Sistri, pubblicato il DM n° 52 del 18 febbraio 2011

Dopo lunghe attese è stato finalmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 Aprile 2011 il DM n°52 Regolamento recante l’istituzione del sistema di controllo della tracciabilita’ dei rifiuti, di cui discuteremo gli articoli  e le variazioni in essere nei successivi post.

Testo in vigore dal 11-5-2011

DECRETO 18 febbraio 2011, n. 52
Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilita’ dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell’articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. (11G0096) (GU n. 95 del 26-4-2011 – Suppl. Ordinario n.107)

IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale e, in particolare, la parte quarta, relativa alla gestione dei rifiuti;
Visto l’articolo 1, comma 1116, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visto l’articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, relativo all’istituzione di un sistema di controllo della tracciabilita’ dei rifiuti;
Visto l’articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210;
Visto il decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, recante provvedimenti anticrisi, nonche’ proroga di termini e, in particolare, l’articolo 14-bis;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 dicembre 2009, recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilita’ dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, e dell’articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009, pubblicato nel Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010;
Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 15 febbraio 2010, recante modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante: istituzione del sistema di controllo della tracciabilita’ dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, e dell’articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2010;
Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 9 luglio 2010, recante modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilita’ dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, e dell’articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13 luglio 2010;
Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 28 settembre 2010, recante modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilita’ dei rifiuti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 1° ottobre 2010;
Visto il decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, recante disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, pubblicato nel Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010;
Considerato che, ai sensi del combinato disposto di cui all’articolo 16, commi 1 e 2, del predetto decreto legislativo, le disposizioni degli articoli 188, 188-bis, 188-ter, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 entrano in vigore a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui all’articolo 12, comma 2 del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010;
Considerato altresi’ che il presente regolamento non incide sulla responsabilita’ estesa del produttore del prodotto di cui all’articolo 178-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, come introdotto dal decreto legislativo n. 205 del 2010, ne’ apporta modifiche alle disposizioni del decreto ministeriale 17
dicembre 2009, richiamate specificatamente nell’articolo 16 del medesimo decreto legislativo;
Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 22 dicembre 2010, recante modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilita’ dei rifiuti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 28 dicembre 2010;
Considerata l’esigenza di assicurare la chiarezza normativa di settore e garantire la corrispondenza anche formale delle disposizioni del presente decreto con le disposizioni in tema di controllo della tracciabilita’ dei rifiuti introdotte dal decreto legislativo n. 205 del 2010;
Ritenuto, a seguito dell’avvio dell’operativita’ del sistema di controllo della tracciabilita’ dei rifiuti, di raccogliere, nell’ottica della certezza del diritto e dell’uniformita’ della relativa interpretazione, in un testo unico coordinato i citati decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 dicembre 2009, del 15 febbraio 2010, del 9 luglio 2010, del 28 settembre 2010 e del 22 dicembre 2010, in particolare
raggruppando le definizioni, ridefinendo il testo di varie disposizioni – ivi inclusi gli allegati – che sono state modificate nel frattempo con i predetti decreti ministeriali, come anche non riproducendo le norme che, prevedendo specifici termini temporali, ormai scaduti, entro i quali dovevano essere effettuate le iscrizioni al predetto sistema, hanno ormai esaurito la loro funzione;
Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 20 settembre 2010 e del 20 dicembre 2010;
Ritenuto, in base all’articolo 14-bis (Finanziamento del sistema informatico di controllo della tracciabilita’ dei rifiuti) del decreto-legge n. 78/2009, di introdurre, in alcuni casi, modalita’ operative semplificate per la trasmissione dati;
Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 22 dicembre 2010, recante modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, che ha differito i termini per la presentazione della comunicazione al SISTRI, da parte di soggetti che erano tenuti alla presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale, al 30 aprile 2011 con riferimento alle informazioni relative all’anno 2010, e al 31 dicembre 2011 con riferimento alle informazioni relative all’anno 2011;
Visto il nulla osta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi della citata legge n. 400 del 1988, con nota del 16 febbraio 2011, prot. n. 1296;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1 Entrata in funzione e gestione del sistema di controllo della tracciabilita’ dei rifiuti – SISTRI

1. La data di avvio dell’operativita’ del SISTRI e’ il 1° ottobre 2010.
2. Il SISTRI e’ gestito dal Comando carabinieri per la Tutela dell’Ambiente.

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all’articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, integrate con le seguenti:
a) «associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale»: le associazioni imprenditoriali presenti nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL) ai sensi della legge 30 dicembre 1986, n. 936, e le loro articolazioni territoriali;
b) «delegato»: il soggetto che, nell’ambito dell’organizzazione aziendale, e’ delegato dall’ente o impresa all’utilizzo e alla custodia del dispositivo USB, al quale sono associate le credenziali di accesso al SISTRI ed e’ attribuito il certificato per la firma elettronica. Qualora l’ente o impresa non abbia indicato, nella procedura di iscrizione, alcun delegato, le credenziali di accesso al SISTRI e il certificato per la firma elettronica verranno attribuiti al rappresentante legale dell’ente o impresa;
c) «dipendenti»: il numero di addetti, ossia delle persone occupate nell’unita’ locale dell’ente o dell’impresa con una posizione di lavoro indipendente o dipendente a tempo pieno, a tempo parziale, con contratto di apprendistato o contratto di inserimento, anche se temporaneamente assente per servizio, ferie, malattia, sospensione dal lavoro, cassa integrazione guadagni, eccetera. I lavoratori stagionali sono considerati come frazioni di unita’ lavorative annue con riferimento alle giornate effettivamente retribuite. In caso di frazioni si arrotonda all’intero superiore e inferiore piu’ vicino;
d) «dispositivo/i»: i dispositivi di cui all’articolo 8, comma 1, ossia il dispositivo elettronico per l’accesso in sicurezza al SISTRI, di seguito, dispositivo USB, e/o il dispositivo da installarsi sui veicoli di trasporto dei rifiuti avente la funzione di monitorare il percorso effettuato dal veicolo durante il trasporto, di seguito, dispositivo black box;
e) «operatore/i»: i soggetti rientranti nelle categorie di cui agli articoli 3 e 5, che sono obbligati ad aderire al SISTRI, nonche’ i soggetti di cui all’articolo 4 che aderiscono al SISTRI su base volontaria;
f) «SISTRI»: il sistema di controllo della tracciabilita’ dei rifiuti di cui all’articolo 188-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205;
g) «siti di distribuzione»: 1) le sedi provinciali delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che provvederanno alla consegna dei dispositivi USB per tutti gli altri operatori non iscritti all’Albo nazionale gestori ambientali, nonche’ le associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o societa’ di servizi di diretta emanazione delle stesse, delegate, con apposita convenzione, dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura presso le quali potranno essere ritirati i dispositivi USB; 2) le sezioni regionali e provinciali dell’Albo nazionale gestori ambientali, istituite presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di Regione e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, che
provvederanno alla consegna dei dispositivi USB agli operatori tenuti all’iscrizione al predetto Albo;
h) «titolare del/i dispositivo/i»: ciascun operatore obbligato ad aderire al SISTRI o che aderisce al SISTRI su base volontaria;
i) «titolare della firma elettronica»: la persona fisica cui e’ attribuita la firma elettronica e che ha accesso al dispositivo USB per la creazione della firma elettronica;
l) «unita’ locale»: l’impianto o l’insieme delle unita’ operative ubicato in luogo diverso dalla sede legale, nel quale l’ente o l’impresa esercita stabilmente una o piu’ attivita’ economiche dalle quali sono originati i rifiuti; ovvero ciascuna sede presso la quale vengono conferiti i rifiuti per il recupero o lo smaltimento.

Art. 3 Iscrizione obbligatoria al SISTRI

1. Sono tenuti ad aderire al SISTRI:
a) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali pericolosi, ivi compresi quelli di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;
b) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, che hanno piu’ di dieci dipendenti; le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero o di smaltimento di rifiuti e che risultino produttori di rifiuti di cui all’articolo 184, comma 3, lettera g), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono tenuti ad iscriversi al SISTRI anche come produttori indipendentemente dal numero dei dipendenti;
c) le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero o smaltimento di rifiuti;
d) i commercianti e gli intermediari di rifiuti;
e) i consorzi istituiti per il recupero o il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati;
f) le imprese e gli enti che raccolgono o trasportano rifiuti speciali a titolo professionale; nel caso di trasporto navale, l’armatore o il noleggiatore che effettuano il trasporto o il raccomandatario marittimo di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135, delegato per gli adempimenti relativi al SISTRI dall’armatore o noleggiatore medesimo;
g) nel caso di trasporto intermodale marittimo di rifiuti, il terminalista concessionario dell’area portuale di cui all’articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e l’impresa portuale di cui all’articolo 16 della citata legge n. 84 del 1994, ai quali sono affidati i rifiuti in attesa dell’imbarco o allo sbarco, in attesa del successivo trasporto;
h) nel caso di trasporto intermodale ferroviario di rifiuti, i responsabili degli uffici di gestione merci e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione e gli scali merci ai quali sono affidati i rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa ferroviaria o dell’impresa che effettua il successivo trasporto;
i) i soggetti di cui all’articolo 5.

Art. 4 Iscrizione facoltativa al SISTRI

1. Possono aderire su base volontaria al SISTRI:
a) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c) e d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, che non hanno piu’ di dieci dipendenti;
b) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettera g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, diversi dai soggetti gia’ tenuti ad aderire in base all’articolo 3, comma 1, lettera b);
c) le imprese e gli enti che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;
d) gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile che producono rifiuti speciali non pericolosi;
e) le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attivita’ diverse da quelle di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

Art. 5 Rifiuti urbani della regione Campania

1. Al fine di attuare quanto previsto all’articolo 2, comma 2-bis, del decreto legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, sono sottoposti agli obblighi di cui al presente regolamento, oltre ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, i Comuni, gli enti e le imprese che gestiscono i rifiuti urbani del territorio della Regione Campania.

Art. 6 Iscrizione al SISTRI

1. Le modalita’ di iscrizione dell’operatore al SISTRI sono descritte nell’allegato IA. Il modulo di iscrizione e’ reso disponibile sul sito internet http://www.sistri.it/.
2. I soggetti di cui agli articoli 3 e 5 si iscrivono al SISTRI prima di dare avvio alle attivita’ o al verificarsi dei presupposti per i quali i medesimi articoli dispongono l’obbligo di iscrizione.
3. I Comuni, indipendentemente dal numero di abitanti, non iscrivono le unita’ locali con meno di dieci dipendenti, ivi comprese quelle affidate ad associazioni senza scopo di lucro. In tale ipotesi la trasmissione dei dati viene effettuata direttamente dal Comune o dall’unita’ locale designata dal medesimo, che, ai fini della
determinazione del contributo di iscrizione, somma il numero dei dipendenti della o delle unita’ locali, per le quali effettua gli adempimenti, al numero dei propri dipendenti. Nel caso in cui non ci sia nessuna unita’ locale con piu’ di dieci dipendenti, si iscrive omunque il Comune, con la somma dei dipendenti delle singole unita’ locali.
4. Gli impianti comunali o intercomunali ai quali vengono conferiti rifiuti urbani e che effettuano, in regime di autorizzazione, unicamente operazioni di messa in riserva R13 e deposito preliminare D15, si iscrivono al SISTRI nella categoria centro raccolta/piattaforma e versano il contributo annuo previsto indipendentemente dalla quantita’ di rifiuti urbani gestiti.

Art. 7 Contributo di iscrizione al SISTRI

1. La copertura degli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del SISTRI, a carico degli operatori iscritti, e’ assicurata mediante il pagamento di un contributo annuale.
2. Il contributo di cui al comma 1 e’ versato annualmente da ciascun operatore iscritto per ciascuna attivita’ di gestione dei rifiuti svolta all’interno dell’unita’ locale. In caso di unita’ locali per le quali e’ stato richiesto un dispositivo USB per ciascuna unita’ operativa ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), il contributo e’ versato per ciascun dispositivo USB richiesto. Gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti versano il contributo per la sola sede legale e per ciascun veicolo adibito al trasporto di rifiuti. Gli enti e le imprese di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, che raccolgono e trasportano i propri rifiuti versano il contributo relativo alla categoria di produttori di appartenenza e il contributo relativo al numero di veicoli adibiti al trasporto di rifiuti.
3. Il contributo si riferisce all’anno solare di competenza, indipendentemente dal periodo di effettiva fruizione del servizio, e deve essere versato al momento dell’iscrizione. Negli anni successivi il contributo e’ versato entro il 30 aprile dell’anno al quale i contributi si riferiscono. Qualora, al momento del pagamento del contributo annuale, sia certo che il numero dei dipendenti occupato si e’ modificato rispetto all’anno precedente in modo da incidere sull’importo del contributo dovuto, e’ possibile indicare il numero relativo all’anno in corso, previa dichiarazione al SISTRI.
4. L’importo e le modalita’ di versamento dei contributi sono indicati nell’Allegato II. L’ammontare del contributo puo’ essere rideterminato annualmente con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
5. Nel caso di versamento da parte degli operatori di somme maggiori rispetto al contributo dovuto, la somma versata in eccesso e’ conguagliata a valere sui contributi dovuti per gli anni successivi. A tal fine i predetti operatori inoltrano apposita domanda al SISTRI, mediante posta elettronica o via fax, utilizzando il modello disponibile sul sito internet http://www.sistri.it/.
6. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, i contributi sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Art. 8 Consegna dei dispositivi USB e black box

1. Una volta perfezionata la procedura di iscrizione, agli operatori iscritti vengono consegnati:
a) un dispositivo USB, idoneo a consentire la trasmissione dei dati, a firmare elettronicamente le informazioni fornite ed a memorizzarle sul dispositivo stesso. e’ necessario dotarsi di un dispositivo USB per ciascuna unita’ locale dell’ente o impresa e per ciascuna attivita’ di gestione dei rifiuti svolta all’interno
dell’unita’ locale. In caso di unita’ locali nelle quali sono presenti unita’ operative da cui originano in maniera autonoma rifiuti, e’ facolta’ richiedere un dispositivo USB per ciascuna unita’ operativa. Per le attivita’ di raccolta e trasporto dei rifiuti, e’ necessario dotarsi di un dispositivo USB relativo alla sede legale dell’ente o impresa, e di un dispositivo USB per ciascun veicolo a motore adibito al trasporto di rifiuti. Ciascun dispositivo USB puo’ contenere fino ad un massimo di tre certificati elettronici associati alle persone fisiche individuate, durante la procedura di iscrizione, dagli operatori come delegati per le procedure di cui al presente regolamento. Tali certificati consentono l’identificazione univoca delle persone fisiche delegate e la generazione delle loro firme elettroniche ai sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
b) per ciascun dispositivo USB, l’identificativo utente, username, la password per l’accesso al sistema, la password di sblocco del dispositivo (PIN) e il codice di sblocco personale (PUK);
c) un dispositivo black box da installarsi su ciascun veicolo a motore che trasporta rifiuti, con la funzione di monitorare il percorso effettuato dal medesimo. E’ necessario dotarsi di un dispositivo black box per ciascun veicolo in dotazione all’ente o impresa. La consegna e l’installazione del dispositivo black box avviene presso le officine autorizzate, il cui elenco e’ fornito contestualmente alla consegna del dispositivo USB e disponibile sul
sito internet www.sistri.it/. I costi di installazione e per l’acquisto della necessaria carta SIM sono a carico degli operatori. Le modalita’ di individuazione delle officine autorizzate e le modalita’ di ritiro ed installazione del dispositivo black box sono indicate nell’Allegato IB.
2. Agli adempimenti di cui al comma 1 provvedono le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, previa stipula di un Accordo di programma tra il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e l’Unioncamere. Alla copertura dei costi derivanti dallo svolgimento dei compiti di cui al presente comma si provvede ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera d), della legge 29 dicembre 1993, n. 580. Per le attivita’ di cui al presente comma le Camere di commercio si avvalgono, previa stipula di apposita convenzione, delle associazioni imprenditoriali interessate rappresentative sul piano nazionale o delle societa’ di servizi di diretta emanazione delle stesse.
3. In deroga a quanto previsto dal comma 2, le Sezioni regionali e provinciali dell’Albo nazionale gestori ambientali di cui all’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, provvedono agli adempimenti di cui al comma 1 per le imprese e gli enti iscritti al predetto Albo nonche’ per i Comuni della Regione Campania che effettuano la raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani. Alla copertura dei costi derivanti dallo svolgimento dei compiti di cui al presente comma si provvede ai sensi del comma 17 del predetto articolo 212.
4. Le imprese e gli enti di cui all’articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, che raccolgono e trasportano rifiuti speciali possono dotarsi del dispositivo USB relativo alla sola sede legale secondo quanto previsto al comma 1, lettera a), o, in alternativa, di un ulteriore dispositivo USB per ciascuna unita’ locale, fermo restando l’obbligo di dotarsi di un dispositivo per ciascun veicolo a motore adibito al trasporto dei rifiuti. Qualora venga scelto di dotarsi di un dispositivo USB per ciascuna unita’ locale, il contributo e’ versato per ciascuna di esse, fermo restando l’obbligo di pagare il contributo per ciascun veicolo a motore adibito al trasporto dei rifiuti.

Art. 9 Dispositivi USB e black box

1. I dispositivi restano di proprieta’ del SISTRI e vengono affidati agli operatori iscritti in comodato d’uso.
2. Al fine di consentire la consultazione della Scheda SISTRI -AREA REGISTRO CRONOLOGICO e delle singole Schede SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE, i dispositivi USB sono tenuti presso l’unita’ o la sede dell’ente o impresa per la quale sono stati rilasciati e sono resi disponibili in qualunque momento all’autorita’ di controllo che
ne faccia richiesta.

Art. 10 Videosorveglianza

1. Gli impianti di discarica, gli impianti di incenerimento dei rifiuti nonche’ gli impianti di coincenerimento destinati esclusivamente al recupero energetico dei rifiuti e ricadenti nel campo di applicazione del decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, sono dotati di apparecchiature idonee a monitorare l’ingresso e
l’uscita di automezzi dai predetti impianti.
2. L’installazione, la manutenzione e l’accesso alle apparecchiature cui al comma 1 sono riservati al personale del SISTRI. I relativi oneri sono a carico del SISTRI.
3. In presenza di condizioni che non garantiscano un accesso ai servizi di rete (elettrica o di connettivita’ dati) adeguato per il funzionamento delle predette apparecchiature di monitoraggio, il SISTRI, a seguito di una valutazione effettuata dal personale del SISTRI, puo’ decidere di non procedere all’installazione delle stesse
apparecchiature. Il gestore del rispettivo impianto, fermo restando l’obbligo di iscrizione al SISTRI e di effettuazione dei relativi adempimenti, ivi incluso l’obbligo di cui all’articolo 11, comma 3, e’ tenuto a comunicare al SISTRI ogni variazione da cui possa conseguire la possibilita’ di dotare il rispettivo impianto delle predette apparecchiature di monitoraggio. La comunicazione e’ effettuata entro e non oltre tre mesi dal verificarsi dell’evento che comporta tale variazione.

Art. 11 Informazioni da fornire al SISTRI

1. Gli operatori iscritti al SISTRI comunicano le quantita’ e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto della loro attivita’ utilizzando i dispositivi. La tipologia delle informazioni che ciascun operatore iscritto deve fornire al SISTRI e’ riportata nelle Schede SISTRI di cui all’allegato III e pubblicate sul sito internet http://www.sistri.it/. Le istruzioni dettagliate per la compilazione delle Schede SISTRI sono disponibili sul sito internet http://www.sistri.it/.
2. La persona fisica, cui e’ associato il certificato elettronico contenuto nel dispositivo USB, e’ il titolare della firma elettronica ed e’ responsabile della veridicita’ dei dati inseriti mediante l’utilizzo del dispositivo USB nelle Schede SISTRI sottoscritte con firma elettronica.
3. Esclusi i casi previsti dall’articolo 12, qualora un impianto di gestione dei rifiuti non abbia possibilita’ di accesso ai servizi di rete, elettrica o di connettivita’ ad internet,, la Scheda SISTRI -AREA REGISTRO CRONOLOGICO e la Scheda SISTRI – AREA DI MOVIMENTAZIONE sono compilate dal delegato della sede legale dell’ente o impresa. In
questo caso il delegato dell’impresa di trasporto stampa due copie della Scheda SISTRI – AREA DI MOVIMENTAZIONE e le consegna al conducente, che deve indicare data e ora del conferimento o della presa in carico dei rifiuti. Le copie sono firmate dal responsabile dell’impianto di gestione. Una copia rimane a quest’ultimo e l’altra al conducente, che la riconsegna al delegato dell’impresa di trasporto. Il delegato dell’impresa di trasporto, entro due giorni lavorativi, accede al SISTRI ed inserisce i dati relativi alla data e all’ora del conferimento o della presa in carico dei rifiuti.

Art. 12 Informazioni da fornire al SISTRI – Procedure di emergenza

1. Nel caso in cui un soggetto tenuto alla compilazione della Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE si trovi a non disporre temporaneamente dei mezzi informatici necessari a causa di furto, perdita, distruzione o danneggiamento dei dispositivi, o per assenza di copertura della rete di trasmissione dati, la compilazione della
Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE e’ effettuata, per conto di tale soggetto e su sua dichiarazione, da sottoscriversi su copia stampata della Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE, dal soggetto tenuto alla
compilazione della parte precedente o successiva della scheda medesima.
2. Nel caso di temporanea interruzione o non funzionamento del SISTRI, i soggetti tenuti alla compilazione delle Schede SISTRI sono tenuti ad annotare le movimentazioni dei rifiuti su un’apposita Scheda SISTRI in bianco tenuta a disposizione, da scaricarsi dal sito internet www.sistri.it, e ad inserire i dati relativi alle movimentazioni di rifiuti effettuate entro le ventiquattro ore dalla ripresa del funzionamento del SISTRI.

Art. 13 Produttori di rifiuti – disposizioni specifiche

1. I produttori di rifiuti iscritti inseriscono nella Scheda – SISTRI AREA REGISTRO CRONOLOGICO le informazioni relative ai rifiuti prodotti entro dieci giorni lavorativi dalla produzione dei rifiuti stessi e comunque prima della movimentazione degli stessi.
2. I soggetti di cui al precedente comma 1, in caso di movimentazione di un rifiuto, devono accedere al SISTRI per aprire una nuova Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE. Tali soggetti, in caso
di movimentazione di rifiuti pericolosi, sono obbligati a comunicare al SISTRI i dati del rifiuto almeno quattro ore prima che si effettui l’operazione di movimentazione, salvo giustificati motivi di emergenza, da indicare nella parte annotazioni della Scheda – SISTRI AREA REGISTRO CRONOLOGICO.
3. I termini per la comunicazione al SISTRI dei dati per la movimentazione dei rifiuti di cui al comma 2 non si applicano all’attivita’ di microraccolta di cui all’articolo 193, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205.
4. Nel caso di spedizioni transfrontaliere dall’Italia, il produttore del rifiuto inserisce nel SISTRI in formato «pdf», portable document format, il documento di movimento di cui al Regolamento CE n. 1013/2006 relativo alla spedizione dei rifiuti effettuata restituito dall’impianto di destinazione o, per i rifiuti dell”Elenco verde’, l’Allegato VII, del medesimo regolamento.

Art. 14 Particolari tipologie

1. I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un’organizzazione di ente o di impresa e i produttori di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), che non aderiscono su base volontaria al SISTRI, comunicano i propri dati, necessari per la compilazione della Scheda SISTRI – AREA
MOVIMENTAZIONE, al delegato dell’impresa di trasporto che compila anche la sezione del produttore del rifiuto, inserendo le informazioni ricevute dal produttore stesso; una copia della Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE, firmata dal produttore del rifiuto, viene consegnata al conducente del mezzo di trasporto. Una copia della Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE rimane presso il produttore del rifiuto, che e’ tenuto a conservarla per cinque anni. Il gestore dell’impianto di recupero o smaltimento dei rifiuti in tali ipotesi e’ tenuto a stampare e trasmettere al produttore dei rifiuti stessi la copia della Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE completa, al fine di attestare l’assolvimento della sua responsabilita’. In conformita’ al disposto di cui all’articolo 11, comma 1, della legge 25 gennaio 2006, n. 29, i produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un’organizzazione di ente o di impresa adempiono all’obbligo della tenuta del registro di carico e scarico attraverso la conservazione, in ordine cronologico, delle copie della Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE, relative ai rifiuti prodotti. I produttori di rifiuti non pericolosi di cui al presente comma rimangono tenuti all’obbligo di cui all’articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
2. Gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile che producono rifiuti non pericolosi e le imprese e gli enti produttori di rifiuti non pericolosi derivanti da attivita’ diverse da quelle di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, comunicano i propri dati, necessari per la compilazione della Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE, al delegato dell’impresa di trasporto che compila anche la sezione del produttore del rifiuto, inserendo le informazioni ricevute dal produttore stesso; una copia della Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE, firmata
dal produttore del rifiuto, viene consegnata al conducente del mezzo di trasporto. Il gestore dell’impianto di recupero o smaltimento dei rifiuti in tale ipotesi e’ tenuto a stampare e trasmettere al produttore dei rifiuti stessi la copia della Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE completa, al fine di attestare l’assolvimento della
sua responsabilita’. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai produttori di rifiuti non pericolosi che non sono inquadrati in un’organizzazione di ente o di impresa, nonche’ al trasporto transfrontaliero dall’estero effettuato da un’impresa di cui all’articolo 212, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, e successive modificazioni.
3. I produttori di fanghi che destinano gli stessi allo spandimento in agricoltura ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, stampano la Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE contenente
l’indicazione del soggetto destinatario e la consegnano al conducente del mezzo di trasporto. Il destinatario e’ tenuto a controfirmare, datare e restituire al produttore dei rifiuti la Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE, al fine di attestare l’assolvimento della responsabilita’ del produttore del rifiuto per il corretto recupero
dei fanghi. Il delegato dell’impresa di trasporto accede al SISTRI e chiude la relativa Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE confermando l’arrivo a destinazione del rifiuto.
4. Nel caso di rifiuti prodotti in cantieri la cui durata non sia superiore a sei mesi e che non dispongano di tecnologie adeguate per l’accesso al SISTRI, la Scheda SISTRI – AREA REGISTRO CRONOLOGICO e la Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE sono compilate dal delegato della sede legale o dell’unita’ locale dell’impresa. In tale ipotesi il delegato dell’impresa di trasporto stampa due copie della Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE e le consegna al conducente, che deve indicare data e ora della presa in carico dei rifiuti. Le copie sono firmate dal responsabile del cantiere temporaneo. Una copia rimane al responsabile del cantiere temporaneo e l’altra al conducente, che la riconsegna al delegato dell’impresa di trasporto. Il delegato dell’impresa di trasporto accede, entro due giorni lavorativi, al SISTRI ed inserisce i dati relativi alla data e all’ora della presa in carico dei rifiuti.

Art. 15 Rifiuti prodotti da attivita’ di manutenzione e da attivita’ sanitaria – disposizioni specifiche

1. Nel caso di rifiuti prodotti da attivita’ di manutenzione o da altra attivita’ svolta fuori dalla sede dell’unita’ locale, la Scheda SISTRI – AREA REGISTRO CRONOLOGICO e’ compilata dal delegato della sede legale dell’ente o impresa o dal delegato dell’unita’ locale che gestisce l’attivita’ manutentiva.
2. Fermo restando quanto previsto all’articolo 230, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, per i materiali tolti d’opera per i quali deve essere effettuata la valutazione tecnica della riutilizzabilita’, qualora dall’attivita’ di manutenzione derivino rifiuti pericolosi, la movimentazione dei rifiuti dal luogo di effettiva produzione alla sede legale o dell’unita’ locale dell’ente o impresa effettuata dal
manutentore e’ accompagnata da una copia cartacea della Scheda SISTRI AREA MOVIMENTAZIONE, da scaricarsi dal sito internet www.sistri.it, debitamente compilata e sottoscritta dal soggetto che ha effettuato la manutenzione.
3. Nel caso di rifiuti pericolosi prodotti dall’attivita’ del personale sanitario delle strutture pubbliche e private, che erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, al di fuori delle strutture medesime ovvero in caso di rifiuti pericolosi prodotti presso gli ambulatori decentrati dell’azienda sanitaria di riferimento, fermo restando quanto
stabilito dall’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

Art. 16 Imprese e enti di recupero e smaltimento – disposizioni specifiche

1. Le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero o smaltimento di rifiuti inseriscono le informazioni relative ai rifiuti ricevuti dall’estero entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti.

Art. 17 Commercianti, intermediari e consorzi – disposizioni specifiche

1. I commercianti, gli intermediari e i consorzi inseriscono nella Scheda SISTRI – AREA REGISTRO CRONOLOGICO le informazioni relative alle transazioni effettuate entro dieci giorni lavorativi dall’effettuazione della transazione stessa.

Art. 18 Trasportatori – disposizioni specifiche

1. Il trasportatore, in caso di movimentazione di rifiuti pericolosi, deve accedere al SISTRI ed inserire i propri dati relativi al trasporto almeno due ore prima dell’operazione di movimentazione, salvo giustificati motivi di emergenza, da indicare nella parte annotazioni della Scheda SISTRI – AREA REGISTRO
CRONOLOGICO.
2. I termini per la comunicazione al SISTRI dei dati per la movimentazione dei rifiuti di cui al comma 1 non si applicano all’attivita’ di microraccolta di cui all’articolo 193, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 e successive
modificazioni, nonche’ all’attivita’ di raccolta dei rifiuti prodotti da attivita’ di manutenzione di cui all’articolo 15, commi 1 e 2, qualora i rifiuti siano trasportati direttamente all’impianto di recupero o smaltimento dal soggetto che ha effettuato la manutenzione, fermo restando l’obbligo per il trasportatore di compilare la Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE prima della movimentazione dei rifiuti.
3. In caso di movimentazione di rifiuti non pericolosi, la Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE deve essere compilata dai trasportatori prima della movimentazione dei rifiuti stessi.
4. Durante il trasporto i rifiuti sono accompagnati dalla copia cartacea della Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE relativa ai rifiuti movimentati, stampata dal produttore dei rifiuti al momento della presa in carico dei rifiuti da parte del conducente dell’impresa di trasporto. Tale copia, firmata elettronicamente dal
produttore dei rifiuti e dall’impresa di trasporto dei rifiuti, costituisce documentazione equipollente alla scheda di trasporto di cui all’articolo 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, ed al decreto interministeriale 30 giugno 2009, n. 554. Ove necessario sulla base della normativa vigente, i rifiuti sono
accompagnati da copia del certificato analitico che ne identifica le caratteristiche, che il produttore dei rifiuti allega in formato «pdf», portable document format, alla Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE.
5. Nel caso in cui il rifiuto venga respinto o accettato parzialmente dal gestore dell’impianto di destinazione, il trasporto dei rifiuti non accettati e restituiti al produttore del rifiuto deve essere accompagnato dalla copia cartacea della Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE relativa ai rifiuti medesimi, firmata elettronicamente e stampata dal gestore dello stesso impianto di destinazione. Qualora i rifiuti non accettati dall’impianto di destinazione siano avviati a cura del produttore del rifiuto direttamente ad altro impianto, il
produttore medesimo annota sulla Scheda SISTRI – AREA REGISTRO CRONOLOGICO i dati relativi al carico del rifiuto non accettato e apre una nuova Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE indicando il nuovo destinatario.
6. Nel caso di trasporto marittimo di rifiuti, l’armatore o il noleggiatore che effettuano il trasporto possono delegare gli adempimenti di cui al presente regolamento al raccomandatario marittimo di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135. In tale ipotesi il raccomandatario consegna al comandante della nave la copia della Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE, debitamente compilata. Il comandante della nave all’arrivo provvede alla consegna della copia della Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE al raccomandatario rappresentante l’armatore o il noleggiatore presso il porto di destinazione.
7. Nel caso di trasporto intermodale di rifiuti, le attivita’ di carico e scarico, di trasbordo, nonche’ le soste tecniche all’interno dei porti e degli scali ferroviari, degli interporti, impianti di terminalizzazione e scali merci devono essere effettuate nel piu’ breve tempo possibile e, comunque, non superare i quattro giorni.

Art. 19 Impianti di recupero e di smaltimento di rifiuti urbani – disposizioni specifiche

1. Gli impianti di recupero o di smaltimento dei rifiuti urbani adempiono alla tenuta del registro di carico e scarico e all’obbligo di comunicazione annuale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, tramite la compilazione della Scheda SISTRI – AREA REGISTRO CRONOLOGICO. Nel caso di movimentazione dei rifiuti urbani in uscita da impianti comunali o intercomunali che effettuano, in regime di autorizzazione, unicamente operazioni di messa in riserva R13 e/o deposito preliminare D15, effettuata da soggetti iscritti nella categoria 1 di cui al decreto ministeriale 28 aprile 1998, n. 406, il gestore di tali impianti compila la Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE, ne stampa una copia e la consegna, firmata, all’impresa di trasporto. Tale scheda accompagna il trasporto dei rifiuti fino all’impianto di recupero o smaltimento di destinazione.
2. Ai fini dell’assolvimento della responsabilita’ del gestore dell’impianto comunale o intercomunale si applica l’articolo 20.

Art. 20 Responsabilita’ del produttore dei rifiuti

1. La responsabilita’ del produttore dei rifiuti per il corretto recupero o smaltimento degli stessi e’ esclusa a seguito dell’invio da parte del SISTRI, alla casella di posta elettronica attribuitagli automaticamente dal SISTRI, della comunicazione di accettazione dei rifiuti medesimi da parte dell’impianto di recupero o smaltimento.

Art. 21 Obblighi generali di comunicazione al SISTRI

1. In tutti i casi in cui si verifichi un’ipotesi di sospensione o cessazione dell’attivita’ per il cui esercizio e’ obbligatorio l’utilizzo dei dispositivi, ovvero di estinzione dei soggetti giuridici ai quali tali dispositivi sono stati consegnati, a qualsiasi causa tale estinzione sia imputabile, ivi incluse le ipotesi di cancellazione e fusione, ovvero in caso di chiusura di un’unita’ locale, gli operatori iscritti devono comunicare via telefax al SISTRI il verificarsi di uno dei predetti eventi, non oltre le 72 ore dalla data di comunicazione al Registro delle imprese dell’evento, e provvedere, nei successivi dieci giorni lavorativi, alla restituzione del dispositivo USB ai medesimi uffici presso i quali e’ stato effettuato il ritiro e alla restituzione del dispositivo black box ad una delle officine autorizzate all’installazione.
2. La procedura di cui al comma 1 si applica anche nel caso di cessione dell’azienda o del ramo d’azienda aventi ad oggetto l’esercizio delle attivita’ per le quali e’ obbligatorio l’uso dei dispositivi. In tale ipotesi il soggetto acquirente dell’azienda o del ramo d’azienda dovra’ iscriversi al SISTRI entro dieci giorni dalla comunicazione al Registro delle imprese dell’atto di cessione dell’azienda o del ramo di azienda e provvedere al ritiro dei dispositivi seguendo la procedura indicata negli Allegati IA e IB.
3. In caso di variazione dei dati identificativi comunicati in sede di iscrizione, i soggetti delegati all’utilizzo del dispositivo USB provvedono, successivamente all’iscrizione della variazione presso il Registro delle imprese eventualmente dovuta, ad effettuare le necessarie variazioni della sezione anagrafica accedendo all’apposita
area del sito internet http://www.sistri.it/.
4. Eventuali variazioni delle persone fisiche individuate quali delegati per le procedure di cui al presente regolamento devono essere comunicate al SISTRI, che emette un nuovo certificato elettronico. Il dispositivo contenente il nuovo certificato elettronico e’ ritirato secondo la procedura indicata nell’Allegato
IA.
5. Per i trasportatori di rifiuti, le variazioni di cui ai commi 1, 2 e 3, nonche’ le variazioni relative ai veicoli a motore, sono comunicate al SISTRI dalla Sezione regionale o provinciale dell’Albo nazionale gestori ambientali successivamente all’autorizzazione, da parte dello stesso Albo, delle variazioni medesime. Resta fermo l’obbligo per l’operatore di provvedere all’eventuale integrazione dei contributi di cui all’articolo 7.

Art. 22 Modalita’ operative semplificate tramite associazioni imprenditoriali

1. Nelle modalita’ e nei termini stabiliti dal presente articolo, possono adempiere agli obblighi di cui al presente regolamento tramite le rispettive associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o societa’ di servizi di diretta emanazione delle stesse:
a) le imprese e gli enti che raccolgono e trasportano i propri rifiuti pericolosi di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;
b) i soggetti la cui produzione annua non eccede le quattro tonnellate di rifiuti pericolosi, ivi compresi gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile;
c) i soggetti la cui produzione annua non eccede le venti tonnellate di rifiuti non pericolosi; e
d) i soggetti di cui all’articolo 4.
2. A tal fine i soggetti di cui al comma 1, dopo l’iscrizione al SISTRI ai sensi dell’articolo 6, provvedono a delegare o incaricare le associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o societa’ di servizi di diretta emanazione delle stesse, prescelte. La delega, scritta in carta semplice secondo il modello disponibile sul sito internet http://www.sistri.it/, e’ firmata dal rappresentante legale del soggetto delegante; la firma deve essere autenticata da notaio o altro pubblico ufficiale a cio’ autorizzato. In alternativa, il legale rappresentante del soggetto di cui al comma 1 attesta, tramite una dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorieta’ di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di aver incaricato, indicandone la denominazione, un’associazione imprenditoriale rappresentativa sul piano nazionale, o una societa’ di servizi di diretta emanazione della stessa, per l’adempimento degli obblighi di cui al presente
regolamento. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, le associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o societa’ di servizi di diretta emanazione delle stesse, sono tenute a iscriversi al SISTRI per la specifica categoria.
3. Le associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale delegate, o societa’ di servizi di diretta emanazione delle stesse, provvedono alla compilazione della Scheda SISTRI – AREA REGISTRO CRONOLOGICO e delle singole Schede SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE. La responsabilita’ delle informazioni inserite nel SISTRI rimane a carico del soggetto di cui al comma 1. La compilazione della Scheda SISTRI – AREA REGISTRO CRONOLOGICO avviene con cadenza mensile, e comunque prima della movimentazione dei rifiuti. Per i produttori di rifiuti pericolosi fino a duecento chilogrammi o litri all’anno, la compilazione della Scheda SISTRI – AREA REGISTRO CRONOLOGICO avviene con cadenza trimestrale, e comunque prima della movimentazione dei rifiuti.
4. La Scheda SISTRI – AREA REGISTRO CRONOLOGICO e le singole Schede SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE sono conservate per almeno tre anni presso la sede del soggetto di cui al comma 1 e tenuti a disposizione, su supporto informatico o in copia cartacea, dell’autorita’ di controllo che ne faccia richiesta.
5. Fermo restando quanto previsto ai commi 3 e 4, qualora i soggetti di cui al comma 1 non dispongano di tecnologie adeguate per l’accesso al SISTRI, la movimentazione dei rifiuti prodotti e’ effettuata con la seguente procedura: il delegato dell’impresa di trasporto stampa due copie della Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE e le consegna al conducente, che deve indicare data e ora della presa in carico dei rifiuti. Le copie sono firmate dal produttore dei rifiuti. Una copia rimane al produttore del rifiuto e l’altra al conducente, che la riconsegna al delegato dell’impresa di trasporto. Il delegato dell’impresa di trasporto accede al SISTRI ed inserisce i dati relativi alla data e all’ora della presa in carico dei rifiuti.

Art. 23 Modalita’ operativa semplificata tramite gestore del servizio di raccolta o piattaforma di conferimento

1. I produttori che conferiscono i propri rifiuti, previa convenzione, al servizio pubblico di raccolta o ad altro circuito organizzato di raccolta possono adempiere agli obblighi di cui al presente regolamento, rispettivamente, tramite il gestore del servizio pubblico di raccolta oppure tramite il gestore della
piattaforma di conferimento.
2. Nell’ipotesi di cui al precedente comma 1, il centro di raccolta del servizio pubblico o la piattaforma di conferimento sono tenuti a iscriversi al SISTRI nella categoria centro raccolta/piattaforma. I produttori di rifiuti di cui al comma 1 rimangono tenuti all’iscrizione al SISTRI ai sensi dell’articolo 6.
3. Qualora il trasporto dei rifiuti dal luogo di produzione al centro di raccolta o piattaforma di conferimento venga effettuato dai soggetti di cui all’articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, i produttori comunicano i propri dati, necessari per la compilazione della Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE, al delegato dell’impresa di trasporto che compila anche la sezione del produttore del rifiuto, inserendo le informazioni ricevute dal produttore del rifiuto stesso; una copia della Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE, firmata dal produttore del rifiuto, viene consegnata al conducente del mezzo di trasporto, che provvede a sua volta a consegnarla al gestore del centro di raccolta o della piattaforma di conferimento.
4. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, l’ente o impresa che raccoglie e trasporta i propri rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, ai fini della movimentazione dei rifiuti dal luogo di produzione al centro di raccolta o piattaforma di conferimento, richiede preventivamente al delegato del centro o piattaforma il rilascio di un determinato numero di Schede SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE, da scaricarsi dal sito internet www.sistri.it. Il delegato del centro di raccolta o piattaforma di conferimento consegna le copie richieste, debitamente numerate e compilate con i riferimenti del centro o piattaforma quale destinatario dei rifiuti. Il trasporto dei rifiuti e’ accompagnato da tali Schede SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE, compilate e sottoscritte dal produttore del rifiuto, che sono consegnate al delegato del centro di raccolta o piattaforma di conferimento; il delegato accede al SISTRI ed inserisce i dati delle singole Schede SISTRI.
5. Nei casi di cui al presente articolo, la responsabilita’ del produttore dei rifiuti e’ assolta al momento della presa in carico dei rifiuti da parte del centro di raccolta o piattaforma di conferimento.

Art. 24 Trasmissione dei dati al Catasto dei rifiuti, all’Albo nazionale gestori ambientali e al SITRA

1. Il SISTRI e’ interconnesso telematicamente al Catasto dei rifiuti di cui all’articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, secondo le modalita’ di interoperabilita’ fra i sistemi informativi, cosi’ come definiti dal Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA).
2. La tipologia dei dati di cui al comma 1, i tempi e gli standard per la trasmissione degli stessi sono definiti dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).
3. L’Albo nazionale gestori ambientali di cui all’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, comunica al SISTRI i dati relativi alle iscrizioni di sua competenza e riceve a sua volta, dal SISTRI, le informazioni attinenti al trasporto dei rifiuti, attraverso l’interconnessione diretta tra i sistemi informativi.
4. La tipologia dei dati di cui al comma 3, i tempi e gli standard per la trasmissione degli stessi sono definiti dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Comitato nazionale dell’Albo.
5. Il SISTRI e’ interconnesso telematicamente con il sistema di tracciabilita’ di cui all’articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210 (SITRA) ed ai relativi oneri si provvede ai sensi del predetto articolo.

Art. 25 Disponibilita’ dei dati da parte delle autorita’ di controllo

1. Le informazioni detenute dal SISTRI sono rese disponibili agli organi deputati alla sorveglianza e all’accertamento degli illeciti in violazione della normativa in materia di rifiuti nonche’ alla repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti di cui all’articolo 195, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, secondo modalita’ da definirsi mediante uno o piu’ accordi tra il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e i predetti organi.
2. Il Catasto dei rifiuti assicura le informazioni necessarie per lo svolgimento delle proprie funzioni di controllo alle Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente (ARPA), che sono tenute a rendere disponibili tali dati alle province.

Art. 26 Catasto dei rifiuti

1. L’ISPRA organizza il Catasto dei rifiuti di cui all’articolo 189, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, per via informatica attraverso la costituzione e la gestione del Catasto telematico interconnesso su rete nazionale e articolato nelle seguenti banche dati:
a) una banca dati anagrafica ed una banca dati contenente le informazioni sulla produzione e gestione dei rifiuti trasmesse dal SISTRI attraverso l’interconnessione diretta secondo le modalita’ previste dal comma 2 dell’articolo 24;
b) una banca dati contenente le informazioni relative alle autorizzazioni e alle comunicazioni di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 213, 214, 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. A tal fine le amministrazioni autorizzanti comunicano all’ISPRA, subito dopo il rilascio
dell’autorizzazione, la ragione sociale e la sede legale dell’ente o impresa autorizzata, l’attivita’ per la quale viene rilasciata l’autorizzazione, i rifiuti oggetto dell’attivita’ di gestione, le quantita’ autorizzate, la scadenza dell’autorizzazione e successivamente segnalano ogni variazione delle predette informazioni che intervenga nel corso della validita’ dell’autorizzazione stessa;
c) una banca dati relativa alle iscrizioni all’Albo nazionale gestori ambientali di cui all’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, aggiornati attraverso interconnessione diretta;
d) una banca dati contenente le informazioni afferenti alla tracciabilita’ dei rifiuti nella Regione Campania di cui all’articolo 5, integrata dalle previsioni contenute negli atti ordinativi adottati nel corso della fase emergenziale.
2. L’ISPRA elabora i dati forniti dal SISTRI ai fini della predisposizione di un Rapporto annuale e ai fini della trasmissione al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare dei dati necessari per le Comunicazioni alla Commissione europea previste dai regolamenti e dalle direttive comunitarie in materia di rifiuti.

Art. 27 Comitato di vigilanza e controllo

1. Al fine di garantire il monitoraggio del SISTRI e la partecipazione dei rappresentanti delle categorie interessate al medesimo monitoraggio, e’ istituito presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, senza oneri per il bilancio dello Stato ne’ compensi o indennizzi per i componenti, un Comitato di vigilanza e controllo, composto da quindici membri, esperti nella materia, nominati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e designati rispettivamente:
a) tre dal Ministro dell’ambiente della tutela del territorio e del mare, tra cui il Presidente del predetto Comitato;
b) uno da ISPRA;
c) uno da Unioncamere;
d) dieci dalle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative dei produttori, trasportatori, recuperatori e smaltitori di rifiuti.

Art. 28 Disposizioni transitorie

1. Entro il termine di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni, i produttori di rifiuti e le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti che erano tenuti alla presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, comunicano al SISTRI, compilando l’apposita Scheda SISTRI, le seguenti informazioni, sulla base dei dati inseriti nel registro di carico e scarico di cui all’articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni:
a) il quantitativo totale di rifiuti annotati in carico sul registro, suddiviso per codice CER;
b) per ciascun codice CER, il quantitativo totale annotato in scarico sul registro, con le relative destinazioni;
c) per le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, le operazioni di gestione dei rifiuti effettuate;
d) per ciascun codice CER, il quantitativo totale che risulta in giacenza.
2. Al fine di garantire l’adempimento degli obblighi di legge e la verifica della piena funzionalita’ del SISTRI, fino al termine di cui all’articolo 12, comma 2, del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni, i soggetti di cui agli articoli 3, 4 e 5 rimangono comunque tenuti agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di produrre effetti i decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni, ad esclusione dei soli termini indicati all’articolo 12, commi 1 e 2, del 15 febbraio 2010, del 9 luglio
2010, del 28 settembre 2010 e del 22 dicembre 2010 citati in preambolo.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 18 febbraio 2011

Allegato IA

(articolo 6, comma 1)
“PROCEDURA DI ISCRIZIONE AL SISTRI”
Per essere abilitati  ad  accedere  al  «SISTRI»,  come  definito
all’articolo 2, comma 1, lettera f), i soggetti di cui agli  articoli
3, 4 e  5  devono  iscriversi  al  predetto  sistema  e  dotarsi  dei
«dispositivi», come definiti all’articolo 2,  comma  1,  lettera  d),
secondo la procedura di seguito descritta.
Ciascun «operatore»,  come  definito  all’articolo  2,  comma  1,
lettera e), richiede un dispositivo USB per ciascuna «unita’ locale»,
come definita all’articolo 2, comma 1, lettera l). In caso di  unita’
locali nelle quali sono presenti unita’ operative da cui originano in
maniera autonoma rifiuti, e’ facolta’ richiedere un  dispositivo  USB
per ciascuna unita’ operativa. Se nell’«unita’ locale» e’  esercitata
piu’ di  un’attivita’  di  gestione  dei  rifiuti  per  la  quale  e’
obbligatorio  l’utilizzo  dei  «dispositivi»,  l’«operatore»   dovra’
dotarsi di un  dispositivo  USB  per  ciascuna  attivita’  esercitata
nell’«unita’ locale». Tuttavia, qualora  siano  stati  individuati  i
medesimi «delegati», come definiti all’articolo 2, comma  1,  lettera
b), per tutte le attivita’ di gestione dei rifiuti  esercitate  nella
predetta  «unita’  locale»,  sara’  possibile  richiedere   un   solo
dispositivo USB per tutte le attivita’ attribuite a tali «delegati».
L’«operatore» che svolge attivita’ di  raccolta  e  trasporto  di
rifiuti dovra’ richiedere un dispositivo USB per la sola sede  legale
e un dispositivo USB per ciascun  veicolo  adibito  al  trasporto  di
rifiuti. I dispositivi USB relativi ai veicoli adibiti  al  trasporto
di rifiuti sono associati all’ente o impresa.
Gli operatori titolari di  “cantieri  temporanei”,  salvo  quanto
previsto all’articolo 14, comma 4 del regolamento, devono dotarsi  di
un dispositivo USB per ciascun cantiere, individuando come «delegato»
il direttore del cantiere.
Il  terminalista  concessionario  dell’area   portuale   di   cui
all’articolo 18 della legge  28  gennaio  1994,  n.  84  e  l’impresa
portuale di cui all’articolo 16 della citata legge n.  84  del  1994,
che detengono i rifiuti in attesa  dell’imbarco  o  allo  sbarco,  in
attesa del successivo trasporto devono dotarsi di un dispositivo  USB
per ciascun porto in cui operano.
I raccomandatari marittimi di cui alla legge 4  aprile  1977,  n.
135, devono dotarsi di un dispositivo USB per localita’  nella  quale
sono abilitati a svolgere la propria attivita’.
Le imprese responsabili degli uffici  di  gestione  merci  e  gli
operatori logistici presso le stazioni ferroviarie o  gli  interporti
devono  dotarsi  di  un  dispositivo  USB  per  ciascuna  stazione  o
interporto in cui operano.
Ciascuna    articolazione     territoriale     dell’«associazione
imprenditoriale rappresentativa sul piano nazionale»,  come  definita
all’articolo 2, comma 1, lettera a), o societa’ di servizi di diretta
emanazione delle stesse,  che  abbia  ricevuto  delega  o  sia  stata
incaricata  ai  sensi  dell’articolo  22,  comma   2,   richiede   un
dispositivo USB. Le predette associazioni imprenditoriali, o societa’
di servizi di diretta emanazione delle stesse, trasmettono al  SISTRI
l’elenco dei soggetti da cui hanno ricevuto delega o incarico,  e  la
relativa documentazione;  il  SISTRI,  entro  quindici  giorni  dalla
ricezione della comunicazione, comunichera’ all’organizzazione, o  la
societa’ di servizi di diretta emanazione  della  stessa,  l’avvenuta
configurazione    delle    applicazioni    informatiche    necessarie
all’operativita’.
Il certificato elettronico e  le  credenziali  per  l’accesso  al
SISTRI e per la firma elettronica (password  di  accesso  al  SISTRI,
password di sblocco del «dispositivo» (PIN), PUK, e  l’identificativo
utente  “user  name”)  sono  associate  al  soggetto  indicato   come
«delegato» . Qualora l’«operatore» non abbia indicato un  «delegato»,
il certificato elettronico  e  le  credenziali  sopra  indicate  sono
associate al rappresentante legale dell’«operatore».
Qualora l’«operatore» abbia unita’ locali per una  o  piu’  delle
quali  non  sia  stato  individuato  un  «delegato»,  dovra’  dotarsi
comunque di tanti dispositivi USB quante sono le  unita’  locali;  in
tale  ipotesi  il  certificato  elettronico  e  le  credenziali   per
l’accesso al SISTRI verranno attribuite, in relazione alla/e  «unita’
locale/i» per la/e quale/i non sia stato individuato  un  «delegato»,
al rappresentante legale dell’«operatore».
Ciascun dispositivo USB puo’ contenere fino ad un massimo di  tre
certificati elettronici per la creazione  delle  firme  elettroniche,
ciascuno dei quali e’ associato ad un «delegato».
La procedura di iscrizione si articola nelle seguenti fasi:
I. PRIMA FASE – Iscrizione
1. Iscrizione al SISTRI
L’«operatore» dovra’ iscriversi  al  SISTRI  utilizzando,  a  sua
scelta, una delle seguenti modalita’:
A. Modalita’ on line
In caso di iscrizione on line, l’«operatore» deve collegarsi alla
sezione del Portale  SISTRI  dedicata  alla  fase  di  iscrizione  al
sistema SISTRI (al seguente indirizzo web: www.sistri.it) ed inserire
i dati indicati nel modulo di iscrizione riportato di seguito con  il
numero 1. La  modalita’  di  iscrizione  on  line  comprende  l’invio
mediante posta elettronica dei moduli di iscrizione, disponibili  sul
sito  del  portale  SISTRI,  debitamente   compilati,   al   seguente
indirizzo: iscrizionemail@sistri.it.
B. Modalita’ via fax
In  alternativa   alla   modalita’   di   iscrizione   on   line,
l’«operatore»  potra’  comunicare  i  dati  indicati  nel  modulo  di
iscrizione via fax, al seguente numero: 800 05 08 63. Il servizio  di
ricezione fax sara’ attivo  24  ore  su  24  per  sette  giorni  alla
settimana.
C. Telefonicamente
L’«operatore» potra’ comunicare i dati  indicati  nel  modulo  di
iscrizione anche telefonando al seguente numero verde: 800 00 38  36.
Il call center sara’  attivo  nei  giorni  feriali,  dal  lunedi’  al
venerdi’ dalle 8.30 alle 17.30 e il sabato dalle 8.30 alle 12.30.
L’«operatore»  dovra’  specificare  anche  le  modalita’   (posta
elettronica, fax o  telefono)  con  le  quali  desidera  ricevere  le
comunicazioni dal SISTRI  nonche’  i  recapiti  (indirizzo  di  posta
elettronica, numero di fax o di telefono) e la persona da contattare.
Qualora l’«operatore» si avvalga, per le attivita’  previste  dal
presente   regolamento,   di   un    «associazione    imprenditoriale
rappresentativa  sul  piano  nazionale»,  che  ha   sottoscritto   la
convenzione di cui al comma  2  dell’articolo  8  con  la  Camera  di
Commercio, ritirera’ presso  tale  associazione,  o  la  societa’  di
servizi di diretta emanazione della stessa, il dispositivo USB, e  in
tal caso dovra’ specificare al momento dell’iscrizione il nome  e  la
sede di tale associazione o societa’ di servizi.
Il SISTRI comunichera’ a ciascun «operatore» entro 48  ore  dalla
ricezione dei dati l’avvenuta ricezione degli stessi e il  numero  di
pratica  assegnato,  con  le  modalita’  ed  ai  recapiti  da  questi
precedentemente indicati.
2. Verifica dei dati e personalizzazione dei «dispositivi»
I dati comunicati dagli operatori, saranno confrontati con quelli
contenuti  nel  Registro  delle  imprese  gestito  dalle  Camere   di
Commercio,  Industria,  Agricoltura  e  Artigianato  e   con   quelli
contenuti  nell’Albo  Nazionale  Gestori  Ambientali  gestito   dalle
Sezioni Regionali e Provinciali dell’Albo nazionale Gestori.
A seguito della predetta  verifica,  il  SISTRI  procedera’  alla
personalizzazione dei dispositivi USB e alla  consegna  degli  stessi
presso i siti di distribuzione.
Le  Camere  di  Commercio,   le   «associazioni   imprenditoriali
rappresentative sul piano nazionale», o le  societa’  di  servizi  di
diretta emanazione delle stesse, delegate dalle Camere di Commercio e
le Sezioni dell’Albo gestori ambientali contatteranno gli  operatori,
con le modalita’ ed ai recapiti da questi  precedentemente  indicati,
per comunicare luogo e data dell’appuntamento  per  la  consegna  dei
dispositivi USB.
SECONDA FASE – Consegna dei «dispositivi»
3. Siti di Distribuzione
La consegna dei dispositivi USB avverra’:
·  per  gli  operatori  iscritti   all’Albo   Nazionale   Gestori
Ambientali, presso  la  sezione  regionale  o  provinciale  dell’Albo
Nazionale Gestori Ambientali a cui e’ iscritto l’«operatore»;
· per tutti gli altri operatori, presso la sede della  Camera  di
Commercio  della  Provincia  dove   e’   ubicata   la   sede   legale
dell’«operatore»,  oppure  presso   le   sedi   delle   «associazioni
imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale», o  societa’  di
servizi di diretta emanazione delle stesse, delegate dalle Camere  di
Commercio. Nel caso in cui  l’«operatore»  abbia  anche  una  o  piu’
unita’ locali, la consegna verra’ effettuata  presso  la  sede  della
Camera di Commercio dove e’ ubicata ciascuna «unita’ locale».
4. Soggetti competenti e documentazione necessaria per il ritiro
Il ritiro dei dispositivi USB dovra’ essere effettuato dal legale
rappresentante dell’«operatore».
Il legale  rappresentante  dell’«operatore»  potra’  delegare  al
ritiro un proprio incaricato.
Per procedere al ritiro dei  dispositivi  USB,  sara’  necessario
presentare la seguente documentazione:
1) copia della ricevuta di pagamento del contributo di iscrizione
al SISTRI previsto nell’Allegato II relativo alla/alle categoria/e di
appartenenza, per ciascuna «unita’ locale»;
2) la dichiarazione, resa  dal  legale  rappresentante  ai  sensi
degli articoli 46 e  art.  47  del  D.P.R.  n.  445/2000,  contenente
un’autocertificazione dei dati comunicati in fase di iscrizione  come
risultanti dall’espletamento delle procedure  di  cui  al  precedente
punto 2. Per coloro che avranno effettuato la procedura di iscrizione
con la modalita’ “on line”, il modulo di dichiarazione sara’ generato
automaticamente dal sistema SISTRI; esso  dovra’  essere  stampato  e
sottoscritto dal legale rappresentante. Coloro che avranno effettuato
la procedura di iscrizione con le altre modalita’  dovranno  redigere
l’autodichiarazione compilando il  relativo  modulo  disponibile  sul
sito internet http://www.sistri.it/;
3)  fotocopia  leggibile  di  un  documento  di   identita’   del
rappresentante legale dell’«operatore» in corso di validita’;
4) qualora siano stati individuati uno o piu’ «delegati», occorre
presentare anche fotocopia leggibile del/i documento/i  di  identita’
del/i «delegato/i»;
5) numero di pratica assegnato dal SISTRI;
6) attestato di versamento dei diritti di segreteria dovuti  alle
Camere di Commercio.
In caso di ritiro da parte di  un  soggetto  diverso  dal  legale
rappresentante, oltre ai documenti sopra  indicati,  l’incaricato  al
ritiro dovra’ presentarsi munito:
– del proprio documento di riconoscimento;
– della delega per il ritiro scritta in carta semplice secondo il
formato disponibile sul sito internet http://www.sistri.it/ e firmata
dal legale rappresentante.
5. Procedura di ritiro
L’addetto del sito di distribuzione:
– verifica la corrispondenza dei dati visualizzati nel SISTRI con
quelli indicati nell’autodichiarazione presentata dal richiedente;
– inserisce nel sistema  SISTRI  gli  estremi  del  soggetto  che
effettua il ritiro;
– verifica che i pagamenti siano stati  effettuati  correttamente
per quanto riguarda gli importi e le modalita’;
– verifica, altresi’, la  completezza  dei  documenti  presentati
dall’incaricato al ritiro, ivi inclusa l’eventuale delega al ritiro.
Nel  caso  in  cui  dall’esame  effettuato  risultino   documenti
mancanti o necessita’ di rettifiche/integrazioni dei dati,  l’addetto
del «sito di distribuzione», come definito all’articolo 2,  comma  1,
lettera g), concorda con l’«operatore» un nuovo appuntamento  per  il
completamento della procedura.
L’addetto del «sito di distribuzione»  competente  alla  consegna
dei dispositivi USB, dopo  aver  terminato  la  verifica  di  cui  al
precedente punto, stampa dal sistema SISTRI e fa firmare al  soggetto
incaricato  al  ritiro  (per  conto  dell’«operatore»)   i   seguenti
documenti:
–  la  dichiarazione  di  presa  visione   dell’informativa   sul
trattamento dei dati personali e di consenso al trattamento dei  dati
stessi;
– la dichiarazione di impegno all’uso corretto  e  alla  custodia
dei dispositivi USB.
Infine,  l’addetto  del  «sito  di  distribuzione»  consegna   al
soggetto incaricato al ritiro un plico contenente:
– il/i dispositivo/i USB gia’ precedentemente personalizzato/i;
– la/e stampa/e in busta cieca della password  per  l’accesso  al
sistema SISTRI, della password di  sblocco  del/i  dispositivo/i  USB
(PIN), del PUK, dell’identificativo utente (username) e del numero di
serie del dispositivo;
– nel caso in cui l’«operatore» sia un  trasportatore,  la  lista
delle officine autorizzate ad  installare  i  dispositivi  black  box
nelle province interessate, stampata dal sito del portale SISTRI, con
l’indicazione del periodo temporale entro cui fissare  l’appuntamento
per l’installazione, e un modulo per il ritiro  e  installazione  dei
dispositivi black box.
Al termine della procedura di iscrizione le Camere di Commercio e
le Sezioni  regionali  dell’Albo  comunicheranno  settimanalmente  al
SISTRI l’avvenuto ritiro dei «dispositivi».
Gli «operatori» dovranno utilizzare i «dispositivi» solo  per  le
finalita’  previste  nel  regolamento  e  custodire  i  «dispositivi»
medesimi con la dovuta diligenza, assumendo oneri  e  responsabilita’
in caso di furto, perdita distruzione, manomissione o  danneggiamento
dei «dispositivi» stessi che ne impedisca l’utilizzo e  che  non  sia
dovuto a vizio di funzionamento  dei  «dispositivi»  predetti.  Fatta
eccezione per  le  ipotesi  di  perdita  dei  dispositivi  black  box
conseguenti al furto dei veicoli sui quali sono  istallati,  i  costi
per la sostituzione dei «dispositivi» sono a carico dei richiedenti e
sono i seguenti:

———————————————————————
COSTI DI SOSTITUZIONE
———————————————————————
Anno solare    |     Dispositivo USB   |    Black Box
di sostituzione  |                       |
—————–|———————–|—————————
2010         |         € 60          |     € 400
—————–|———————–|—————————
2011         |         € 50          |     € 350
—————–|———————–|—————————
2012         |         € 45          |     € 300
—————–|———————–|—————————
2013         |         € 40          |     € 250
———————————————————————

In tutte le ipotesi sopra  indicate,  gli  «operatori»  dovranno
comunicare al SISTRI, entro ventiquattro ore dall’evento, la perdita,
la manomissione o il danneggiamento dei «dispositivi» e richiedere la
sostituzione dei  «dispositivi»  stessi.  Nel  caso  di  perdita  dei
dispositivi black box conseguente al  furto  dei  veicoli  sui  quali
erano istallati, il richiedente dovra’ anche sporgere tempestivamente
denuncia alle autorita’ di pubblica sicurezza ed  inviare  a  SISTRI,
entro  ventiquattro  ore  dalla  denuncia,  l’originale  o  la  copia
conforme di tale denuncia.
Il SISTRI provvedera’ a predisporre i «dispositivi» sostitutivi e
a comunicare al richiedente la data e il luogo dove, previo pagamento
dei costi sopra indicati, potra’ provvedere al ritiro del dispositivo
USB e l’elenco delle officine autorizzate presso cui sara’  possibile
richiedere l’istallazione dei dispositivi black box sostitutivi.
Nel caso di malfunzionamento dei «dispositivi» dovuti a vizi  dei
«dispositivi»   stessi,   gli   «operatori»    dovranno    comunicare
tempestivamente il  malfunzionamento  al  SISTRI  che  provvedera’  a
proprie cura e spese, alla rimozione del  malfunzionamento  e/o  alla
sostituzione dei «dispositivi»:
–   entro    ventiquattro    ore    dalla    comunicazione    del
malfunzionamento, se i vizi riguardano l’hardware;
– entro 72 ore dalla comunicazione  del  malfunzionamento,  se  i
vizi riguardano il software.
In caso di richiesta  di  duplicazione  di  un  dispositivo  USB,
l’operatore e’ tenuto  a  versare  un  contributo  di  € 40  per  due
annualita’ consecutive a partire dal momento della richiesta.
Per tutte le comunicazioni al SISTRI,  sara’  attiva  un’apposita
sezione dedicata sul sito  internet  http://www.sistri.it/,  un  call
center gratuito e un servizio di ricezione fax, i cui numeri  saranno
indicati nel  medesimo  SISTRI  sito  internet.  Il  modello  per  le
comunicazioni via fax sara’ scaricabile dal predetto sito internet.

Allegato IB

(articolo 8, comma 1, lettera c))

“PROCEDURA PER L’INSTALLAZIONE DEI DISPOSITIVI BLACK BOX.”

1. Individuazione delle officine  autorizzate  all’installazione  dei
dispositivi black box

L’installazione dei dispositivi black boxsui veicoli  adibiti  al
trasporto dei rifiuti puo’ essere effettuata dalle  imprese  iscritte
nel Registro delle imprese esercenti attivita’ di autoriparazione  di
cui alla legge 5 febbraio 1992,  n.  122,  sezione  elettrauto.  Tali
officine devono altresi’ essere dotate di computer e collegamento  ad
internet, senza particolari requisiti di banda di trasmissione.
Per essere autorizzati all’installazione  dei  dispositivi  black
box,  i  soggetti  di  cui  sopra  devono   presentare   domanda   di
autorizzazione  al  Ministero  dell’ambiente  e  della   tutela   del
territorio   e    del    mare,    accedendo    al    sito    internet
http://www.sistri.it/, e compilando l’apposita sezione.
I dati comunicati dalle officine saranno confrontati  con  quelli
in possesso delle  Camere  di  Commercio,  Industria,  Agricoltura  e
Artigianato.
Il Ministero dell’ambiente e della tutela del  territorio  e  del
mare invitera’ i  soggetti  che  avranno  presentato  la  domanda  di
autorizzazione e che saranno  risultati  in  possesso  dei  requisiti
prescritti a partecipare a corsi di formazione gratuiti. I corsi,  di
carattere teorico pratico, sono strutturati in un solo  modulo  della
durata di sei ore e  si  terranno  nelle  date  pubblicate  sul  sito
internet http://www.sistri.it/, in numero di  due  per  ciascun  anno
solare.
L’attestazione  di  partecipazione  al  corso  di  formazione  e’
requisito necessario per ottenere l’autorizzazione  all’installazione
dei dispositivi black box.
Il Ministero dell’ambiente e della tutela del  territorio  e  del
mare provvede alla formazione e all’aggiornamento  dell’elenco  delle
officine  autorizzate,  che  sara’  pubblicato  sul   sito   internet
http://www.sistri.it/ e sara’ liberamente consultabile.
La perdita dei requisiti previsti per  l’autorizzazione,  nonche’
la reiterata inosservanza delle disposizioni del presente regolamento
comporta la cancellazione dall’elenco delle officine autorizzate.  La
cancellazione e’  effettuata  dal  Ministero  dell’ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare, previa contestazione degli addebiti
all’interessato al quale e’ assegnato un termine di trenta giorni per
presentare eventuali deduzioni.

2. Attivita’ propedeutiche all’installazione
Ciascun  «operatore»  che  effettua  l’attivita’  di  raccolta  e
trasporto dei rifiuti deve dotarsi di un dispositivo  black  box  per
ciascun veicolo in dotazione all’azienda.
Le Sezioni regionali dell’Albo  curano  la  programmazione  delle
installazioni dei dispositivi black box. A tal fine:
– unitamente al dispositivo USB, forniscono agli  «operatori»  la
lista delle  officine  autorizzate,  con  l’indicazione  del  periodo
temporale entro cui procedere all’installazione, e un modulo  per  il
ritiro e installazione dei dispositivi black box;
– contattano le officine autorizzate indicate dagli  «operatori»,
o, in caso di eccessivo carico di lavoro delle stesse, altra officina
concordata   con   gli   «operatori»   medesimi,    per    richiedere
l’appuntamento per l’installazione, che  potra’  essere  fissato  non
prima di sette giorni dalla richiesta.
Il SISTRI  provvedera’  a  consegnare  i  dispositivi  black  box
direttamente alle officine autorizzate.
Per l’installazione  dei  dispositivi  black  box  sara’  inoltre
necessario:
– acquistare una scheda SIM  dati  GPRS  di  qualsiasi  operatore
telefonico, per ciascun dispositivo black box da installare;
– inserire nel modulo per il ritiro dei  dispositivi  black  box,
consegnato   insieme   alla   lista   delle   officine,    il    nome
dell’intestatario della SIM e i seguenti dati: PIN,  PUK,  numero  di
telefono e intestatario della SIM. In alternativa, l’«operatore» puo’
consegnare all’officina una fotocopia della scheda SIM rilasciata dal
gestore telefonico al momento dell’acquisto, contenente i dati  sopra
indicati.
La richiesta di installazione dei dispositivi  black  box  presso
l’officina  potra’  essere  effettuata  dal   legale   rappresentante
dell’«operatore»,  che  dovra’  presentarsi  munito  di  un   proprio
documento di identita’ in corso di  validita’.  Qualora  siano  stati
delegati soggetti diversi dal legale  rappresentante,  tali  soggetti
dovranno presentarsi muniti, oltre che di  un  proprio  documento  di
riconoscimento, di delega scritta da parte del rappresentante  legale
dell’«operatore», da redigere in carta semplice  secondo  il  formato
disponibile sul sito internet http://www.sistri.it/,  e  della  copia
dei documenti di riconoscimento del sottoscrittore della delega.
1. Installazione presso l’officina autorizzata.
L’operatore dell’officina autorizzata:
–  verifica  i  dati  contenuti  nel  modulo  per  il  ritiro   e
l’installazione dei dispositivi black box,  accerta  l’identita’  del
richiedente e l’eventuale delega rilasciata dal legale rappresentante
al ritiro dei dispositivi;
– inserisce la SIM nel dispositivo black box;
– installa il dispositivo black box sul veicolo;
– al  termine  dell’installazione  esegue  il  test  di  corretta
installazione e configurazione;
– sigilla il dispositivo black box;
– fa firmare al soggetto delegato al ritiro del dispositivo black
box una dichiarazione con la quale il medesimo  soggetto,  per  conto
dell’«operatore», attesta  l’esito  positivo  delle  verifiche  e  il
corretto funzionamento dei dispositivi  installati  e  si  impegna  a
custodire ed utilizzare correttamente i dispositivi installati.
2. Comunicazione al SISTRI dell’avvenuta installazione.
Completata l’installazione, l’operatore dell’officina invia  alla
Sezione regionale  dell’Albo,  ai  fini  del  successivo  inoltro  al
SISTRI, la dichiarazione di  avvenuta  installazione,  contenente  il
numero seriale del dispositivo black box e i dati delle relative  SIM
abbinati alle targhe dei veicoli su  cui  i  dispositivi  sono  stati
installati,  nonche’   l’attestazione   dell’esito   positivo   delle
verifiche  e  la  presa  d’atto  del   corretto   funzionamento   dei
dispositivi  installati,  controfirmata  dal  soggetto  delegato   al
ritiro.
Nel caso in cui in fase di installazione il dispositivo black box
risulti non funzionante, dovra’ essere restituito al SISTRI.
Qualora, a seguito del verificarsi di una delle ipotesi  previste
dal regolamento, sorga  l’obbligo  di  restituzione  del  dispositivo
black box, gli «operatori» dovranno recarsi presso una delle officine
autorizzate, in persona del legale rappresentante o previa delega  di
quest’ultimo.
L’operatore   delle   officine    autorizzate    provvedera’    a
disinstallare il dispositivo  black  box,  che  sara’  restituito  al
SISTRI, e ad estrarre la scheda  SIM,  che  sara’  invece  restituita
all’«operatore».
Al  termine  della  procedura  di  disinstallazione,  l’operatore
dell’officina  autorizzata  comunichera’   alla   Sezione   regionale
dell’Albo      l’avvenuta       disinstallazione,       controfirmata
dall’«operatore», precisando luogo e data e  il  numero  seriale  del
dispositivo black box disinstallate per ciascun veicolo.

Allegato II

(articolo 7, comma 4)

RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI PER CATEGORIA DEI SOGGETTI OBBLIGATI

Parte di provvedimento in formato grafico

Le quantita’ e la popolazione complessivamente  servita  indicate
nelle tabelle relative ai contributi dei trasportatori si riferiscono
alle  quantita’   e   alla   popolazione   complessivamente   servita
autorizzate ai sensi del D.M. n. 406 del 28 aprile 1998.
I contributi da versare relativi alle  quantita’  indicate  nelle
diverse tabelle sono da riferirsi alle quantita’  prodotte,  smaltite
e/o trattate nell’anno precedente.
Il contributo e’ versato da ciascun soggetto per ciascuna  unita’
locale e per ciascun veicolo adibito al trasporto di rifiuti.
Il  contributo  si  riferisce  all’anno  solare  di   competenza,
indipendentemente dal periodo di effettiva fruizione del servizio.
Il pagamento dei contributi  puo’  avvenire  mediante  versamento
diretto presso  la  competente  Tesoreria  Provinciale  dello  Stato,
ovvero tramite conto corrente bancario o  bonifico  bancario,  i  cui
estremi sono indicati nel portale del sistema SISTRI.
Modalita’ di pagamento dei contributi:
A) Per  le  imprese,  ad  esclusione  di  quelle  di  raccolta  e
trasporto dei rifiuti, il contributo, determinato in  relazione  alla
tipologia di rifiuti (pericolosi e non pericolosi) ed alle  quantita’
degli stessi, e’ dovuto:
per  ciascuna  unita’  locale  e  per  la  sede  legale,  qualora
quest’ultima produca e/o gestisca rifiuti;
per  ciascuna  operazione  di  recupero  o   smaltimento   svolta
all’interno  dell’unita’  locale  o  della   sede   legale,   qualora
quest’ultima produca e/o gestisca rifiuti.
Per le unita’ locali in cui insistano piu’  unita’  operative  da
cui originano in maniera autonoma rifiuti  per  le  quali,  ai  sensi
dell’articolo  8,  comma  1,  lettera  a),  e’  stato  richiesto   un
dispositivo per ciascuna unita’ operativa, il calcolo dei  contributi
e’ effettuato per ciascuna unita’ operativa.
B) Per le  imprese  che  producono  sia  rifiuti  pericolosi  che
rifiuti non pericolosi, si applica il contributo relativo ai  rifiuti
pericolosi.
C) Per gli impianti che gestiscono  sia  rifiuti  pericolosi  sia
rifiuti non pericolosi, sia rifiuti urbani, il contributo  dovuto  e’
dato dalla sommatoria del contributo corrispondente alla quantita’ di
rifiuti pericolosi, del contributo corrispondente alla  quantita’  di
rifiuti non pericolosi e del contributo corrispondente alla quantita’
di rifiuti urbani (equiparati, ai fini del pagamento, ai rifiuti  non
pericolosi).
Per le discariche il contributo e’ versato con  riferimento  alla
categoria autorizzata (inerti, non pericolosi o pericolosi).
Le seguenti tipologie di impianti:
discariche (D1, D5, D12);
demolitori/rottamatori;
frantumatori;
inceneritori (D10);
impianti di coincenerimento (R1);
impianti di trattamento chimico-fisico e biologico (D8, D9);
impianti compostaggio e di digestione anaerobica;
impianti di recupero di materia (R2, R3, R4, R6, R7, R8, R9);
sono considerate, ai fini del pagamento del contributo, come  una
unica “attivita’ di gestione dei rifiuti” (articolo 7, comma  2,  del
regolamento). Pertanto, una unita’ che  effettua,  nell’ambito  dello
stesso impianto, piu’ operazioni di recupero/smaltimento e’ tenuta  a
versare, comunque, una sola volta il contributo.
Per le  “attivita’  di  recupero  (R5,  R10,  R11,  R12,  R13)  e
smaltimento (D2, D3, D4, D6, D7, D13, D14,  D15)”  il  contributo  e’
dovuto  per  ogni  operazione  di  recupero  e/o  smaltimento  svolta
nell’unita’ locale; in tale ipotesi nel modulo di iscrizione dovranno
essere compilate  tante  sezioni  2A  quante  sono  le  attivita’  di
recupero e/o smaltimento svolte nell’unita’  locale  o  operativa  di
riferimento.
Per i demolitori, i rottamatori e i frantumatori,  il  contributo
da versare e’ quello  previsto  per  la  specifica  attivita’  svolta
(demolitore/rottamatore,   frantumatore),   indipendentemente   dalla
tipologia di rifiuti trattati (pericolosi o non pericolosi)  e  dalle
diverse   operazioni   di   recupero   e/o   smaltimento   effettuate
dall’impianto. Il contributo e’ versato sulla  base  della  quantita’
dichiarata di rifiuti trattati.
Le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e  di
smaltimento di rifiuti e che risultino produttori di rifiuti  di  cui
all’articolo 184, comma 3, lettera  g),  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152,  e  successive  modificazioni,  sono  tenuti  ad
iscriversi  sia  nella  categoria  dei  gestori  che  in  quella  dei
produttori e  a  versare  i  contributi  per  ciascuna  categoria  di
appartenenza.
D) per le  imprese  che  raccolgono  e  trasportano  rifiuti,  il
contributo e’ dovuto per la sede  legale,  per  le  eventuali  unita’
locali per le quali si sia scelto di richiedere il dispositivo USB  e
per ciascun veicolo a motore adibito al trasporto di rifiuti.
Per le imprese che trasportano sia i rifiuti pericolosi  che  non
pericolosi, il contributo relativo alla sede  legale  e’  dato  dalla
sommatoria del contributo dovuto per il quantitativo  autorizzato  di
rifiuti non pericolosi e del contributo dovuto  per  il  quantitativo
autorizzato di rifiuti pericolosi.
Nel  caso  di  veicoli  adibiti  sia  al  trasporto  di   rifiuti
pericolosi che al trasporto di rifiuti non pericolosi, il  contributo
per i veicoli e’ dovuto unicamente per l’importo relativo ai  rifiuti
pericolosi.
E) Per le imprese che raccolgono e trasportano i  propri  rifiuti
di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152, e successive modificazioni, il contributo e’ dovuto  in
base alla categoria dei produttori di  appartenenza;  esse,  inoltre,
sono tenute a versare il contributo per ciascun  veicolo  adibito  al
trasporto di rifiuti, pari ad euro cento per i primi due  veicoli  ed
ad euro centocinquanta oltre i due veicoli.
Qualora l’impresa utilizzi lo stesso veicolo ai sensi dei commi 5
e 8 dell’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,
e successive modificazioni, si applica il  contributo  previsto  peri
veicoli adibiti ai trasporti ai sensi del predetto comma 5.
F)  Per  i  comuni  della  Regione  Campania,  il  contributo  e’
determinato in base al numero degli abitanti.
G) Per le imprese di raccolta e di trasporto  di  rifiuti  urbani
della Regione Campania, il contributo e’  dovuto  in  relazione  alla
popolazione complessivamente servita per  ciascun  veicolo  a  motore
adibito al trasporto dei rifiuti.
H)  Per  i  consorzi,  gli  intermediari,  i  terminalisti,   gli
operatori logistici, i raccomandatari marittimi, i centri di raccolta
comunali, le piattaforme, le associazioni imprenditoriali e  societa’
di servizi di diretta emanazione delle stesse, il  contributo  dovuto
e’ determinato con riferimento alla specifica categoria.
Il pagamento del contributo e’ effettuato mediante:
– un unico  versamento  comprendente  l’importo  complessivo  dei
contributi dovuti per tutte le unita’ locali;
– in piu’ versamenti distinti per ciascuna unita’ locale;
– per le imprese che raccolgono  e  trasportano  rifiuti,  in  un
unico versamento, comprendente l’importo dei contributi dovuti per la
sede legale e per tutti i veicoli a motore adibiti al  trasporto  dei
rifiuti.
Ciascun operatore, una volta iscritto  al  SISTRI,  ricevera’  un
numero di pratica e, successivamente, nel piu’ breve tempo possibile,
dovra’ effettuare il pagamento del contributo di sua  competenza  per
acquisire i dispositivi elettronici ad esso spettanti.
Il pagamento potra’ avvenire nei seguenti modi:
presso qualsiasi ufficio postale:
mediante  versamento  dell’importo  dovuto  sul  conto   corrente
postale n. 2595427, intestato alla Tesoreria di Roma Succursale  Min.
Ambiente SISTRI decreto ministeriale 17 dicembre 2009  Min.  Amb.  DG
Tut. Ter. Via C. Colombo, 44 – 00147 Roma
In particolare, nella causale di versamento occorrera’ indicare:
– contributo SISTRI/anno di riferimento;
– il Codice fiscale dell’«Operatore», come definito  dall’art.  2
comma 1, lettera e);
–  il  numero  di  pratica  comunicato  dal  SISTRI,  a  conferma
dell’avvenuta iscrizione;
presso gli sportelli del proprio istituto di credito:
mediante bonifico bancario  alle  coordinate  IBAN:  IT56L  07601
03200 000002595427
Beneficiario:
TESOR. DI ROMA SUCC.LE
MIN.AMBIENTE SISTRI D.M. 17.12.2009
MIN.AMB.DG TUT.TER.VIA C.COLOMBO 44
00147 – ROMA
CODICE FISCALE 97222270585
In particolare, nella causale di versamento occorrera’ indicare:
– contributo SISTRI /anno di riferimento;
– il Codice fiscale dell’«operatore», come definito  dall’art.  2
comma 1, lettera e);
–  il  numero  di  pratica  comunicato  dal  SISTRI,  a  conferma
dell’avvenuta iscrizione;
Dopo aver effettuato il pagamento dei contributi  spettanti,  gli
operatori dovranno comunicare al SISTRI, via fax al numero verde  800
05 08 63 o via e-mail all’indirizzo contributo@sistri.it, i  seguenti
estremi di pagamento:
– numero della quietanza di pagamento  rilasciata  dalla  Sezione
della Tesoreria Provinciale presso la quale e’  stato  effettuato  il
pagamento, ovvero il numero VCC-VCY  della  ricevuta  del  bollettino
postale, ovvero il numero del “Codice Riferimento  Operazione”  (CRO)
del bonifico bancario;
– l’importo del versamento;
– il numero di pratica a cui si riferisce il versamento.
A seguito dell’invio  al  SISTRI  degli  estremi  del  pagamento,
l’«operatore» sara’ contattato dalle  Camere  di  Commercio  o  dalle
Associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano  nazionale,  o
dalle  societa’  di  servizi  di  diretta  emanazione  delle  stesse,
delegate dalle Camere di Commercio ovvero dalle Sezioni  Regionali  e
Provinciali dell’Albo Gestori Ambientali per la  comunicazione  della
data dell’appuntamento ai fini della consegna dei dispositivi  USB  e
dei dispositivi black box.
In assenza della citata comunicazione di avvenuto  pagamento,  il
SISTRI non potra’ procedere alle successive operazioni relative  alla
consegna dei dispositivi elettronici a ciascuno spettanti.

Allegato III

(articolo 11, comma 1)
Nell’Allegato III e’ riportata la  tipologia  delle  informazioni
delle Schede SISTRI relativa alle seguenti Categorie:
• SCHEDA SISTRI PRODUTTORE/DETENTORE RIFIUTI SPECIALI
• SCHEDA SISTRI – COMUNE REGIONE CAMPANIA
• SCHEDA SISTRI TRASPORTATORE RIFIUTI SPECIALI
• SCHEDA SISTRI TRASPORTATORE RIFIUTI URBANI – REGIONE CAMPANIA
• SCHEDA PRODUTTORE/TRASPORTATORE  DEI  PROPRI  RIFIUTI  SPECIALI
PERICOLOSI FINO AD UN MASSIMO DI TRENTA CHILI/TRENTA LITRI AL  GIORNO
E RIFIUTI NON PERICOLOSI
• SCHEDA CONCESSIONARIO/GESTORE CASE COSTRUTTRICI/AUTOMERCATO
• SCHEDA SISTRI GESTORI:
–   SCHEDA   IMPIANTO   DI   DISCARICA   RIFIUTI   PERICOLOSI/NON
PERICOLOSI/INERTI
– SCHEDA IMPIANTO DI RECUPERO/SMALTIMENTO DI RIFIUTI ANCHE MOBILE
– SCHEDA IMPIANTO DI INCENERIMENTO E COINCENERIMENTO
– SCHEDA GESTORE RAEE
– SCHEDA GESTORE IMPIANTO DI DEMOLIZIONE E ROTTAMAZIONE  VERICOLI
FUORI USO
– SCHEDA GESTORE IMPIANTO DI FRANTUMAZIONE VEICOLI FUORI USO
– SCHEDA SISTRI GESTORE CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI
– SCHEDA SISTRI GESTORE CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI URBANI REGIONE
CAMPANIA (D.M. 8 Aprile 2008)
• SCHEDA  SISTRI  COMMERCIANTE/INTERMEDIARIO  DI  RIFIUTI   SENZA
DETENZIONE
• SCHEDA  SISTRI  CONSORZI  ISTITUITI  PER  IL  RECUPERO  ED   IL
RICICLAGGIO DI PARTICOLARI TIPOLOGIE DI RIFIUTI
• DESCRIZIONE TECNICA SCHEDA SISTRI SOGGETTI DI CUI  ALL’ART.  3,
COMMA 1, LETTERE G) ED H) DEL PRESENTE REGOLAMENTO
DESCRIZIONE TECNICA  SCHEDA  SISTRI  –  PRODUTTORE/DETENTORE  RIFIUTI
SPECIALI
Area Registro Cronologico
I. Il produttore/detentore dei  rifiuti  speciali  deve  annotare
nell’Area Registro Cronologico della Scheda SISTRI  entro  10  giorni
dalla produzione del rifiuto le  informazioni  sulle  caratteristiche
qualitative e quantitative del rifiuto prodotto.
II. A seguito della movimentazione dei rifiuti  e’  compilata  la
riga   dell’Area    Registro    Cronologico    corrispondente    alla
movimentazione  effettuata.   Il   produttore/detentore   sottoscrive
contestualmente con firma elettronica lo scarico. Nell’ipotesi in cui
il trasportatore ritiri i rifiuti fuori dagli  orari  di  lavoro  del
produttore/detentore, la firma elettronica dello scarico deve  essere
apposta dal  produttore/detentore  nella  prima  giornata  lavorativa
successiva, quale prima operazione da effettuare nel sistema SISTRI.
Registro Cronologico Produttore/Detentore Rifiuti Speciali
III. Nell’Area Registro  Cronologico  della  Scheda  SISTRI  sono
riportati i seguenti campi
– CODICE OPERAZIONE: progressivo numerico della riga del Registro
Cronologico
– DATA: data dell’operazione
–  TIPOLOGIA  OPERAZIONE:  operazione  (“carico”/”scarico”)  alla
quale si riferisce la registrazione
– RIFERIMENTO  OPERAZIONE  CARICO:  numeri  che  identificano  le
operazioni di carico. Tali numeri mettono in relazione  la  specifica
operazione di scarico con i carichi che si vogliono movimentare
– CER: Codice Europeo del Rifiuto caricato
–  DENOMINAZIONE  CER:  denominazione  del  rifiuto  sulla   base
dell’Elenco Europeo dei Rifiuti
– DESCRIZIONE: indicazione  dell’aspetto  esteriore  dei  rifiuti
tale da consentire di identificare il rifiuto con il massimo grado di
accuratezza
– QUANTITA’: quantita’ dei rifiuti prodotti  o  presi  in  carico
espressa in kg
– STATO FISICO: stato fisico corrispondente al rifiuto
– CARATTERISTICHE DI PERICOLO: (solo nel caso di rifiuti speciali
pericolosi)       caratteristica/caratteristiche        che        si
riferisce/riferiscono  al   rifiuto,   individuate   all’Allegato   I
(Caratteristiche di pericolo per i rifiuti) del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152
– PAESE DESTINATARIO: Paese estero di destinazione del rifiuto
– IMPIANTO DI DESTINAZIONE: indicazione della RAGIONE  SOCIALE  e
dell’INDIRIZZO dell’impianto di destinazione
–  COD.  REG.  1013/2006/CE:  specifico  codice  previsto   dagli
Allegati III e IV del Regolamento sulle  spedizioni  transfrontaliere
della Comunita’ Europea
– CODICE DELL’ELENCO VERDE DEI RIFIUTI: codice dell’Elenco  Verde
di  cui   all’Allegato   III   del   Regolamento   sulle   spedizioni
transfrontaliere della Comunita’ Europea
– NUMERO NOTIFICA: numero di  notifica  di  cui  alla  casella  1
dell’allegato I B del Reg.(CE) 1013/2006  relativo  al  documento  di
movimento per le spedizioni transfrontaliere
– NUMERO DI SERIE DELLA SPEDIZIONE: numero di cui alla casella  2
dell’allegato I B del Reg.(CE) 1013/2006
– RIFIUTO DESTINATO A: operazione di gestione tra quelle previste
negli allegati B e C del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152.
E’ possibile indicare una sola operazione di recupero/smaltimento per
ciascun rifiuto identificato da un codice CER e da una quantita’
–  ID  SCHEDA   SISTRI:   identificativi   univoci   delle   Aree
Movimentazioni delle Schede SISTRI a cui si riferisce la  riga  della
tabella
– PESO VERIFICATO A DESTINO: quantitativo  rifiuto  verificato  a
destino
– RIFIUTO PRODOTTO FUORI DALL’UNITA’ LOCALE: indicare la causa di
produzione esterna del rifiuto;
– ANNOTAZIONI: eventuali annotazioni

FIRMA: l’Area deve essere firmata dall’utente ad ogni inserimento
e/o modifica dei dati.
Area Movimentazione Rifiuto
IV.  Il  produttore/detentore,  nel  momento  di  movimentare  un
rifiuto  precedentemente  caricato  sul  Registro  Cronologico,  deve
aprire una nuova Area Movimentazione della Scheda SISTRI,  compilando
le specifiche sezioni.

Sezione 1 – Identificativo Scheda

V. Nella Sezione 1 sono riportati i seguenti campi:
– ID e SERIE: identificativo univoco del documento, assegnato  in
maniera sequenziale dal sistema SISTRI
– DATA: data di apertura inserita dal sistema SISTRI
Sezione 2 – Sezione Anagrafica Produttore/Detentore Rifiuti Speciali
VI. Nella Sezione 2 sono riportati i seguenti campi:
– RAGIONE SOCIALE: Ragione sociale dell’impresa  produttrice  del
rifiuto
– RAPPRESENTANTE LEGALE: nome e cognome del Legale Rappresentante
– SEDE LEGALE: indicazione della sede legale dell’impresa
– INDIRIZZO, N., PROVINCIA,  COMUNE  E  CAP:  indirizzo  completo
della sede legale
– CODICE ISTAT ATTIVITA’:  codice  identificativo  dell’attivita’
economica principale esercitata nell’unita’ locale
– CODICE FISCALE del soggetto dichiarante
– UNITA’LOCALE: sede presso la quale il dichiarante ha prodotto i
rifiuti
– INDIRIZZO, N., PROVINCIA,  COMUNE  E  CAP:  indirizzo  completo
dell’Unita’ Locale
– NUMERO ADDETTI UNITA’ LOCALE:  numero  di  dipendenti  indicato
all’atto dell’iscrizione al SISTRI o con successive comunicazioni  di
modifica
– PERSONA DA CONTATTARE: nome,  cognome,  numero  di  telefono  e
indirizzo mail della persona da contattare
Sezione 3 – Caratteristiche del Rifiuto
VII. Nella Sezione 3 sono riportati i seguenti campi:
– CER: codice CER del rifiuto prodotto
– DENOMINAZIONE CER: denominazione del  rifiuto  sulla  base  del
Codice Europeo del Rifiuto
– DESCRIZIONE: indicazione  dell’aspetto  esteriore  dei  rifiuti
tale da consentire di identificare il rifiuto con il massimo grado di
accuratezza
– STATO FISICO: stato fisico corrispondente al rifiuto prodotto
–  CARATTERISTICHE   DI   PERICOLO:   caratteristica/e   che   si
riferisce/riferiscono al rifiuto prodotto (solo nel caso  di  rifiuti
speciali pericolosi)
– QUANTITA’ : quantitativo di rifiuti  che  il  produttore  invia
all’impianto  di  destinazione  e  unita’  di  misura  corrispondente
espresso in kg
–  N.  COLLI:  numero  dei  colli  da  inviare  all’impianto   di
recupero/smaltimento
– PESO DA VERIFICARSI A  DESTINO:  indicare  la  scelta  prevista
(SI/NO)
– RIFIUTO DESTINATO A: operazione di gestione tra quelle previste
negli allegati B e C del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152.
E’ possibile indicare una sola operazione di recupero/smaltimento per
ciascun rifiuto identificato da un codice CER e da una quantita’
– TIPO DI  IMBALLAGGIO:  tipologia  dello  specifico  imballaggio
utilizzato (solo nel caso di rifiuti speciali pericolosi)
–  PRESCRIZIONI  PARTICOLARI  PER  LA  MOVIMENTAZIONE:  eventuale
presenza di  prescrizioni  da  adottare  per  la  movimentazione  dei
rifiuti. Nel caso affermativo  deve  quindi  procedere  a  descrivere
brevemente quali accorgimenti devono essere attivati (solo  nel  caso
di rifiuti speciali pericolosi)
– TRASPORTO SOTTOPOSTO A NORMATIVA ADR: specificare se il  carico
di rifiuti  a  causa  delle  particolari  caratteristiche  chimico  –
fisiche deve essere soggetto a normativa ADR.
Nel caso affermativo si devono compilare i campi:
i.  Classe  ADR:  classe  relativa   alle   specifiche   sostanze
pericolose presenti
ii. Numero ONU: numerazione  specifica  che  identifica  in  modo
univoco la materia trasportata

Informazioni Certificato Analitico (se richiesto)
– N.ID CERTIFICATO:  numero  identificativo  del  certificato  di
laboratorio che descrive le caratteristiche del rifiuto
– LABORATORIO: nome del laboratorio che ha  eseguito  le  analisi
sul rifiuto
– DATA: data del certificato
–  ALLEGA  DOCUMENTO:  tasto  da  cui  inserire  il   certificato
analitico in formato pdf se richiesto
Sezione 4 – Intermediario/Commerciante senza detenzione
VIII. Nella Sezione 4 sono riportati i seguenti campi:
–   PRESENZA   INTERMEDIARIO/COMMERCIANTE:   indicazione    della
eventuale presenza della figura dell’Intermediario/Commerciante senza
detenzione
– RAGIONE SOCIALE: ragione sociale dell’impresa
– INDIRIZZO, N., PROVINCIA,  COMUNE  E  CAP:  indirizzo  completo
dell’Intermediario/Commerciante di rifiuti senza detenzione
– CODICE FISCALE dell’Intermediario/Commerciante senza detenzione
–  ISCRIZIONE  ALBO  NAZIONALE  GESTORI  AMBIENTALI:  numero   di
iscrizione  rilasciata   dall’Albo   Nazionale   Gestori   Ambientali
(Informazione obbligatoria  quando  sara’  iscrivibile  la  categoria
Intermediario/Commerciante   presso    l’Albo    Nazionale    Gestori
Ambientali)

Sezione  5  –  Consorzio  per  il  riciclaggio  ed  il  recupero   di
particolari tipologie di rifiuti

IX. Nella Sezione 5 sono riportati i seguenti campi:
– PRESENZA CONSORZIO: presenza di un Consorzio per il riciclaggio
e recupero di particolari tipologie di rifiuti come intermediario
– RAGIONE SOCIALE: ragione sociale del Consorzio
– INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP: indirizzo completo  del
Consorzio per il riciclaggio e recupero di particolari  tipologie  di
rifiuti come intermediario
– CODICE FISCALE del Consorzio
Sezione 6 – Rifiuti verso l’Estero
X. Nella Sezione 6 sono riportati i seguenti campi:
– RIFIUTO DESTINATO ALL’ESTERO: indicazione se il  rifiuto  viene
inviato all’Estero
–  QUANTITATIVO:  quantita’  del  rifiuto  prodotto  da   inviare
all’Estero espresso in kg
– COD.  REG.  1013/2006/CE:  lo  specifico  codice  di  cui  agli
Allegati III e IV del Regolamento sulle  spedizioni  transfrontaliere
della Comunita’ Europea
– RIFIUTO DESTINATO A: operazione di gestione tra quelle previste
negli allegati B e C del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152.
E’ possibile indicare una sola operazione di recupero/smaltimento per
ciascun rifiuto identificato da un codice CER e da una quantita’
– PAESE DI DESTINAZIONE: Paese estero di destinazione del rifiuto
– IMPIANTO DI DESTINAZIONE: indicazione del nome dell’impianto  e
dell’indirizzo completo dell’impianto di destinazione
– NUMERO NOTIFICA: numero di  notifica  di  cui  alla  casella  1
dell’allegato I B del Reg.(CE) 1013/2006  relativo  al  documento  di
movimento per le spedizioni transfrontaliere
– NUMERO DI SERIE DELLA SPEDIZIONE: numero di cui alla casella  2
dell’allegato I B del Reg.(CE) 1013/2006
– ALLEGA  DOCUMENTO:  tasto  da  cui  inserire  il  documento  di
movimento della spedizione  transfrontaliera  di  rifiuti  restituito
dall’impianto di destinazione  ovvero  Allegato  VII  al  Regolamento
1013/2006 nel caso dei rifiuti dell’Elenco Verde
Sezione 7 – Trasportatore
XI. Nella Sezione 7 sono riportati i seguenti campi:
– RAGIONE SOCIALE: ragione sociale dell’impresa
– INDIRIZZO, N., PROVINCIA,  COMUNE  E  CAP:  indirizzo  completo
dell’azienda di trasporto
– CODICE FISCALE dell’impresa
–  ISCRIZIONE  ALBO  NAZIONALE  GESTORI  AMBIENTALI:  numero   di
iscrizione rilasciato dalla competente  Sezione  regionale  dell’Albo
gestori ambientali
– E’ PRESENTE UNA TRATTA INTERMODALE: eventuale presenza  di  una
tratta intermodale. Si richiede la compilazione dei  seguenti  campi:
RAGIONE SOCIALE, INDIRIZZO,  N.,  PROVINCIA,  COMUNE  E  CAP,  CODICE
FISCALE, ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE GESTORI  AMBIENTALI  dei  soggetti
coinvolti
– E’ PRESENTE  UN  OPERATORE  LOGISTICO:  eventuale  presenza  di
soggetti di cui all’art. 3, comma 1, lettere g) ed  h)  del  presente
regolamento. Si richiede la compilazione dei seguenti campi:  RAGIONE
SOCIALE, INDIRIZZO, N., PROVINCIA,  COMUNE  E  CAP,  CODICE  FISCALE,
ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI
– E’ PRESENTE UN ULTERIORE TRASPORTATORE: eventuale  presenza  di
un ulteriore trasportatore. Si richiede la compilazione dei  seguenti
campi: RAGIONE SOCIALE,  INDIRIZZO,  N.,  PROVINCIA,  COMUNE  E  CAP,
CODICE FISCALE, ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI
IMPORTANTE: Nel caso di trasporto transfrontaliero il  produttore
indica unicamente il Paese di appartenenza dell’impresa di  trasporto
estera di cui si avvale nella casella INDIRIZZO.
Sezione 8 – Destinatario
I. Nella Sezione 8 sono riportati i seguenti campi:
– RAGIONE SOCIALE: Ragione sociale dell’impresa di destinazione
– INDIRIZZO, N., PROVINCIA,  COMUNE  E  CAP:  indirizzo  completo
dell’azienda di destinazione
– CODICE FISCALE dell’impresa
–  AUTORIZZAZIONE/REGISTRAZIONE:   estremi   di   autorizzazione,
registrazione dell’impianto di destinazione
Sezione 9 – Annotazioni
II. ANNOTAZIONI: eventuali annotazioni.

FIRMA: l’Area deve essere firmata dall’utente ad ogni inserimento
e/o modifica dei dati.

DESCRIZIONE TECNICA SCHEDA SISTRI – COMUNE REGIONE CAMPANIA

Area Registro Cronologico
I.  Il  Comune  deve  annotare  mensilmente  nell’Area   Registro
Cronologico della Scheda SISTRI le informazioni sulle caratteristiche
qualitative e quantitative del rifiuto prodotto.
II. A seguito della movimentazione dei rifiuti  e’  compilata  la
riga   dell’Area    Registro    Cronologico    corrispondente    alla
movimentazione effettuata.
Registro Cronologico Comune Regione Campania
III. Nell’Area Registro  Cronologico  della  Scheda  SISTRI  sono
riportati i seguenti campi
– CODICE OPERAZIONE: progressivo numerico della riga del Registro
Cronologico
– DATA: data dell’operazione
–  TIPOLOGIA  OPERAZIONE:  operazione  (“carico”/”scarico”)  alla
quale si riferisce la registrazione
– RIFERIMENTO  OPERAZIONE  CARICO:  numeri  che  identificano  le
operazioni di carico. Tali numeri mettono in relazione  la  specifica
operazione di scarico con i carichi che si vogliono movimentare
– CER: Codice Europeo del Rifiuto caricato
–  DENOMINAZIONE  CER:  denominazione  del  rifiuto  sulla   base
dell’Elenco Europeo dei Rifiuti
– QUANTITA’: quantita’ dei rifiuti prodotti  o  presi  in  carico
espressa in kg
– STATO FISICO: stato fisico corrispondente al rifiuto
– CARATTERISTICHE DI PERICOLO: (solo nel caso di rifiuti speciali
pericolosi)       caratteristica/caratteristiche        che        si
riferisce/riferiscono  al   rifiuto,   individuate   all’Allegato   I
(Caratteristiche di pericolo per i rifiuti) del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152:
– PAESE DESTINATARIO: Paese estero di destinazione del rifiuto
–  IMPIANTO  DI  DESTINAZIONE:  RAGIONE   SOCIALE   e   INDIRIZZO
dell’impianto di destinazione
–  COD.  REG.  1013/2006/CE:  specifico  codice  previsto   dagli
Allegati III e IV del Regolamento sulle  spedizioni  transfrontaliere
della Comunita’ Europea
– CODICE DELL’ELENCO VERDE DEI RIFIUTI: codice dell’Elenco  Verde
di  cui   all’Allegato   III   del   Regolamento   sulle   spedizioni
transfrontaliere della Comunita’ Europea
– NUMERO NOTIFICA: numero di  notifica  di  cui  alla  casella  1
dell’allegato I B del Reg.(CE) 1013/2006  relativo  al  documento  di
movimento per le spedizioni transfrontaliere
– NUMERO DI SERIE DELLA SPEDIZIONE: numero di cui alla casella  2
dell’allegato I B del Reg.(CE) 1013/2006
– RIFIUTO DESTINATO A: operazione di gestione tra quelle previste
negli allegati B e C del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152.
E’ possibile indicare una sola operazione di recupero/smaltimento per
ciascun rifiuto identificato da un codice CER e da una quantita’
–  ID  SCHEDA   SISTRI:   identificativi   univoci   delle   Aree
Movimentazioni delle Schede SISTRI a cui si riferisce la  riga  della
tabella
– PESO VERIFICATO A DESTINO: quantitativo  rifiuto  verificato  a
destino
– ANNOTAZIONI: eventuali annotazioni.

FIRMA: l’Area deve essere firmata dall’utente ad ogni inserimento
e/o modifica dei dati.

Area Movimentazione Rifiuto
IV. Il Comune deve aprire una  nuova  Area  Movimentazione  della
Scheda SISTRI, compilando le specifiche sezioni.

Sezione 1 – Identificativo Scheda
V. Nella Sezione 1 sono riportati i seguenti campi:
– ID e SERIE: identificativo univoco del documento, assegnato  in
maniera sequenziale dal sistema SISTRI
– DATA: data di apertura inserita dal sistema SISTRI
Sezione 2 – Sezione Anagrafica Comune Regione Campania
VI. Nella Sezione 2 sono riportati i seguenti campi:
– COMUNE: indicazione del Comune
– INDIRIZZO, N., PROVINCIA, CAP: indirizzo completo della sede
– FAX, TELEFONO, EMAIL, WEB: numero di fax,  telefono,  indirizzo
di posta elettronica, sito web del Comune
– CODICE FISCALE del Comune
Sezione 3 – Caratteristiche del Rifiuto
VII. Nella Sezione 3 sono riportati i seguenti campi:
– CER: codice CER del rifiuto prodotto
– DENOMINAZIONE CER: denominazione del  rifiuto  sulla  base  del
Codice Europeo del Rifiuto
– STATO FISICO: stato fisico corrispondente al rifiuto prodotto
–  CARATTERISTICHE   DI   PERICOLO:   caratteristica/e   che   si
riferisce/riferiscono al rifiuto prodotto (solo nel caso  di  rifiuti
speciali pericolosi)
– QUANTITA’ : quantitativo di rifiuti  che  il  produttore  invia
all’impianto  di  destinazione  e  unita’  di  misura  corrispondente
espresso in kg
–  N.  COLLI:  numero  dei  colli  da  inviare  all’impianto   di
recupero/smaltimento
– PESO DA VERIFICARSI A  DESTINO:  indicare  la  scelta  prevista
(SI/NO)
– RIFIUTO DESTINATO A: operazione di gestione tra quelle previste
negli allegati B e C del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152.
E’ possibile indicare una sola operazione di recupero/smaltimento per
ciascun rifiuto identificato da un codice CER e da una quantita’
– TIPO DI  IMBALLAGGIO:  tipologia  dello  specifico  imballaggio
utilizzato (solo nel caso di rifiuti speciali pericolosi)
–  PRESCRIZIONI  PARTICOLARI  PER  LA  MOVIMENTAZIONE:  eventuale
presenza di  prescrizioni  da  adottare  per  la  movimentazione  dei
rifiuti. Nel caso affermativo  deve  quindi  procedere  a  descrivere
brevemente quali accorgimenti devono essere attivati (solo  nel  caso
di rifiuti speciali pericolosi)
– TRASPORTO SOTTOPOSTO A NORMATIVA ADR: specificare se il  carico
di rifiuti  a  causa  delle  particolari  caratteristiche  chimico  –
fisiche deve essere soggetto a normativa ADR.
Nel caso affermativo si devono compilare i campi:
i.  Classe  ADR:  classe  relativa   alle   specifiche   sostanze
pericolose presenti
ii. Numero ONU: numerazione  specifica  che  identifica  in  modo
univoco la materia trasportata
Sezione 4 – Raccolta Multimateriale
VIII. Nella  Sezione  4,  raccolta  multimateriale,  deve  essere
suddivisa la quantita’ totale dei  rifiuti  raccolti  (CER  15.01.06)
nelle diverse frazioni merceologiche di imballaggi.
Specificare  il   totale   di   rifiuti   oggetto   di   raccolta
mutimateriale, comprensiva degli scarti, e le quantita’ delle singole
frazioni  al  netto  degli  scarti.  La  suddivisione  va  effettuata
mensilmente  attraverso  l’utilizzo  di  stime  basate   su   analisi
merceologiche e/o dati  dell’impianto  di  selezione  della  frazione
multimateriale.
I campi presenti sono:
– TOTALE RACCOLTA MULTIMATERIALE CER 15.01.06:  quantita’  totale
di rifiuti raccolti
– CARTA E CARTONE – CER  15.01.01:  quantita’  di  imballaggi  in
carta
– PLASTICA – CER 15.01.02: quantita’ degli imballaggi in plastica
– LEGNO – CER 15.01.03: quantita’ degli imballaggi in legno
– METALLI – CER 15.01.04: quantita’ degli imballaggi in metallo
– VETRO – CER 15.01.07: quantita’ degli imballaggi in vetro
Sezione 5 – Intermediario/Commerciante senza detenzione
IX. Nella Sezione 5 sono riportati i seguenti campi:
–   PRESENZA   INTERMEDIARIO/COMMERCIANTE:   indicazione    della
eventuale presenza della figura dell’Intermediario/Commerciante senza
detenzione
– RAGIONE SOCIALE: ragione sociale dell’impresa
– INDIRIZZO, N., PROVINCIA,  COMUNE  E  CAP:  indirizzo  completo
dell’Intermediario/Commerciante di rifiuti senza detenzione
– CODICE FISCALE dell’Intermediario/Commerciante senza detenzione
–  ISCRIZIONE  ALBO  NAZIONALE  GESTORI  AMBIENTALI:  numero   di
iscrizione  rilasciata   dall’Albo   Nazionale   Gestori   Ambientali
(Informazione obbligatoria  quando  sara’  iscrivibile  la  categoria
Intermediario/Commerciante   presso    l’Albo    Nazionale    Gestori
Ambientali).

Sezione  6  –  Consorzio  per  il  riciclaggio  ed  il  recupero   di
particolari tipologie di rifiuti

X. Nella Sezione 6 sono riportati i seguenti campi:
– PRESENZA CONSORZIO: presenza di un Consorzio per il riciclaggio
e recupero di particolari tipologie di rifiuti come intermediario
– RAGIONE SOCIALE: ragione sociale del Consorzio
– INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP: indirizzo completo  del
Consorzio per il riciclaggio e recupero di particolari  tipologie  di
rifiuti come intermediario
– CODICE FISCALE del Consorzio
Sezione 7 – Rifiuti verso l’Estero
XI. Nella Sezione 7 sono riportati i seguenti campi:
– RIFIUTO DESTINATO ALL’ESTERO: indicazione se il  rifiuto  viene
inviato all’Estero
–  QUANTITATIVO:  quantita’  del  rifiuto  prodotto  da   inviare
all’Estero espresso in kg
– COD.  REG.  1013/2006/CE:  lo  specifico  codice  di  cui  agli
Allegati III e IV del Regolamento sulle  spedizioni  transfrontaliere
della Comunita’ Europea
– RIFIUTO DESTINATO A: operazione di gestione tra quelle previste
negli allegati B e C del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152.
E’ possibile indicare una sola operazione di recupero/smaltimento per
ciascun rifiuto identificato da un codice CER e da una quantita’
– PAESE DI DESTINAZIONE: Paese estero di destinazione del rifiuto
– IMPIANTO DI DESTINAZIONE: indicazione del nome dell’impianto  e
dell’indirizzo completo dell’impianto di destinazione
– NUMERO NOTIFICA: numero di  notifica  di  cui  alla  casella  1
dell’allegato I B del Reg.(CE) 1013/2006  relativo  al  documento  di
movimento per le spedizioni transfrontaliere
– NUMERO DI SERIE DELLA SPEDIZIONE: numero di cui alla casella  2
dell’allegato I B del Reg.(CE) 1013/2006
– ALLEGA  DOCUMENTO:  tasto  da  cui  inserire  il  documento  di
movimento della spedizione  transfrontaliera  di  rifiuti  restituito
dall’impianto di destinazione  ovvero  Allegato  VII  al  Regolamento
1013/2006 nel caso dei rifiuti dell’Elenco Verde.
Sezione 8 – Trasportatore
XII. Nella Sezione 8 sono riportati i seguenti campi:
– RAGIONE SOCIALE: ragione sociale dell’impresa
– INDIRIZZO, N., PROVINCIA,  COMUNE  E  CAP:  indirizzo  completo
dell’azienda di trasporto
– CODICE FISCALE dell’impresa
–  ISCRIZIONE  ALBO  NAZIONALE  GESTORI  AMBIENTALI:  numero   di
iscrizione rilasciato dalla competente  Sezione  regionale  dell’Albo
gestori ambientali
– E’ PRESENTE UNA TRATTA INTERMODALE: eventuale presenza  di  una
tratta intermodale. Si richiede la compilazione dei  seguenti  campi:
RAGIONE SOCIALE, INDIRIZZO,  N.,  PROVINCIA,  COMUNE  E  CAP,  CODICE
FISCALE, ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE GESTORI  AMBIENTALI  dei  soggetti
coinvolti
– E’ PRESENTE  UN  OPERATORE  LOGISTICO:  eventuale  presenza  di
soggetti di cui all’art. 3, comma 1, lettere g) ed  h)  del  presente
regolamento. Si richiede la compilazione dei seguenti campi:  RAGIONE
SOCIALE, INDIRIZZO, N., PROVINCIA,  COMUNE  E  CAP,  CODICE  FISCALE,
ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI
– E’ PRESENTE UN ULTERIORE TRASPORTATORE: eventuale  presenza  di
un ulteriore trasportatore. Si richiede la compilazione dei  seguenti
campi: RAGIONE SOCIALE,  INDIRIZZO,  N.,  PROVINCIA,  COMUNE  E  CAP,
CODICE FISCALE, ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI
Sezione 9 – Destinatario
XIII. Nella Sezione 9 sono riportati i seguenti campi:
– RAGIONE SOCIALE: Ragione sociale dell’impresa di destinazione
– INDIRIZZO, N., PROVINCIA,  COMUNE  E  CAP:  indirizzo  completo
dell’azienda di destinazione
– CODICE FISCALE dell’impresa
–              AUTORIZZAZIONE/REGISTRAZIONE:              estremi
dell’autorizzazione/registrazione dell’impianto di destinazione
Sezione 10 – Annotazioni
XIV. ANNOTAZIONI: eventuali annotazioni
FIRMA: l’Area deve essere firmata dall’utente ad ogni inserimento
e/o modifica dei dati.
DESCRIZIONE TECNICA SCHEDA SISTRI – TRASPORTATORE RIFIUTI SPECIALI
Area Registro Cronologico
I. Il Registro Cronologico  del  trasportatore  rifiuti  speciali
deve essere compilato:
– nella fase di “carico” nel momento in  cui  il  conducente  del
mezzo, all’arrivo all’impianto di produzione del rifiuto
– nella  fase  di  “scarico”  nel  momento  in  cui  il  delegato
dell’azienda di destinazione gestore prende in carico il rifiuto.
II. Nel caso in  cui  siano  sopraggiunti  degli  eventi  esterni
durante  la  movimentazione  del  rifiuto  che   abbiano   comportato
variazioni  (ad  es.  variazioni  di  peso  a  destino,  accettazione
parziale, carico respinto dal destinatario), deve essere inserita nel
campo annotazioni del Registro  Cronologico  la  nota  relativa  alla
variazione intervenuta.
Registro Cronologico Trasportatore Rifiuti Speciali
III. Nel Registro Cronologico della Scheda SISTRI sono  riportati
i seguenti campi:
– CODICE OPERAZIONE: progressivo numerico della riga del Registro
Cronologico
– DATA: data dell’operazione
–  TIPOLOGIA  OPERAZIONE:  operazione  (“carico”/”scarico”)  alla
quale si riferisce la registrazione
– RIFERIMENTO  OPERAZIONE  CARICO:  numeri  che  identificano  le
operazioni di carico. Tali numeri mettono in relazione  la  specifica
operazione di scarico con i carichi che si vogliono movimentare
– CER: Codice Europeo del Rifiuto caricato
–  DENOMINAZIONE  CER:  denominazione  del  rifiuto  sulla   base
dell’Elenco Europeo dei Rifiuti
– DESCRIZIONE: indicazione  dell’aspetto  esteriore  dei  rifiuti
tale da consentire di identificare il rifiuto con il massimo grado di
accuratezza
–  VEICOLI  D.LGS.  209/2003:  rifiuti  disciplinati  dal  D.Lgs.
209/2003 (solo nel caso di trasporto di questa particolare  tipologia
di rifiuti)
–  VEICOLI  art.  231  D.LGS.  152/2006:   rifiuti   disciplinati
dall’art. 231 del D.Lgs. 152/2006 (solo  nel  caso  di  trasporto  di
questa particolare tipologia di rifiuti)
– QUANTITA’: quantita’ dei rifiuti prodotti  o  presi  in  carico
espressa in kg
– STATO FISICO: stato fisico corrispondente al rifiuto
– CARATTERISTICHE DI PERICOLO: (solo nel caso di rifiuti speciali
pericolosi)       caratteristica/caratteristiche        che        si
riferisce/riferiscono  al   rifiuto,   individuate   all’Allegato   I
(Caratteristiche di pericolo per i rifiuti) del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152
– IMPIANTO DI DESTINAZIONE: indicazione della RAGIONE  SOCIALE  e
dell’INDIRIZZO dell’impianto di destinazione
–   CONSEGNATO   A:   indicazione   della   RAGIONE   SOCIALE   e
dell’INDIRIZZO del soggetto a cui si  consegna  il  rifiuto  (qualora
diverso da impianto di destinazione)
– PAESE DESTINATARIO: Paese estero di destinazione del rifiuto
– PAESE DI PROVENIENZA: Paese estero di provenienza del rifiuto
– ORIGINE  DEL  RIFIUTO:  indicazione  della  RAGIONE  SOCIALE  e
dell’INDIRIZZO del soggetto da cui ha origine il rifiuto
–  COD.  REG.  1013/2006/CE:  specifico  codice  previsto   dagli
Allegati III e IV del Regolamento sulle  spedizioni  transfrontaliere
della Comunita’ Europea
– CODICE DELL’ELENCO VERDE DEI RIFIUTI: codice dell’Elenco  Verde
di  cui   all’Allegato   III   del   Regolamento   sulle   spedizioni
transfrontaliere della Comunita’ Europea
– NUMERO NOTIFICA: numero di  notifica  di  cui  alla  casella  1
dell’allegato I B del Reg.(CE) 1013/2006  relativo  al  documento  di
movimento per le spedizioni transfrontaliere
– NUMERO DI SERIE DELLA SPEDIZIONE: numero di cui alla casella  2
dell’allegato I B del Reg.(CE) 1013/2006
– RIFIUTO DESTINATO A: operazione di gestione tra quelle previste
negli allegati B e C del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152.
E’ possibile indicare una sola operazione di recupero/smaltimento per
ciascun rifiuto identificato da un codice CER e da una quantita’
–  ID  SCHEDA   SISTRI:   identificativi   univoci   delle   Aree
Movimentazioni delle Schede SISTRI a cui si riferisce la  riga  della
tabella
– PESO VERIFICATO A DESTINO: quantitativo  rifiuto  verificato  a
destinoANNOTAZIONI: eventuali annotazioni
FIRMA: l’Area deve essere firmata dall’utente ad ogni inserimento
e/o modifica dei dati.

Area Movimentazione Rifiuto
IV.  Il  delegato   dell’azienda   di   trasporto   continua   la
compilazione dell’Area Movimentazione della Scheda SISTRI aperta  dal
produttore del rifiuto.

Sezione 1 – Identificativo Scheda

V. Nella Sezione 1 sono riportati i seguenti campi:
– ID e SERIE: identificativo univoco del documento, assegnato  in
maniera sequenziale dal sistema SISTRI
– DATA: data di apertura inserita dal sistema SISTRI
Sezione 2 – Sezione Anagrafica Trasportatore Rifiuti Speciali
VI. Nella Sezione 2 sono riportati i seguenti campi:
– RAGIONE SOCIALE: Ragione sociale dell’impresa di trasporto
– SEDE LEGALE: indicazione della sede legale dell’impresa
– INDIRIZZO, N., PROVINCIA,  COMUNE  E  CAP:  indirizzo  completo
della sede legale
– CODICE ISTAT ATTIVITA’:  codice  identificativo  dell’attivita’
economica principale esercitata nell’unita’ locale
– CODICE FISCALE del soggetto dichiarante
– UNITA’LOCALE: sede presso la quale il trasportatore ha i mezzi
– INDIRIZZO, N., PROVINCIA,  COMUN

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Mariano Fabris

Consulente e Resp. Tecnico in Materia di Gestione Rifiuti Cat 1,4,5,8 Preposto per il Trasporto Nazionale e Internazionale su strada di Merci.