I rifiuti prodotti da un’attività commerciale, da un ufficio o da un’altra utenza non domestica possono essere classificati come rifiuti urbani quando rispettano le condizioni previste dalla normativa. E questa qualifica non viene meno se l’impresa sceglie di affidarne la gestione a un operatore privato anziché al servizio pubblico.
Lo ha chiarito il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) con la nota del 18 marzo 2026, prot. n. 59566, in risposta a un interpello del Comune di Cartigliano.
Il chiarimento è importante per le imprese che affidano a soggetti privati la raccolta e il recupero dei rifiuti simili a quelli domestici: la scelta del gestore non modifica, da sola, la classificazione del rifiuto, che deve essere coerente anche nella documentazione di tracciabilità.
Quando i rifiuti prodotti da un’impresa sono urbani?
Il riferimento è l’articolo 183, comma 1, lettera b-ter), del D.Lgs. 152/2006, che definisce i rifiuti urbani. Tra questi rientrano anche i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti, se simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell’allegato L-quater e prodotti dalle attività elencate nell’allegato L-quinquies.
I due allegati svolgono quindi funzioni differenti:
- Allegato L-quater: individua le tipologie di rifiuti che possono rientrare nella definizione di urbano.
- Allegato L-quinquies: elenca le attività non domestiche interessate da questa possibilità.
Per classificare correttamente un rifiuto non basta, dunque, che provenga da un ufficio o da un negozio. Occorre verificare sia la tipologia del rifiuto sia l’attività che lo ha prodotto, oltre alle eventuali esclusioni previste dalla legge.
Se l’impresa sceglie un gestore privato, il rifiuto diventa speciale?
No. È proprio questo uno dei punti chiariti dal MASE.
La possibilità per le utenze non domestiche di conferire determinati rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico non comporta una trasformazione automatica in rifiuti speciali.
L’articolo 198, comma 2-bis, del D.Lgs. 152/2006 consente alle utenze non domestiche di conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, alle condizioni previste dalla norma. Il ricorso al mercato privato può quindi riguardare anche rifiuti che conservano la qualifica giuridica di urbani.
La classificazione dipende dalle caratteristiche e dall’origine del rifiuto, non semplicemente dal soggetto che lo raccoglie o lo trasporta.
Questo aspetto è particolarmente rilevante per le imprese che hanno affidato a un operatore privato la gestione di carta e cartone, imballaggi o altre frazioni simili ai rifiuti domestici. Prima di modificare i codici o la documentazione, è necessario verificare il caso concreto e la normativa applicabile.
Come indicare la provenienza nel formulario?
Il MASE ha chiarito che la qualifica di rifiuto urbano si mantiene anche ai fini della tracciabilità.
Quando è previsto il formulario di identificazione del rifiuto (FIR), la provenienza deve quindi essere indicata coerentemente con la classificazione di urbano, secondo le modalità di compilazione del modello applicabile.
Non è corretto indicare automaticamente «speciale» soltanto perché il ritiro è effettuato da un trasportatore privato o perché il rifiuto viene avviato a un impianto di recupero anziché al circuito comunale.
La corretta compilazione del formulario deve essere coordinata con la classificazione del rifiuto e con il ruolo dei soggetti coinvolti nella gestione. Gli obblighi documentali effettivi devono comunque essere verificati in base alla posizione del produttore, alla tipologia di rifiuto e alle disposizioni applicabili: la qualifica di urbano, da sola, non consente di dedurre indistintamente tutti gli obblighi di registrazione o di utilizzo del FIR.
I rifiuti conferiti ai privati concorrono alla raccolta differenziata?
Sì. La nota del Ministero conferma che i rifiuti urbani prodotti dalle utenze non domestiche e conferiti al di fuori del servizio pubblico concorrono sia alla produzione complessiva dei rifiuti urbani sia al raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio.
I relativi quantitativi devono essere contabilizzati dai Comuni secondo le procedure previste dalle linee guida del D.M. 26 maggio 2016.
In questo modo, i rifiuti raccolti attraverso circuiti privati non vengono esclusi dal conteggio complessivo dei rifiuti urbani per il solo fatto di non essere gestiti dal servizio comunale.
Il chiarimento riguarda la contabilizzazione dei flussi e non significa che qualsiasi rifiuto affidato a un soggetto privato possa essere conteggiato come urbano: devono sussistere i requisiti di classificazione previsti dalla normativa.
Cosa devono verificare le imprese?
Per evitare errori nella gestione documentale, le aziende dovrebbero effettuare alcuni controlli.
1. Verificare la classificazione. Accertare che il rifiuto rientri nelle tipologie dell’allegato L-quater e che l’attività produttrice sia compresa nell’allegato L-quinquies, tenendo conto delle esclusioni previste.
2. Controllare il codice EER. Il codice deve essere attribuito sulla base dell’origine e delle caratteristiche del rifiuto. La scelta del circuito pubblico o privato non giustifica, da sola, un cambio di codice.
3. Coordinare la documentazione. FIR e altri documenti richiesti devono riportare informazioni coerenti con la classificazione e con le regole applicabili alla specifica gestione.
4. Verificare il servizio affidato. Prima di scegliere un gestore privato, è opportuno chiarire quali attività svolgerà, quali documenti rilascerà e quali obblighi resteranno a carico dell’impresa.
5. Conservare le evidenze di gestione. Contratti, formulari, attestazioni di conferimento e documenti relativi al recupero possono essere utili per dimostrare la corretta gestione dei flussi, nei casi in cui siano previsti o pertinenti.
La nota MASE n. 59566 del 18 marzo 2026 ribadisce un principio importante: i rifiuti simili ai domestici prodotti dalle attività non domestiche elencate nell’allegato L-quinquies, quando rientrano nei requisiti previsti dall’allegato L-quater, conservano la qualifica di rifiuti urbani anche se affidati a un gestore privato.
Per le imprese, la conseguenza pratica è semplice: la classificazione deve essere corretta fin dall’origine e mantenuta coerente nella documentazione di tracciabilità, senza confondere la natura del rifiuto con il circuito scelto per la raccolta e il recupero.
Riferimenti normativi e documentali
- D.Lgs. 152/2006, articoli 183 e 198 e allegati L-quater e L-quinquies.
- D.M. 26 maggio 2016, linee guida per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani.
- MASE, nota di riscontro prot. n. 59566 del 18 marzo 2026, relativa all’interpello del Comune di Cartigliano.