Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale l’Accordo fra Governo, Regioni e Autonomie locali.

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.206 del 5 settembre 2011 l’Accordo fra Governo, Regioni e Autonomie locali in merito alla gestione delle informazioni sulla tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

CONFERENZA UNIFICATA ACCORDO 27 luglio 2011 .
Accordo fra Governo, Regioni e Autonomie locali in merito alla gestione delle informazioni sulla tracciabilità dei
rifiuti, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lett. c) , del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. (Repertorio atti n. 78/CU).

LA CONFERENZA UNIFICATA nell’odierna seduta del 27 luglio 2011;

Premesso che:

l’art. 9, comma 2, lettera c) , del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, attribuisce a questa Conferenza
la facoltà di promuovere e sancire accordi tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane, al fine
di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;
la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge Þ nanziaria 2007)», all’art. 1, comma 1116, ha previsto la realizzazione di un sistema
integrato per il controllo e la tracciabilità dei riÞ uti, in funzione della sicurezza nazionale ed in rapporto all’esigenza
di prevenzione e repressione dei gravi fenomeni di criminalità organizzata nell’ambito dello smaltimento
illecito dei riÞ uti; il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, concernente
«Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in
materia ambientale», all’art. 2, comma 24, ha riproposto l’istituzione di un sistema informatico di controllo della
tracciabilità dei riÞ uti ai fini della trasmissione e raccolta di informazioni su produzione, detenzione, trasporto, recupero
e smaltimento dei riÞ uti;
la legge 3 agosto 2009, n. 102, recante «Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 1 luglio
2009, n. 78, inerente provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni
internazionali», all’art. 14 -bis , concernente il «Finanziamento del sistema informatico di controllo della tracciabilità
dei rifiuti», ha demandato al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare l’adozione di uno o
più decreti per definire i tempi e le modalità di attivazione, nonché le date di operatività del sistema informatico
di controllo della tracciabilità dei rifiuti, le informazioni da fornire, le modalità di trasmissione e di aggiornamento
dei dati, le modalità di interconnessione ed interoperabilità con altri sistemi informativi, le modalità di elaborazione
dei dati, le modalità con le quali le informazioni contenute nel sistema informativo dovranno essere detenute
e messe a disposizione delle autorità di controllo, nonché l’entità dei contributi da porre a carico dei soggetti obbligati
per la costituzione ed il funzionamento del sistema; il Sistema di tracciabilità dei rifiuti sostituirà il «formulario
dei rifiuti», il «registro di carico e scarico» e il «modello unico di dichiarazione ambientale (MUD)»;
la direttiva 2008/98/CE, del Parlamento Europeo e del Consiglio UE, ha stabilito che gli Stati membri adottano
le misure necessarie affinché la produzione, la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio ed il trattamento dei rifiuti pericolosi siano eseguiti in condizioni tali da garantire la
protezione dell’ambiente e della salute umana, comprese le misure volte a garantire la tracciabilità dalla produzione
alla destinazione finale ed il controllo dei rifiuti pericolosi;
il decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 18 febbraio 2011, n. 52 (pubblicato
nella Gazzetta UfÞ ciale n. 95 del 26 aprile 2011) «Regolamento recante istituzione del sistema di controllo
della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell’art. 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell’art. 14 -bis del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102» disciplina
l’attivazione ed il funzionamento del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, in sigla SISTRI,
raccogliendo in un testo unico coordinato i decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare del 17 dicembre 2009 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 13 gennaio
2010), del 15 febbraio 2010 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2010), del 9 luglio 2010
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13 luglio 2010), del 28 settembre 2010 (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 230 del 1° ottobre 2010) e del 22 dicembre 2010 (pubblicato nella Gazzetta UfÞ ciale n. 302 del
28 dicembre 2010); il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare del 26 maggio 2011 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2011) proroga
l’entrata in vigore del Sistema SISTRI: al 1° settembre 2011 per i produttori di rifiuti che
abbiano più di 500 dipendenti, per gli impianti di gestione dei rifiuti e per i trasportatori che sono autorizzati per
trasporti annui superiori alle 3.000 tonnellate; al 1° ottobre 2011 per i produttori di riÞ uti che abbiano
da 250 a 500 dipendenti e «Comuni, Enti ed Imprese che gestiscono i rifiuti urbani della Regione Campania»;
al 1° novembre 2011 per i produttori di rifiuti che abbiano da 50 a 249 dipendenti;
al 1° dicembre 2011 per i produttori di rifiuti che abbiano da 10 a 49 dipendenti e i trasportatori che sono
autorizzati per i trasporti annui fino a 3.000 tonnellate; per i produttori di rifiuti pericolosi che abbiano fino
a 10 dipendenti l’entrata in vigore del Sistri deve essere individuata, ai sensi del decreto-legge Sviluppo n. 70 del
13 maggio 2011, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, da un decreto del Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge stessa e non può essere antecedente al 1° giugno 2012;
Tenuto conto che: il nuovo sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti riveste grande rilevanza ai fini del contrasto dei fenomeni di illegalità e di corruzione nel settore dei riÞ uti
garantendo maggiore tutela dell’ambiente, della sicurezza e della salute dei cittadini;
il sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, denominato SISTRI, consente di informatizzare i processi ed i ß ussi documentali, in sostituzione
del Formulario di IdentiÞ cazione dei RiÞ uti, del Modello Unico di Dichiarazione e del Registro di Carico e Scarico,
ciò al Þ ne di conoscere e monitorare in tempo reale l’intero ciclo di gestione dei rifiuti speciali, pericolosi e
non pericolosi (dalla produzione al trasporto, al recupero e allo smaltimento) e dei rifiuti urbani per la Regione
Campania, nonché di assicurare la completa tracciabilità dei medesimi sul territorio nazionale;
la gestione informatica dei dati attinenti alla gestione del ciclo dei rifiuti avviene attraverso l’istituzione in
Roma di un primario Centro Operativo in cui affluiscono tutti i dati trasmessi dagli operatori attraverso l’utilizzo di apparati elettronici denominati, rispettivamente, «dispositivo
USB», «Black Box» e «Videosorveglianze» che vengono concessi in comodato d’uso agli operatori tenuti alla comunicazione dei predetti dati;
l’art. 24 del D.M. 18 febbraio 2011 prevede che il sistema di controllo e tracciabilità dei riÞ uti sia interconnesso
telematicamente con il catasto dei rifiuti di cui all’art. 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
secondo le modalità di interoperabilità fra i sistemi informativi, così come definiti dal centro nazionale per l’informatica
nella pubblica amministrazione (CNIPA); la tipologia dei dati, i tempi e gli standard per la trasmissione
degli stessi siano deÞ niti dal Ministero, sentita l’ISPRA;
l’art. 25, comma 1, del D.M. 18 febbraio 2011 prevede che le informazioni detenute dal sistema sono rese
disponibili agli organi deputati alla sorveglianza e all’accertamento degli illeciti in violazione della normativa in
materia di riÞ uti nonché alla repressione dei trafÞ ci illeciti e degli smaltimenti illegali dei riÞ uti di cui all’art. 195,
comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, secondo modalità da definirsi mediante uno o più accordi
tra Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e i predetti organi; inoltre il comma 2 prevede
che il Catasto dei rifiuti assicura le informazioni necessarie per lo svolgimento delle proprie funzioni di controllo
alle Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente (ARPA), che sono tenute a rendere disponibili tali dati
alle province;
l’art. 189 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni stabilisce che il Catasto dei rifiuti,
istituito dall’art. 3 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre
1988 n. 475 è articolato in una Sezione nazionale, che ha sede in Roma presso l’Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), e in Sezioni regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano
presso le corrispondenti Agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell’ambiente;
l’art. 197, comma 1, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni stabilisce che, in
attuazione dell’art. 19 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 26749, alle Province competono in linea generale
le funzioni amministrative concernenti la programmazione ed organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, da esercitarsi con le risorse
umane, strumentali e Þ nanziarie disponibili a legislazione vigente, ed in particolare:
a) il controllo e la verifica degli interventi di bonifi ca ed il monitoraggio ad essi conseguenti;
b) il controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l’accertamento delle violazioni delle disposizioni
di cui alla parte quarta del presente decreto;
c) la verifica ed il controllo dei requisiti previsti per l’applicazione delle procedure semplificate, con le modalità di cui agli articoli 214, 215, e 216;
d) l’individuazione, sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento di cui all’art. 20, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 26750
, ove già adottato, e delle previsioni di cui all’art. 199, comma 3, lettere d) e h) , nonché sentiti l’autorità d’ambito
ed i Comuni, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di
smaltimento dei rifiuti;
l’art. 197, comma 5, del richiamato decreto legislativo n. 152/2006, prevede che nell’ambito delle competenze
di cui al comma 1, le Province sottopongano ad adeguati controlli periodici gli enti e le imprese che
producono riÞ uti pericolosi, le imprese che raccolgono e trasportano riÞ uti a titolo professionale, gli stabilimenti e
le imprese che smaltiscono o recuperano riÞ uti, curando, in particolare, che vengano effettuati adeguati controlli
periodici sulle attività sottoposte alle procedure semplificate di cui agli articoli 214, 215, e 216 e che i controlli
concernenti la raccolta ed il trasporto di rifiuti pericolosi riguardino, in primo luogo, l’origine e la destinazione dei rifiuti;
l’art. 26 del D.M. 18 febbraio 2011 afÞ da all’ISPRA – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
– il compito di organizzare il Catasto dei rifiuti per via informatica attraverso la costituzione e la gestione
del catasto telematico interconnesso su rete nazionale e articolato nella banca dati anagrafica, nella banca dati
contenente le informazioni sulla produzione e gestione dei riÞ uti trasmesse dal SISTRI e nella banca dati contenente
le informazioni relative alle autorizzazioni ed alle comunicazioni degli impianti di recupero e/o smaltimento dei rifiuti;
la legislazione vigente affida alle Regioni, alle Province ed ai Comuni la competenza, rispettivamente, per il
rilascio delle autorizzazioni e delle comunicazioni degli impianti di gestione dei rifiuti;
gli articoli 208, 209, 211, 213, 214, 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato
dal decreto legislativo n. 205/2010 di recepimento della direttiva 2008/98/CE, prevedono che le Amministrazioni
competenti al rilascio delle autorizzazioni comunichino al Catasto dei rifiuti attraverso il Catasto telematico gli
elementi identificativi delle autorizzazioni; la legislazione vigente affida alle amministrazioni
regionali e territoriali compiti in materia di organizzazione sul territorio dei servizi di gestione dei rifiuti, nonché
la definizione di politiche ambientali orientate a favorire la raccolta differenziata, il recupero ed il riciclaggio delle
diverse tipologie di rifiuti; l’art. 188 -ter del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152 come modiÞ cato dal decreto legislativo. 205/2010, di recepimento della direttiva 2008/98/CE, prevede che
possono aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), su base volontaria, i comuni, i centri
di raccolta e le imprese di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani nel territorio di regioni diverse dalla regione Campania;
Considerato che:
l’art. 9, comma 2, lett. e) , del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, prevede che questa Conferenza
assicura lo scambio di dati e informazioni tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane nei casi
di sua competenza, anche attraverso l’approvazione di protocolli d’intesa tra le amministrazioni centrali e locali
secondo le modalità di cui all’art. 6 dello stesso decreto legislativo n. 281 del 1997; con l’avvenuta approvazione del decreto legislativo n. 205 del 3 dicembre 2010, concernente il recepimento
della direttiva europea 2008/98/CE relativa ai rifiuti, è stato completato il quadro giuridico di riferimento per
l’operatività del SISTRI, con la definizione del regime sanzionatorio;
ai sensi dell’art. 15 della legge n. 241 del 1990, le Amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro
accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
è indispensabile che le Amministrazioni pubbliche operino congiuntamente ed in una logica d’insieme per
superare le difficoltà applicative e per conseguire un migliore e sempre più efficace funzionamento del SISTRI
al fine di garantire maggiore controllo e trasparenza del sistema; è importante assicurare la concreta attivazione delle
banche dati attraverso le quali è possibile l’organizzazione ed il pieno funzionamento del Catasto dei riÞ uti per via informatica;
è, altresì, prioritario dare la possibilità agli utenti del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti di gestire
in via automatica tutte le informazioni necessarie per la corretta movimentazione dei rifiuti dalla produzione alla
destinazione finale; il SISTRI deve rappresentare uno strumento di una politica ambientale più mirata al conseguimento degli
obiettivi di tutela ambientale, di sicurezza e di salvaguardia della salute dei cittadini che presuppone, necessariamente,
una maggiore condivisione delle scelte e degli interventi da parte di tutte le istituzioni coinvolte a livello territoriale;
Considerato il ruolo e le funzioni che le amministrazioni regionali e territoriali e l’ISPRA sono chiamati a svolgere per il conseguimento delle finalità sopra richiamate;
Considerata l’esigenza di garantire la tracciabilità dei rifiuti, mediante uno stretto, reciproco coordinamento interistituzionale ai fini di una più costruttiva e partecipata
strategia di tutela ambientale del territorio;
Visto lo schema di Accordo, trasmesso dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota dell’8 giugno 2011, finalizzato a garantire un’efÞ cace
gestione delle informazioni sulle autorizzazioni e sulle comunicazioni relative alle procedure semplificate che Regioni, Province e Comuni devono inviare al Catasto
Rifiuti, istituito presso l’Istituto Superiore per la protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), quale parte integrante del sistema sulla tracciabilità dei riÞ uti (SISTRI);
Considerato che nella riunione tecnica del 12 luglio 2011, le Regioni, nel concordare con il percorso individuato
dal predetto Ministro per la trasmissione dei dati autorizzativi, hanno presentato una serie di emendamenti, in gran parte condivisi, ritenendo opportuno soprattutto
inserire nello stesso Accordo anche le modalità di trasferimento delle informazioni dei dati gestionali dal SISTRI alle Amministrazioni Locali per permettere lo svolgimento
dei compiti istituzionali a loro attribuiti;
Visto il successivo schema di Accordo, trasmesso dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota prot. GAB-2011-0022508 del 26 lugli
2011 e diramato dalla Segreteria di questa Conferenzacon nota prot. 3783 del 27 luglio 2011, concordato
con le Regioni e le Province autonome, l’ANCI, l’UPI e l’ISPRA;
Acquisito nella seduta odierna l’assenso del Governo, dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, dell’ANCI e dell’UPI;
Sancisce accordo
Art. 1.
Al Þ ne di garantire un’efficace gestione delle informazioni sulle autorizzazioni e sulle comunicazioni relative
alla procedure sempliÞ cate, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, le Regioni, le Province, i Comuni e l’ISPRA, mettono in atto tutte le iniziative,
previste dal presente Accordo, volte al raggiungimento di detta finalità, attraverso anche una opportuna azione di coordinamento svolta dal Ministero.
Art. 2.
Regioni, Province, Comuni e Arpa accedono al SISTRI, attraverso il catasto telematico, per finalità di consultazione
delle informazioni ivi contenute, nel rispetto della vigente normativa in materia di trattamento dei dati.
I contenuti minimi, disponibili tramite il catasto telematico, relativi alle attività di produzione e di gestione
dei rifiuti, comprendenti almeno le informazioni già contenute nel MUD, i tempi e le modalità di condivisione
degli stessi sono individuati nell’allegato 2. Per quanto riguarda i rifiuti urbani prodotti nella Regione
Campania, si applicano le disposizioni previste dal Protocollo d’intesa stipulato tra il Ministro dell’Ambiente
e il Presidente della Giunta della Regione Campania il 20/04/2011 e ratificato con la DGR n. 227 del 24/05/2011.
Per l’esercizio delle funzioni attribuite dall’ordinamento in materia di vigilanza, controllo ed accertamento degli
illeciti commessi in violazione della normativa sui rifiuti, Province ed ARPA accedono alle informazioni contenute
nei registri cronologici e nelle schede di movimentazione del SISTRI secondo quanto previsto all’art. 188 -bis , comma
3 del decreto legislativo 152/2006 e nel rispetto della vigente normativa in materia di trattamento dei dati.
Art. 3.
Le Regioni, le Province, e i Comuni per il tramite dell’ANCI, assicurano la piena collaborazione ed adottano
i provvedimenti necessari per assicurare il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di rifiuti negli ambiti territoriali di competenza.
Art. 4.
Al SISTRI dovranno confluire tutte le informazioni sugli atti autorizzativi e sulle comunicazioni riguardanti le
attività di recupero in procedura semplificata, degli impianti di recupero e/o smaltimento dei rifiuti, attraverso
l’interconnessione con il Catasto telematico. Le Regioni, le Province ed i Comuni qualora competenti al rilascio delle autorizzazioni rendono disponibili
le informazioni relative alle autorizzazioni e comunicazioni vigenti con le seguenti modalità:
a) entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del presente Accordo, utilizzando gli standard di cui all’allegato 1 condivisi fra le Amministrazioni firmatarie
dell’Accordo;
b) in alternativa a quanto previsto alla precedente lettera a) , le Regioni, le Province ed i Comuni non dotati di sistemi informativi strutturati trasmettono le informazioni
collegandosi al sito del catasto telematico seguendo le procedure ivi indicate.
Successivamente le informazioni dovranno essere trasmesse con le medesime modalità entro 15 giorni dall’efficacia dei relativi provvedimenti.
Art. 5.
Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare assicura che l’ISPRA si impegnerà a rendere disponibili, con lo stesso formato individuato dall’allegato
1, alle Regioni, alle Province ed ai Comuni, non dotati di sistemi informativi strutturati, le banche dati
relative alle autorizzazioni e comunicazioni del territorio di propria competenza.
Art. 6.
Al Þ ne di garantire l’attuazione del presente Accordo, verrà istituito presso l’ISPRA, che ne assumerà la Presidenza
e la segreteria operativa, un apposito Comitato consultivo, per il cui funzionamento non sono previsti oneri, composto da due rappresentanti, rispettivamente,
del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell’ISPRA, di questa Conferenza Unificata e del sistema delle ARPA regionali/provinciali.
Art. 7.
Il presente Accordo ha la durata di tre anni ed è tacitamente rinnovato, fatta salva la possibilità di modificarlo o di integrarlo con un successivo Accordo.
Art. 8.
Al fine di garantire l’applicazione del presente Accordo:
il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta gli opportuni provvedimenti conseguenti alla sua realizzazione, ivi compreso il recepimento
del contenuto dello stesso Accordo da parte dell’ISPRA; le Regioni, le Province e i Comuni provvedono a coordinare e recepire le previsioni contenute nel presente
Accordo nelle rispettive normative regionali, provinciali
e comunali che disciplinano la materia di cui trattasi.
Il presente Accordo è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2011
Il Presidente: FITTO
Il Segretario: SINISCALCHI
AVVERTENZA: Gli allegati sono reperibili in pdf sul sito della Conferenza
Unificata all’indirizzo www.conferenzaunificata.it

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Mariano Fabris

Consulente e Resp. Tecnico in Materia di Gestione Rifiuti Cat 1,4,5,8 Preposto per il Trasporto Nazionale e Internazionale su strada di Merci.

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