il trasporto multimodale di merci pericolose

Modello per il trasporto multimodale di merci pericolose

E’ importante notare che le disposizioni del Codice IMDG in genere prevalgono su quelle ADR. Infatti alla sezione 1.1.4.2.1 dell’ADR si legge che i colli per i quali è previsto un percorso strada-mare possono essere etichettati, marcati e placcati soltanto secondo l’IMDG.

ADR 5.4.2 – Certificato di carico di un container o di un veicolo

Se il trasporto di merci pericolose in precede un percorso marittimo, deve essere fornito un certificato di carico del container conforme alla sezione 5.4.2 del Codice IMDG con il documento di trasporto. Un unico documento può soddisfare le funzioni del documento di trasporto prescritto al 5.4.1 e del certificato di carico del container o del veicolo di cui sopra; in caso contrario, questi documenti devono essere uniti gli uni agli altri. Se un unico documento deve soddisfare il ruolo di questi documenti, è sufficiente, per fare questo, inserire nel documento di trasporto una dichiarazione indicante che il carico del container o del veicolo è stato effettuato conformemente ai regolamenti modali applicabili, con l’identificazione della persona responsabile del certificato di carico del container o del veicolo.

NOTA: Il certificato di carico del container o del veicolo non è richiesto per le cisterne mobili, i container-cisterna, e i CGEM.

Se un trasporto di merci pericolose su un veicolo precede un percorso marittimo, un “certificato di carico del container o del veicolo” conforme alla sezione 5.4.2 del Codice IMDG può essere fornito con il documento di trasporto.

Codice IMDG 5.4.2 – Certificato di carico di un container o di un veicolo

L’Organizzazione Marittima Internazionale (IMO), l’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIT) e la Commissione Economica per l’Europa delle Nazioni Unite (ECE-ONU) hanno ugualmente messo a punto delle direttive sulla pratica del caricamento delle merci nei mezzi di trasporto e la formazione corrispondente, che sono pubblicate dall’IMO sotto il titolo “IMO/ILO/UNECE Code of Practice for Packing of Cargo Transport Units (CTU Code)”.

(5.4.2.1) Quando le merci pericolose sono caricate o imballate in un container o veicolo, le persone responsabili del carico del container o del veicolo devono fornire un “certificato di carico del container o del veicolo”, indicante il o i numeri d’identificazione del container o del veicolo e attestante che l’operazione è stata condotta conformemente alle seguenti condizioni:

Il container o il veicolo era pulito, asciutto e apparentemente atto a ricevere le merci;
I colli che devono essere separati conformemente alle applicabili disposizioni sulla segregazione non sono stati imballati insieme su o nel container o nel veicolo (a meno che la autorità competente interessata abbia dato il suo accordo conformemente al 7.3.4.1);
Tutti i colli sono stati esaminati esteriormente per rivelare difetti, e solo i colli in buono stato sono stati caricati;
I fusti sono stati stivati in posizione verticale, salvo che non sia stato altrimenti autorizzato dalla autorità competente, e tutte le merci sono state caricate in modo appropriato e, se del caso, convenientemente stivati con adeguati materiali di protezione, tenuto conto del o dei modi† di trasporto per il viaggio previsto;
Le merci caricate alla rinfusa sono state uniformemente ripartite nel container o nel veicolo.
Per le spedizioni comprendenti merci della classe 1, diverse dalla divisione 1.4, il container o il veicolo è strutturalmente atto all’impiego conformemente al 7.1.2;
Il container o il veicolo e i colli sono marcati, etichettati e placcati in modo appropriato.
Quando delle materie che presentano un rischio d’asfissia vengono utilizzate a fini di refrigerazione o condizionamento (come il ghiaccio secco (UN 1845) o l’azoto liquido refrigerato (UN 1977) o l’argon liquido refrigerato (UN 1951)), il container o il veicolo è marcato o etichettato esteriormente conformemente al 5.5.3.6; e
Il documento di trasporto merci pericolose, prescritto dal 5.4.1 è stato ricevuto per ogni spedizione di merci pericolose caricate nel container o nel veicolo.

Nota: Il certificato di carico del container o del veicolo non è richiesto per le cisterne mobili.

(5.4.2.2) Un unico documento può riunire le informazioni che devono figurare nel documento di trasporto delle merci pericolose e nel certificato di carico del container o del veicolo; in caso contrario, questi documenti devono essere uniti gli uni agli altri. Quando le informazioni sono contenute in un documento unico, questo deve contenere una dichiarazione firmata, come “Si dichiara che l’imballaggio delle merci nel container o nel veicolo è stato effettuato conformemente alle disposizioni applicabili”. La dichiarazione deve essere datata e l’identità del firmatario deve essere indicata sul documento. Le firme in fac-simile sono autorizzate quando le leggi e i regolamenti applicabili riconoscano la loro validità legale.

(5.4.2.3) Quando il certificato di carico del container o del veicolo viene fornito al trasportatore mediante tecniche di trasmissione basata sul trattamento elettronico della informazione (EDP) o lo scambio di dati informatizzati (EDI), la o le firme possono essere firme elettroniche o possono essere sostituite dal o dai nomi (in maiuscolo) della o delle persone autorizzate a firmare.

(5.4.2.4) Quando il certificato di carico del container o del veicolo viene fornito al trasportatore mediante tecniche di EDP o di EDI, e successivamente le merci pericolose vengono trasferite ad un trasportatore che richiede un certificato di carico di un container o di un veicolo su carta, questo trasportatore deve assicurarsi che il documento cartaceo contenga l’indicazione “Originale ricevuto per via elettronica” e il nome del firmatario deve figurare in lettere maiuscole.

Esempio di modello per il trasporto multimodale di merci pericolose

(ADR 5.4.5) Esempio di modello che può essere utilizzato ai fini della dichiarazione combinata delle merci pericolose e del certificato di carico in caso di trasporto multimodale di merci pericolose.

(IMDG 5.4.5.1) Questo modello soddisfa i requisiti della SOLAS 74, capitolo VII, regola 4, MARPOL 73/78, Allegato III, regola 4 e le disposizioni di questo capitolo. Le informazioni richieste in questo capitolo sono obbligatorie, comunque la forma di presentazione di questo formato non è obbligatorio.

 

Modello per il trasporto multimodale di merci pericolose

 

Riferimenti normativi:

ADR 2017
IMDG 2016 (Amendment 38-16)
D. M. 31/12/2001
CTU Code (Code of practice for packing of Cargo Transport Units)

Nota: Questa guida è solo indicativa. Si raccomanda di verificare e attenersi sempre alle fonti ufficiali.

 

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Filippo Busolo

Consulente e formatore sul trasporto di merci pericolose secondo il regolamento ADR. Consulente sul regolamento CLP e le Schede di Sicurezza.

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