata in vigore dell’accordo ADR 2017, vengono introdotte alcune importanti novità. Di seguito, alcune delle modifiche più importanti.

Parte 1

Esenzioni: riguardante il trasporto di gas, le disposizioni dell’ADR non si applicano al trasporto dei gas contenuti nei serbatoi o anche nelle bombole di combustibile di un veicolo che effettua un’operazione di trasporto e che vengono utilizzati per la sua propulsione o per il funzionamento di uno dei suoi equipaggiamenti; è stato anche inserito il valore della capacità totale massima consentita dei serbatoi o delle bombole di combustibile per le differenti tipologie di combustibile; di conseguenza è stata soppressa la lettera (b) relativa all’esenzione per gas contenuti nei serbatoi di carburante dei veicoli trasportati (1.1.3.2); riguardo il trasporto dei combustibili liquidi (inclusi i carburanti) sono state soppresse le lettere (b) e (c) relative al carburante contenuto nei serbatoi di veicoli, mezzi di trasporto o macchine mobili, trasportati come carico (1.1.3.3); riguardo le quantità trasportate per unità di trasporto è stata revisionata la tabella 1.1.3.6.3 (aggiunti i numeri ONU 3533 e 3534 di Classe 4.1 per la categoria di trasporto 1, aggiunti i numeri ONU 3531, 3532 di Classe 4.1, il N° ONU 3292 di Classe 4.3, il N° ONU 3356 di Classe 5.1, i numeri ONU 1700, 2016, 2017 di Classe 6.1 e gruppo di imballaggio III, i numeri ONU 3090, 3091, 3480, 3481 di Classe 9 per la categoria 2, aggiunto il N° ONU 3506 di Classe 8 per la categoria 3, aggiunto il N° ONU 3508 di Classe 9 per la categoria 4).

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RID-2017

RID 2017: le principali novità

Con l’entrata in vigore dell’accordo RID 2017, vengono introdotte alcune importanti novità. Di seguito, alcune delle modifiche più importanti. Se vuoi conoscere le novità ADR/RID/IMDG, scarica gratuitamente l’ebook dedicato.

Parte 1

Esenzioni: riguardante il trasporto di gas, le disposizioni del RID non si applicano al trasporto dei gas contenuti nei serbatoi o anche nelle bombole di combustibile dei veicoli ferroviari che effettuano un’operazione di trasporto e che vengono utilizzati per la sua propulsione o per il funzionamento di uno dei loro equipaggiamenti; è stata aggiunta una nota nel punto (a) per specificare che l’esenzione appena descritta viene applicata anche ai container dotati di un equipaggiamento destinato a funzionare durante il trasporto e fissato ad un veicolo ferroviario in quanto considerato parte integrante del veicolo ferroviario; è stata soppressa la lettera (b) relativa all’esenzione per gas contenuti nei serbatoi di carburante dei veicoli trasportati (1.1.3.2); riguardo il trasporto dei combustibili liquidi (inclusi i carburanti) sono state soppresse le lettere (b) e (c) relative all’esenzione per il carburante contenuto nei serbatoi di veicoli, mezzi di trasporto o macchine mobili, trasportati come carico (1.1.3.3); riguardo le quantità trasportate per unità di trasporto è stata revisionata la tabella della sottosezione 1.1.3.6.3 (aggiunti i numeri ONU 3531, 3532 di Classe 4.1, il N° ONU 3292 di Classe 4.3, il N° ONU 3356 di Classe 5.1, i numeri ONU 1700, 2016, 2017 di Classe 6.1 e gruppo di imballaggio III, i numeri ONU 3090, 3091, 3480, 3481 di Classe 9 per la categoria 2, aggiunto il N° ONU 3506 di Classe 8 per la categoria 3, aggiunto il N° ONU 3508 di Classe 9 per la categoria 4); è stata soppressa la lettera (c) riguardo l’esenzione concernente il trasporto delle pile a litio, in particolare dei dispositivi di stoccaggio e di produzione di energia elettrica utilizzati in un veicolo trasportato come carico e che sono utilizzate per la sua propulsione o per il funzionamento di uno dei suoi equipaggiamenti (1.1.3.7); aggiunte le materie che polimerizzano della Classe 4.1, per le quali è richiesto il controllo della temperatura (numeri ONU 3533 e 3534) non ammesse per il trasporto combinato strada-rotaia (1.1.4.4.1);

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il trasporto multimodale di merci pericolose

Modello per il trasporto multimodale di merci pericolose

E’ importante notare che le disposizioni del Codice IMDG in genere prevalgono su quelle ADR. Infatti alla sezione 1.1.4.2.1 dell’ADR si legge che i colli per i quali è previsto un percorso strada-mare possono essere etichettati, marcati e placcati soltanto secondo l’IMDG.

ADR 5.4.2 – Certificato di carico di un container o di un veicolo

Se il trasporto di merci pericolose in precede un percorso marittimo, deve essere fornito un certificato di carico del container conforme alla sezione 5.4.2 del Codice IMDG con il documento di trasporto. Un unico documento può soddisfare le funzioni del documento di trasporto prescritto al 5.4.1 e del certificato di carico del container o del veicolo di cui sopra; in caso contrario, questi documenti devono essere uniti gli uni agli altri. Se un unico documento deve soddisfare il ruolo di questi documenti, è sufficiente, per fare questo, inserire nel documento di trasporto una dichiarazione indicante che il carico del container o del veicolo è stato effettuato conformemente ai regolamenti modali applicabili, con l’identificazione della persona responsabile del certificato di carico del container o del veicolo.

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